Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3823 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3823 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUCIANI DIEGO N. IL 10/11/1982
avverso la sentenza n. 8285/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
13/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 09/10/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di Luciani
Diego per il delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.) in danno di Romano Alessandra
e lesioni colpose in danno di Romano Francesca, Piemontese Lucia e Pompei Lorenzo,
aggravati dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (acc. in Roma il
1\2\2007). Veniva confermata, inoltre, la pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione.

3. Il ricorso é inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il giudice di merito non ha inteso concedere la prevalenza delle attenuanti, in ragione
dei precedenti penali (per art. 624 c.p. e 707 c.p.). La coerenza della motivazione sul
punto la rende incensurabile in questa sede.
Peraltro, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il
massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale
assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati
nell’articolo 133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte
le volte in cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una
fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis Cass. IV, 20 settembre
2004, Nuciforo, RV 230278).

Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il vizio di motivazione sul
complessivo trattamento sanzionatorio e la mancata concessione della prevalenza
delle attenuanti generiche.

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