Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38235 del 05/06/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 38235 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PACE RAFFAELE nato a NAPOLI il 11/07/1994

avverso la sentenza del 10/04/2018 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

Data Udienza: 05/06/2018

a
RITENUTO IN FATTO
1. Pace Raffaele ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in
epigrafe, con il quale gli é stata applicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
la pena concordata tra le parti per il reato di illecita detenzione di stupefacenti
(art. 73, co. 5 T.U. Stup.).
Il ricorrente si duole della omessa motivazione in ordine alla sussistenza di
una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Assume rilievo la circostanza dell’essere stata richiesta l’applicazione
della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. successivamente all’entrata in
vigore (3.8.2017) delle modifiche al codice di procedura penale introdotte con la
legge 23.6.2017, n. 103.
Infatti, tanto determina la necessità di fare applicazione del nuovo art. 448
comma 2 bis cod. proc. pen., a mente del quale “il pubblico ministero e
l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art.
444 ) solo per motivi attinenti l’espressione della volontà dell’imputato, al difetto
di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica
del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”.
La lettura della disposizione rende sufficientemente palese che, in relazione
alla sentenza di patteggiamento, il difetto della motivazione – anche quello in
ordine alla insussistenza delle condizioni per la pronuncia del proscioglimento ai
sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – non rientra più tra i casi per i quali è
ammesso il ricorso per cassazione.
Come è stato opportunamente precisato, con la menzionata modifica non si
è inciso sulla struttura della sentenza di cui all’art. 444 cod. proc. pen., del quale
è rimasto immutato il secondo comma; pertanto, il giudice deve pur sempre
procedere ad accertare che non sussista una della cause di proscioglimento ex
art. 129 cod. proc. pen.
Ne consegue che, se da un verso persiste l’obbligo del giudice chiamato a
pronunciare la sentenza di patteggiannento di accertare l’insussistenza delle
condizioni per pronunciare il proscioglimento, dall’altro l’eventuale omissione
della motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione.
Disciplina non irragionevole, alla luce dell’implicito riconoscimento di
responsabilità insito nella richiesta di applicazione della pena concordata, che
rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo
svolgimento dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 – dep. 01/02/2018,
Oboroceanu, Rv. 272014).

2. Il ricorso è inammissibile.

2.2. Contestualmente all’intervento sull’art. 448 cod. proc. pen. il legislatore
del 2017 ha posto mano all’art. 610 cod. proc. pen., inserendovi il comma 5-bis,
il quale dispone che la corte di cassazione dichiari senza formalità di procedura
l’inammissibilità del ricorso proprio nei casi di impugnazioni avverso la sentenza
di patteggiamento aventi ad oggetto motivi non deducibili.
Come è stato già osservato, la previsione ha uno scopo deflattivo del carico
delle udienze dinanzi la Suprema Corte, perseguito mediante la assenza di
formalità della procedura di adozione del provvedimento, che è emesso de plano,

parere del P.G.) e senza alcun obbligo di dare avvisi alle parti, secondo le
indicazioni formulate nella Relazione finale della Commissione Canzio incaricata
di predisporre lo schema di modifica legislativa. La forma del provvedimento è
quella prevista dall’art. 591, co. 2 cod. proc. pen., per tutte le ipotesi in cui il
giudice dell’impugnazione, sia essa ordinaria o straordinaria, sia esso di appello o
di cassazione, dichiara l’inammissibilità (per simili notazioni si veda, ancora, Sez.
2, n. 4727 del 11/01/2018 – dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

3. Orbene, nel caso che occupa, oltre tutto con motivo di tale genericità da
condurre comunque il ricorso verso la declaratoria di inammissibilità ex artt. 581
e 591 cod. proc. pen., il ricorrente ha prospettato la mancanza di motivazione in
ordine all’affermazione di responsabilità, osservata sotto il profilo della
ricognizione delle condizioni per una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art.
129 cod. proc. pen.
Secondo i principi che si sono appena rammentati, si tratta di un motivo non
consentito, che importa l’inammissibilità del ricorso, da pronunciarsi con
l’ordinanza prevista dal combinato disposto agli artt. 610, co. 5-bis e 591 cod.
proc. pen.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/6/2018.

ovvero in assenza di contraddittorio (non è necessario acquisire neppure il

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