Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38232 del 05/06/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38232 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERMO ANGELO nato a PACHINO il 26/10/1959

avverso l’ordinanza del 29/06/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

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Data Udienza: 05/06/2018

RITENUTO IN FATTO
1.

Fermo Angelo, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per

cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata
parzialmente accolta la sua istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita
per 24 giorni (dal 2 al 25 ottobre 2010), in relazione ai delitti di concorso nel
compimento di atti diretti a favorire l’immigrazione illegale di un numero
indeterminato di persone e nel rilascio di visti di ingresso e permessi di soggiorno
ideologicamente falsi, per i quali era stato poi prosciolto.

riparazione di cui all’art. 314, 10 comma, cod. proc. pen., in relazione al periodo
successivo all’interrogatorio di garanzia del Fermo, nel corso del quale questi
aveva reso i chiarimenti che avevano condotto alla sua scarcerazione; di
conseguenza ha liquidato un indennizzo determinato con il ricorso al criterio
aritmetico, aumentato in ragione della maggior sofferenza derivante al Fermo
dallo stato di “persona assimilabile all’incensurato”.
Ha invece ritenuto l’insussistenza di quei presupposti per il periodo tra l’adozione
della misura e il citato interrogatorio, ritenendo che il comportamento del Fermo
avesse concorso all’adozione dell’ordinanza di custodia cautelare, individuando
gli estremi della colpa grave, preclusiva al riconoscimento dell’indennizzo
richiesto. E ciò in quanto il Fermo, titolare di un’azienda agricola, una volta
rivoltosi allo sportello Unico per l’immigrazione di Siracusa per assumere
informazioni sulle modalità di presentazione della richiesta di assunzione di
lavoratori stagionali extracomunitari, ricevuta dal funzionario Salvatore Busà
l’indicazione di recarsi dall’avv. Valtimora, firmato presso di questi dei fogli in
bianco, non aveva “controllato con la dovuta diligenza i carteggi e le effettive
condizioni poste dalla Pubblica Amministrazione nella regolamentazione delle
assunzioni degli extracomunitari, anche mediante il controllo diretto e personale
delle stesse”. Ciò aveva consentito ai veri colpevoli di portare a compimento i
delitti.

2. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata per vizio di
motivazione, rilevando che quanto affermato dalla Corte di Appello confligge con
l’ordinanza del Tribunale del riesame concernente la misura disposta nei
confronti del Fermo e con l’ordinanza di archiviazione del procedimento a carico
del medesimo.
Per l’esponente tali atti dimostrano che venne accertata l’estraneità ai fatti del
Fermo e che questi non fu consapevole delle condotte tenute dal Busà e dal
Valtimora. La Corte di Appello ha omesso di valutare tali atti.

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La Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza dei presupposti del diritto alla

Con un secondo motivo l’esponente denuncia violazione dell’art. 314 cod. pen.
per essere stata accertata la buona fede del Fermo anche sulla scorta di una
richiesta presentata da questi allo sportello Unico per l’immigrazione il
24.9.2008, di rinuncia alle domande per l’anno 2009. Tale documento avrebbe
dovuto essere acquisito dalla Procura procedente; ciò avrebbe evitato l’adozione
della misura cautelare. La Corte di Appello non ha valutato la mancata
acquisizione del documento.
Si contesta che possa essere rinvenuta colpa nell’essersi rivolti il Fermo,

questi, ad un legale.
Con un terzo motivo (indicato però al n. 4), si denuncia il vizio di motivazione in
relazione alla statuizione concernente l’entità dell’indennizzo riconosciuto al
Fermo; la Corte di Appello non ha reso motivazione in ordine alla
documentazione prodotta dall’istante a sostegno della richiesta di riconoscere il
danno patrimoniale derivato dall’impossibilità di azionamento e sovrintendenza
dell’impianto computerizzato di fertirrigazione, con conseguente compromissione
delle colture; danno ammontante a circa 150 mila euro; il danno patrimoniale
derivato dalla impossibilità di proseguire nella gestione dell’impresa, con
conseguente contrazione dei ricavi e aumento dei costi (si puntualizza che nel
2009 l’azienda aveva conseguito un utile di 420.459,00 euro mentre nel 2010
subì una perdita di 1.171,00 euro, oltre ad un debito verso Serit Sicilia di
200,000,00 euro); il danno non patrimoniale connesso al trauma subito dal figlio
di tre anni al momento dell’arresto, trauma esitato in disturbo post-traumatico
da stress con prevalente umore depresso in evoluzione.
Con un quarto motivo si deduce vizio della motivazione in merito al rigetto
dell’istanza di provvisionale, in ordine alla quale la Corte di Appello si è limitata
ad affermare l’insussistenza delle condizioni per concederla.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
A fronte dei rilievi mossi con il ricorso che si esamina è opportuno premettere
che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per
valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa
grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi
probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che
rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o
regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se
adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del
26/06/2002 – dep. 15/10/2002, Min. Tesoro in proc. De Benedictis, Rv. 222263;
Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017 – dep. 09/05/2017, De Gregorio, Rv. 270001).

