Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38233 del 21/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38233 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUTZOLU ANGELO N. IL 28/02/195g
COSSA MARCO ANTONIO N. IL 16/07/1960
avverso la sentenza n. 680/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
09/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 21/06/2013
Ritenuto:
– che con la sentenza segnata in epigrafe la Corte di Appello di Cagliari ha
confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Angelo Putzolu e
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Marco N4a240 •Lossa erano stati dichiarati responsabili del reato di cui
all’art. 44 lett. 13), d.P.R. 380/01, per avere realizzato una struttura di
laterizie, poggiante su tre lati ai muri di confine e a un fabbricato
preesistente, in difetto di concessione edilizia, e erano stati condannati
alla pena ritenuta di giustizia;
– che la difesa degli imputati ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la violazione dell’art. 44 lett. b), citato decreto, rilevato che,
avendo i prevenuti provveduto a demolire le opere abusive, la
contravvenzione contestata è da dichiarare estinta;
-che il motivo di annullamento è manifestamente infondato, perché la
spontanea demolizione del manufatto ad opera dell’agente non estingue
il reato di abuso edilizio, giacchè tale causa estintiva non è prevista dal
T.U. 380/01 ( ex rnultis Cass. 10/1/07, n. 231);
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento in favore della
Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 21/6/2013.
copertura, costituita da travi e tavolato in legno e manto di tegole