Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38228 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38228 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORELLO FILIPPO N. IL 18/06/1970
avverso la sentenza n. 2791/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 21/06/2013

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 21/6/2013

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Palermo con sentenza del 12/10/2012 ha confermato la decisione in
data 3\4\2012 del Tribunale di quella città che aveva affermato la responsabilità penale di
MORELLO Filippo per violazione degli artt. 110 cod. pen., 44, lett. b), 64,65,71,72,93,94,95
d.P.R. 380\01 per la realizzazione di opere in difformità da quanto assentito (in Monreale
6.11.2007).
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la
violazione di legge in quanto le opere realizzate risulterebbero sanate e deducendo la prescrizione
del reato;
— che le censure svolte in ricorso appaiono manifestamente infondate in quanto la Corte del merito
ha correttamente evidenziato come l’atto abilitativo menzionato (autorizzazione emessa ai sensi
dell’art. 10 legge 47\85) fosse del tutto inidoneo ad esplicare effetti sananti. Parimenti corretta
risulta l’applicazione dell’art. 157 cod. pen., in quanto, avuto riguardo alla data di commissione del
reato, la momento della pronuncia della sentenza di secondo grado il termine massimo
quinquennale di prescrizione non risultava ancora spirato
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.

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