imprenditore agricolo, ad un funzionario dell’ufficio preposto e, su consiglio di

In particolare, quanto al compendio degli elementi valutabili, il S.C. ha
ripetutamente puntualizzato che il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno
della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per
ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o della colpa
grave dell’interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia
cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che
successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento
della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U,

medesimo senso già Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 – dep. 09/02/1996, Sarnataro
ed altri, Rv. 203636).
Vale anche precisare che idonea ad escludere la sussistenza del diritto
all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – è non solo
la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi
termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma
anche “la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del
procedimento riparatorio con il parametro dell’ “id quod plerumque accidit”
secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una
situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a
tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche
ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve
ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del
predetto primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur
tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza,
imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme
disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile,
ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un
provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno
già emesso” (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 – dep. 09/02/1996, Sarnataro ed
altri, Rv. 203637).

4. Tanto premesso, l’ordinanza impugnata mostra sicure carenze motivazionali.
Non in tutti gli aspetti segnalati dal ricorrente, il quale sembra non tener
sufficiente distinti il giudizio in ordine alla sussistenza ed attribuibilità del reato
da quello di commissione di una condotta gravemente colposa, come tale
ostativa al riconoscimento dell’indennizzo previsto dall’art. 314 cod. proc. pen.
4.1. Tuttavia coglie nel segno il ricorrente quando lamenta che la Corte di
Appello ha omesso di tener conto della accertata buona fede del Fermo. Il dato è
di estrema rilevanza nel caso che occupa, giacché nell’ottica del giudizio

n. 32383 del 27/05/2010 – dep. 30/08/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664; nel

introdotto dall’istanza di riparazione occorre muovere da questo presupposto per
verificare se tale buona fede sia derivata da comportamenti di grave
trascuratezza, valutata alla luce delle condizioni personali del Fermo.
Ben diversamente, la Corte di Appello ha affermato che il Fermo aveva omesso
di controllare con la dovuta diligenza i carteggi e le effettive condizioni poste
dalla Pubblica Amministrazione nella regolamentazione delle assunzioni degli
extracomunitari, anche mediante il controllo diretto e personale delle stesse,
senza considerare alcuna delle circostanze del fatto concreto; in particolare che

informazioni agli interessati, e che il soggetto al quale era stato indirizzato era
un legale. Al contempo è mancata ogni valutazione della circostanza della
sottoscrizione di fogli in bianco; né vi è indicazione della rilevanza che la
condotta colposa ebbe nell’adozione della misura, considerato che – secondo
quanto riferito dal ricorrente – essa fu emessa a seguito delle dichiarazioni rese
dal Busà e dal Valtimora.
La Corte di Appello mostra poi di non considerare la necessità di dare conto non
soltanto del giudizio che rinviene un comportamento colposo ma anche di quello
che concerne la misura della colpa.
4.2. Quanto al motivo concernente la mancata parametrazione dell’indennizzo ad
altre voci di danno patito dal Fermo, con l’istanza erano stati chiesti i danni
come riproposti anche nel ricorso e all’istanza erano allegate una perizia
agronomica di danni da perdita di raccolto, una relazione contabile di stima dei
danni patrimoniali, una relazione medico legale attestante danni alla salute e la
documentazione del reddito attuale. La Corte di Appello non ha reso alcuna
motivazione che manifesti la valutazione degli elementi di giudizio proposti
dall’istante.
4.3. Anche in relazione al diniego della richiesta provvisionale si rinviene un
sostanziale vuoto motivazionale.
Nel riconoscere il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice,
atteso il rinvio operato dall’art. 315, comma 3, cod. proc. pen., alle disposizioni
dettate per la riparazione dell’errore giudiziario, può liquidare una provvisionale
a titolo alimentare, ma esclusivamente qualora il richiedente dimostri di versare
in uno stato di bisogno cui non sia in grado di porre rimedio (Sez. 4, n. 841 del
08/11/2017 – dep. 11/01/2018, Guarnieri, Rv. 271749; Sez. 4, n. 30063 del
18/06/2008 – dep. 18/07/2008, Ministero Economia Finanze, Rv. 240384).
Il diniego deve quindi essere sostenuto da una motivazione che dia conto della
valutazione degli elementi dai quali si è tratto il giudizio che il richiedente non
versi in stato di bisogno e sia in grado di provvedere al suo mantenimento.
Nell’impugnato provvedimento tale motivazione è del tutto assente, essendosi

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il Fermo, imprenditore agricolo, si era rivolto all’ufficio competente a fornire

limitata la Corte di Appello ad una apodittica asserzione di insussistenza delle
condizioni per concedere la provvisionale.

5. L’ordinanza impugnata merita quindi di essere annullata con rinvio alla Corte
di appello di Catania, la quale dovrà procedere a nuove esame tenendo conto di
quanto sopra evidenziato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catania per

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/6/2018.

nuovo giudizio.

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