Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38233 del 05/06/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 4 Num. 38233 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:
USIGBE DANIEL nato il 30/08/1993
ORIABURE KINGSLEY nato il 02/03/1990

avverso la sentenza del 07/02/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PADOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

Data Udienza: 05/06/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Usigbe Daniel e Oriabure Kingsley hanno proposto ricorso avverso il
provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata loro applicata, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di illecita
detenzione di stupefacenti (art. 73, co. 4 T.U. Stup.).
I ricorrenti, con separati atti, si dolgono della omessa motivazione in ordine
alla insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod.
proc. pen.; l’Usigbe si duole altresì della mancata motivazione in ordine

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. I ricorsi sono inammissibili.
2.1. Assume rilievo la circostanza dell’essere stata richiesta l’applicazione
della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. successivamente all’entrata in
vigore (3.8.2017) delle modifiche al codice di procedura penale introdotte con la
legge 23.6.2017, n. 103.
Infatti, tanto determina la necessità di fare applicazione del nuovo art. 448
comma 2 bis cod. proc. pen., a mente del quale “il pubblico ministero e
l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art.
444 ) solo per motivi attinenti l’espressione della volontà dell’imputato, al difetto
di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica
del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”.
La lettura della disposizione rende sufficientemente palese che, in relazione
alla sentenza di patteggiamento, il difetto della motivazione – anche quello in
ordine alla insussistenza delle condizioni per la pronuncia del proscioglimento ai
sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – non rientra più tra i casi per i quali è
ammesso il ricorso per cassazione.
Come è stato opportunamente precisato, con la menzionata modifica non si
è inciso sulla struttura della sentenza di cui all’art. 444 cod. proc. pen., del quale
è rimasto immutato il secondo comma; pertanto, il giudice deve pur sempre
procedere ad accertare che non sussista una della cause di proscioglimento ex
art. 129 cod. proc. pen.
Ne consegue che, se da un verso persiste l’obbligo del giudice chiamato a
pronunciare la sentenza di patteggiamento di accertare l’insussistenza delle
condizioni per pronunciare il proscioglimento, dall’altro l’eventuale omissione
della motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione.
Disciplina non irragionevole, alla luce dell’implicito riconoscimento di
responsabilità insito nella richiesta di applicazione della pena concordata, che
rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo

all’applicazione di una pena base superiore al minimo edittale.

svolgimento dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 – dep. 01/02/2018,
Oboroceanu, Rv. 272014).
Il relativo motivo, pertanto, non è consentito.
2.2. Altrettanto deve dirsi a riguardo della censura che investe la
motivazione in ordine all’entità della pena applicata. Si tratta di una censura non
più consentita e che anche prima della recente novella trovava spazio nel ricorso
per cassazione nel limitato caso che la pena applicata fosse illegale (cfr., ex
multis, Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013 – dep. 06/03/2013, Matteliano, Rv.

2.3. Contestualmente all’intervento sull’art. 448 cod. proc. pen. il legislatore
del 2017 ha posto mano all’art. 610 cod. proc. pen., inserendovi il comma 5-bis,
il quale dispone che la corte di cassazione dichiari senza formalità di procedura
l’inammissibilità del ricorso proprio nei casi di impugnazioni avverso la sentenza
di patteggiamento aventi ad oggetto motivi non deducibili.
Come è stato già osservato, la previsione ha uno scopo deflattivo del carico
delle udienze dinanzi la Suprema Corte, perseguito mediante la assenza di
formalità della procedura di adozione del provvedimento, che è emesso de plano,
ovvero in assenza di contraddittorio (non è necessario acquisire neppure il
parere del P.G.) e senza alcun obbligo di dare avvisi alle parti, secondo le
indicazioni formulate nella Relazione finale della Commissione Canzio incaricata
di predisporre lo schema di modifica legislativa. La forma del provvedimento è
quella prevista dall’art. 591, co. 2 cod. proc. pen., per tutte le ipotesi in cui il
giudice dell’impugnazione, sia essa ordinaria o straordinaria, sia esso di appello o
di cassazione, dichiara l’inammissibilità (per simili notazioni si veda, ancora, Sez.
2, n. 4727 del 11/01/2018 – dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
Secondo i principi che si sono appena rammentati, si tratta di ricorsi
inammissibili e la relativa declaratoria va pronunciata con l’ordinanza prevista dal
combinato disposto agli artt. 610, co. 5-bis e 591 cod. proc. pen.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e di ciascuno al versamento della somma di
euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila ciascuno a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/6/2018.

254980). Ipotesi nella fattispecie in esame non ricorrente.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA