Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38230 del 29/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 38230 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MONTAGNA GENNARO nato a NAPOLI il 20/03/1989
ENGHEBEN RAFFAELE nato a NAPOLI il 12/01/1965
MAGRO GAETANO nato a NAPOLI il 21/09/1974

avverso l’ordinanza del 01/03/2018 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
sentito il PG LUCA TAMPIERI che conclude per il rigetto dei ricorsi.
E’ presente l’avvocato PECORARO CARLO del Foro di ROMA che deposita nomina a
sostituto processuale dell’avvocato ERCOLINO CARLO del foro di NAPOLI difensore di
MONTAGNA GENNARO, ENGHEBEN RAFFAELE e di MAGRO GAETANO.
L’avvocato riportandosi ai motivi insiste per l’accoglimento dei ricorsi.

Data Udienza: 29/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1. In data 01 marzo 2018 il Tribunale del Riesame di Napoli emetteva il
provvedimento con il quale confermava l’ordinanza di custodia cautelare in
carcere emessa nei confronti di Gennaro Montagna, Raffaele Engheben e
Gaetano Magro per i reati di detenzione ed illecita cessione di sostanza
stupefacente del tipo eroina.

Napoli Stella, dopo avere monitorato l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti
nella zona di via Limitone di Arzano, hanno effettuato un servizio di monitoraggio
con l’installazione di un sistema di videosorveglianza con microcamera nel
pianerottolo dell’ultima rampa di scala che dà accesso al terrazzo di copertura
dello stabile scala B isolato C. A seguito di questa attività di controllo la P.G. ha
verificato il rinvenimento del narcotico in un cassone in metallo occultato in un
vano ricavato nel muro adiacente alla porta di ferro che dà accesso al terrazzo
condominiale celato da una lastra di marmo.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto utilizzabili gli esiti di tali registrazioni
ritenendo che il pianerottolo situato all’ultima rampa di scale che dà accesso al
lastrico dell’edificio, che è una parte condominiale in cui non insistono abitazioni
private, non sia da considerare luogo di privata dimora per la mancanza di
stabilità del rapporto tra il luogo e le persone che lo frequentano.
1.1. Con separati ricorsi Gennaro Montagna, Raffaele Engheben e Gaetano
Magro elevano i seguenti motivi.
1.2. Con il primo motivo deducono la nullità della ordinanza per
inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale in relazione
agli artt. 189, 191 e 266, comma 2, cod. proc. pen.
Rilevano che l’unico indizio posto a sostegno della ordinanza di custodia
cautelare è rappresentato dai fotogrammi, estratti dalle videoriprese che sono
state effettuate su iniziativa della polizia giudiziaria, nei luoghi indicati dall’art.
614 c.p., e pertanto sono inutilizzabili ex art. 191 cod. proc. pen. poiché non
rientrano nella disciplina delle prove documentali atipiche, avulse dalla disciplina
delle intercettazioni.
Ritengono che il Tribunale sia incorso in un evidente travisamento della
prova in quanto dalla informativa redatta dalla polizia giudiziaria (nota n.
13/209-1 del 15/09/2017 del Nucleo Operativo della Compagnia dei Carabinieri
di Napoli, riportata sia nella richiesta di misura cautelare che nella ordinanza di
custodia cautelare, i verbalizzanti hanno relazionato che sul pianerottolo vi era
«l’apposizione, nelle porte di ferro che danno sul tetto, di chiavistelli e fermi

1.1. Nel caso in esame i Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia

installati ex post da abili fabbri, in modo da escludere della fruizione di quella
parte comune del condominio i soggetti estranei».
Pertanto, tenuto conto anche della descrizione dei luoghi fatta dai
verbalizzanti, il pianerottolo, dove sono avvenute le videoriprese, è inaccessibile
senza il consenso del titolare e non può essere equiparato ad un luogo aperto al
pubblico.
1.3. Concludono chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.

con memorie depositate in data 11 maggio 2018, hanno ribadito le rispettive
posizioni difensive insistendo per l’accoglimento dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.

2. La questione di diritto sottesa agli odierni ricorsi impone di stabilire se il
pianerottolo posto all’ultima rampa di scale che dà accesso al lastrico dell’edificio
in cui non insistono abitazioni private sia da considerare luogo di privata dimora.
2.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 34151 del
30/05/2017, Rv. 270679) la nozione di privata dimora individua una particolare
relazione del soggetto con l’ambiente ove svolge la sua vita privata in modo da
sottrarla alle ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza. Peraltro
proprio l’oggetto giuridico della tutela presuppone uno spazio fisico sottratto alle
interferenze altrui, sia nel senso che altri non possano accedervi senza il
consenso del titolare, sia nel senso che sia destinato a rimanere riservato ciò che
avviene in quello spazio.
Il concetto di domicilio individua un rapporto tra la persona e il luogo
generalmente chiuso in cui si svolge la vita privata in modo anche da sottrarre
chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli la riservatezza.
Sotto altro profilo la Corte Costituzionale (sent. n. 135 del 13/02/2002 e n. 149
del 16/04/2008) ha precisato che affinchè sussista la tutela di cui all’art. 14
Cost. non basta che un certo comportamento attinente alla sfera personale
venga tenuto in luoghi di privata dimora ma occorre che esso avvenga in
condizioni tale da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi.
Qualora invece l’azione possa essere liberamente osservata da estranei
senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può
accampare una pretesa alla riservatezza e le videoregistrazioni a fini investigativi

2

1.4. I ricorrenti Gennaro Montagna, Gaetano Magro e Raffaele Engheben,

soggiacciono al medesimo regime valevole per le riprese visive in luoghi pubblici
o aperti al pubblico.
2.2. Orbene, alla stregua dei predetti principi, la Suprema Corte ha
affermato che le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali
non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo
da sguardi indiscreti perché sono in realtà destinati all’uso di un numero
indeterminato di soggetti (cfr. Sez. 2, n. 5591 del 10/11/2006, Rv. 236120 che
ha escluso che comportino interferenze illecite nella vita privata le videoriprese

di un garage condominiale; Sez. 1, n. 37530 del 25/10/2006, Rv. 235027, con
riguardo alle videoregistrazioni dell’ingresso e del piazzale di accesso a un
edificio sede dell’attività di una società commerciale; Sez. 5, n. 44701 del
29/10/2008 Rv. 242588, ancora una volta con riguardo alle riprese di un’area
condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso.
2.3. Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Napoli, sezione per il
riesame, risultano coerenti al dato normativo. Deve, inoltre, escludersi che
sussista il dedotto travisamento della prova in quanto il cassone ove veniva
nascosta la sostanza stupefacente era occultato in un vano ricavato nel muro
adiacente alla porta di ferro che dà accesso al terrazzo condominiale.

3. I ricorsi vanno pertanto rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p.
Così deciso il 29 maggio 2018

Il Consigliere estensore
Da nig= ..•;4:,.e.i.,,-rtszi_L)

Il Presidente

Pr

tassi024:

del pianerottolo di un’abitazione privata, oltre che dell’area antistante l’ingresso

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA