Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38232 del 21/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38232 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARNABA VITO N. IL 25/07/1943
avverso la sentenza n. 146/2009 TRIB.SEZ.DIST. di MONOPOLI, del
18/06/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 21/06/2013
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata Vito Barnaba è stato dichiarato
responsabile del reato di abusivo esercizio di un impianto di distribuzione
di carburanti ad uso privato in difetto dell’autorizzazione, ed è stato
condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda, condizionalmente
-che la difesa dell’imputato avverso detta pronuncia ha interposto
appello, trasmesso a questa Corte ex art. 568, co. 5, cod.proc.pen.,
eccependo la insussistenza di prove in ordine alla concretizzazione del
reato in contestazione, nonché, in ogni caso, la prescrizione dello stesso;
-che il primo motivo di annullamento si fonda su deduzioni fattuali, non
sottoponibili al giudice di legittimità; peraltro, l’argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, si palesa logica e corretta, sia in
relazione alla sussistenza della violazione di cui al capo di imputazione,
che alla ascrivibilità di essa a carico dell’imputato, con effettuazione di
puntuali richiami alle emergenze istruttorie, compiutamente esaminale;
– che il termine prescrizionale della contravvenzione contestata, di anni 5,
si è consumato successivamente alla pronuncia impugnata ( fatto
commesso il 30/3/06; sentenza del 18/6/10 ), ma la inammissibilità del
ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consentendo
la compiuta instaurazione del rapporto di impugnazione, preclude di
rilevare e dichiarare la sussistenza di cause di non punibilità, ex art. 129
cod.proc.pen. ( Cass. S.U. 22/11/2000, De Luca );
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
sospesa;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Così deciso in Roma il 21/6/2013.
Ammende della somma di euro 1.000,00.