Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3823 del 05/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 3823 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SELIMI AGRON N. IL 20/12/1981
avverso la sentenza n. 419/2013 TRIBUNALE di PORDENONE, del
26/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consiglier Dott. LUISA BIANCHI;
lette/4~ le conclusioni del PG Do

1k)kluoiva,Lul
nAiGiv\-0

Uditi difensor Avv.;

\or

■(-e/t)e&T

Data Udienza: 05/12/2014

50870/2014

1.Con sentenza del 26 settembre 2013 il Tribunale di Pordenone
ha applicato nei confronti di Selimi Agron la pena di dieci mesi e
venti giorni di arresto e 3600,00 euro di ammenda per guida in
stato di ebbrezza, art. 186, co.2 lett. c) e co. 2 bis , disponendo
altresì la sospensione della patente di guida per un anno e sei
mesi. Con la medesima sentenza ha applicato altresì nei confronti
del predetto Selimi Agron la pena di otto mesi di reclusione per i
reati di cui all’art. 189, co.6 e 7 cds , unificati sotto il vincolo della
continuazione, e ha disposto la sospensione della patente di guida
per un anno per il primo delitto e per un anno e sei mesi per il
secondo.
2.Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato
che denuncia violazione di legge per avere il giudice disposto la
sospensione della patente per la contravvenzione di cui all’art. 186
co.2 lett. c) e co. 2 bis, anziché la revoca come previsto dalla
disciplina di riferimento; sostiene che una volta disposta la revoca
per tale violazione, non sarebbe stato possibile disporre altre
sospensioni per i restanti reati. Chiede che la decisione sia
annullata sul punto con rinvio al Tribunale di Pordenone per
l’applicazione della sola revoca della patente.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto che si
dichiari la inammissibilità del ricorso per difetto di interesse; rileva
che è evidente che la revoca della patente è sanzione più grave
della semplice sospensione e pertanto il ricorrente non ha certo
interesse a tale provvedimento; l’interesse sotteso al ricorso è
quello di vedersi revocare, per effetto della revoca per il reato ex
art. 186 cds, le due sospensioni per i reati ex art. 189 co. 6 e 7; il
cumulo dei tre periodi di sospensione assomma infatti a 3 anni e 10
mesi prima dei quali il ricorrente non potrebbe ottenere una nuova
patente, mentre nel caso di sola revoca
sarebbe sufficiente
attendere per un periodo di soli 3 anni come stabilito dall’art. 219
co. 3 ter cds.; si tratta però — rileva il Procuratore requirente – di
un interesse di mero fatto
non tutelabile attraverso la
impugnazione e in ogni caso di una tesi erronea stante la
autonomia del trattamento sanzionatorio relativo ad ogni reato e
dunque la impossibilità, anche ove si disponesse la revoca per la
guida in stato di ebbrezza con incidente stradale anziché la
sospensione, di far venire meno le sospensioni relative agli altri due
reati.
4. Con memoria successiva il ricorrente insiste nel sollecitare l’
accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.II ricorso è infondato.
In materia di sanzioni amministrative accessorie a reati previsti dal
codice della strada non valgono gli stessi principi previsti dal codice
penale in tema di continuazione tra reati o di limite agli aumenti
delle pene principali e accessorie (art. 80 cp ), dovendo invece
aversi riguardo alla apposita e specifica disciplina prevista dal
codice della strada e dalla legge 24 novembre 1981 n.689.
La giurisprudenza civile (Sez. I 11.6.2007 n.13672 Rv.597074) ha
chiarito che in materia di sanzioni amministrative non si applica
l’istituto della continuazione così come disciplinato dall’art. 81 cod.
pen., ma, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 689 del 1981, è
consentita l’irrogazione di un’unica sanzione per più violazioni solo
se consumate con un’unica condotta (cosiddetto concorso formale),
mentre in caso di pluralità di violazioni amministrative poste in
essere dallo stesso soggetto con attività distinte , tale unificazione
non è prevista nè consentita.
Secondo poi il consolidato orientamento della giurisprudenza penale
di questa Corte, qualora il giudice penale debba applicare la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida prevista in relazione ad una pluralità di reati non solo non
potrà contenere la durata della sanzione al di sotto dei minimi di
legge previsti per ciascun addebito, ma dovrà altresì “cumulare” i
vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi
definitivamente la durata della sospensione della patente di guida;
(sez. IV 3.6.2003 n.33691 Rv. 229097; sez. III 13.10.2010
n.42993 Rv. 248667; sez. IV 6.3.2012 n. 17759 Rv. 253503).
2. Risultando dunque erroneo il ragionamento giuridico che è alla
base dell’impugnato ricorso, il medesimo non può essere accolto. Al
rigetto segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso il 5.12.2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA