Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38232 del 21/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 38232 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARNABA VITO N. IL 25/07/1943
avverso la sentenza n. 146/2009 TRIB.SEZ.DIST. di MONOPOLI, del
18/06/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata Vito Barnaba è stato dichiarato
responsabile del reato di abusivo esercizio di un impianto di distribuzione
di carburanti ad uso privato in difetto dell’autorizzazione, ed è stato
condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda, condizionalmente

-che la difesa dell’imputato avverso detta pronuncia ha interposto
appello, trasmesso a questa Corte ex art. 568, co. 5, cod.proc.pen.,
eccependo la insussistenza di prove in ordine alla concretizzazione del
reato in contestazione, nonché, in ogni caso, la prescrizione dello stesso;
-che il primo motivo di annullamento si fonda su deduzioni fattuali, non
sottoponibili al giudice di legittimità; peraltro, l’argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, si palesa logica e corretta, sia in
relazione alla sussistenza della violazione di cui al capo di imputazione,
che alla ascrivibilità di essa a carico dell’imputato, con effettuazione di
puntuali richiami alle emergenze istruttorie, compiutamente esaminale;
– che il termine prescrizionale della contravvenzione contestata, di anni 5,
si è consumato successivamente alla pronuncia impugnata ( fatto
commesso il 30/3/06; sentenza del 18/6/10 ), ma la inammissibilità del
ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consentendo
la compiuta instaurazione del rapporto di impugnazione, preclude di
rilevare e dichiarare la sussistenza di cause di non punibilità, ex art. 129
cod.proc.pen. ( Cass. S.U. 22/11/2000, De Luca );
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

sospesa;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma il 21/6/2013.

Ammende della somma di euro 1.000,00.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA