Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38228 del 21/06/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38228 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAFFIETTI GIANPAOLO nato a BRESCIA il 08/11/1951

avverso l’ordinanza del 12/07/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’

Data Udienza: 21/06/2018

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Brescia il 12 luglio 2017, per quanto in questa sede
rileva, ha integralmente confermato la decisione con cui Gianpaolo Maffietti,
all’esito del giudizio abbreviato, il 25 ottobre 2016 è stato riconosciuto dal G.u.p.
del Tribunale di Brescia responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, del
d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso dal 27 maggio 2013 all’il luglio
2013 (capo n. 34), e, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla

condannato alla pena di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa.

2. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza l’imputato,
tramite difensore, affidandosi ad un unico motivo, con il quale denunzia difetto di
motivazione e violazione di legge (art. 133 cod. pen.) quanto al trattamento
sanzionatorio, anche sotto il profilo della mancanza di giustificazione.
Avendo, infatti, i Giudici di merito considerato quale pena – base detentiva,
prima della riduzione per il rito, quella di tre anni di reclusione, censura la
illegittimità della decisione, in quanto attestatasi in prossimità del massimo
edittale, senza alcuna giustificazione e, anzi, quando lo stato di
tossicodipendenza dell’imputato ed il dato quantitativo, incerto e comunque
modesto, avrebbero, ad avviso del ricorrente, imposto una sanzione prossima al
minimo edittale e, in ogni caso, più contenuta.
Domanda l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va preliminarmente rammentato che la forbice edittale di riferimento nel
caso di specie oscilla tra sei mesi di reclusione e 1.032,00 euro di multa e
quattro anni di reclusione e 10.329,00 euro di multa.
1.1. Ciò posto, è principio consolidato quello secondo il quale

«La

determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri
discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia
applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il
cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e
simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.»

(così Sez.

4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; in conformità, tra le
numerose deciosioni, cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altri, Rv.

2

recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, e con la diminuente per il rito,

271243; Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949; Sez.
4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

1.2. I Giudici di merito hanno fatto buon governo del richiamato principio.
Hanno, infatti, stimato «di ragione una pena di anni tre di reclusione ed euro
6.000,00 di multa» (p. 19 della sentenza di primo grado), poiché «i quantitativi
ceduti al Maffietti appaiono significativi, come si desume anche dalle somme che
egli deve corrispondere, nonché ripetuti in soggetto recidivo, reiterato e
specifico» (ultima pagina della sentenza impugnata), con motivazione che risulta

durata temporale delle stesse e che, pur essendo stata la recidiva, per così dire,
“neutralizzata” dal giudizio di bilanciamento con le riconosciute attenuanti
generiche (p. 19 e dispositivo della decisione del G.i.p.), essa non è stata
tuttavia esclusa, sicché esiste (v. casellario) ed è, dunque, logico, sotto un
diverso profilo, quale quello che viene qui in rilevo, riconnettervi un giudizio di
maggiore disvalore e, in conseguenza, la necessità di applicazione di una
sanzione più elevata.

2.Discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art.
616 cod. proc. pen.), al pagamento della spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 21/06/2018.

DEPOSRAT
Oggi, …………

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Dott.ssa

3

UD1ZIARIO
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logica congrua, anche tenuto conto della reiterazione delle condotte e della

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