Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38227 del 21/06/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38227 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA
nel procedimento a carico di:
ALBERGO ALESSANDRO nato a CATANIA il 02/06/1991
ARENA MARCO nato a CATANIA il 12/05/1964
BONFIGLIO ORAZIO nato a CATANIA il 28/09/1981
CARUSO SEBASTIANO nato a CATANIA il 28/10/1965
FARO FRANCESCO nato a CATANIA il 27/06/1987
LIBERATO FRANCESCO nato a CATANIA il 24/11/1975
ROMANO CRISTOFARO nato a CATANIA il 12/05/1982
SCALIA ALESSANDRO nato a CATANIA il 01/07/1978
SILVERIO DAVIDE GIUSEPPE nato a CATANIA il 24/10/1967
PUGLISI ANTONIO nato a CATANIA il 19/10/1971
VELLA ALESSANDRO nato a CATANIA il 01/08/1991
ZUCCARO DOMENICO nato a CATANIA il 07/12/1968
ZUCCHERO BENEDETTO nato a CATANIA il 11/05/1993
nel procedimento a carico di questi ultimi
GALLO ANGELO nato a CATANIA il 06/02/1988
inoltre:
PARTI CIVILI

avverso la sentenza del 11/07/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA

Data Udienza: 21/06/2018

I

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del PG
e del ricorso di ARENA MARCO; l’inammissibilità dei ricorsi di FARO FRANCESCO,
CARUSO SEBASTIANO, SCALIA ALESSANDRO, PUGLISI ANTONIO e ROMANO
CRISTOFARO; il rigetto dei ricorsi di ZUCCARO DOMENICO, LIBERATO FRANCESCO,
ALBERGO ALESSANDRO, BONFIGLIO ORAZIO e ZUCCHERO BENEDETTO;
l’annullamento con rinvio limitatamente ai primi tre motivi in accoglimento del ricorso
di SILVERIO DAVIDE GIUSEPPE e rigetto nel resto e l’annullamento con rinvio
ricorso di VELLA ALESSANDRO
E’ presente l’avvocato PIZZUTO FRANCESCO del foro di PATTI in difesa della parte
civile F.A.I. che insiste per la conferma della sentenza impugnata come da conclusioni
scritte che deposita unitamente alla nota spese
E’ presente l’avvocato GIGLIOTTI TERESA del foro di ROMA in sostituzione
dell’avvocato RAGAZZI VINCENZO del foro di RAGUSA in difesa di della parte civile
Associazione Antiracket Antiusura Etnea AS.A.A.E. Onlus che insiste per il rigetto dei
ricorsi come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese e alla
nomina ex art.102 cpp
E’ presente l’avvocato MARANO CATENA RITA GIOVANNA del foro di CATANIA in difesa
di SCALIA ALESSANDRO che insiste per l’accoglimento del ricorso e per il rigetto del
ricorso del PG
E’ presente l’avvocato FORESTIERE GIUSEPPE del foro di CATANIA in difesa di
ZUCCARO DOMENICO che insiste per l’accoglimento del ricorso
E’ presente l’avvocato GRASSO GIOVANNI MARTINO del foro di CATANIA in difesa di
FARO FRANCESCO che insiste per l’accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi del
ricorso
E’ presente l’avvocato POLIZZA FAVALORO DARIO GIUSEPPE del foro di CATANIA in
difesa di ARENA MARCO e CARUSO SEBASTIANO che insiste per l’accoglimento del
ricorso e per il rigetto del ricorso del PG
E’ presente ai fini della pratica forense la dottoressa PIZZUTO ALESSIA iscritta
all’Ordine degli Avvocati di Patti con tessera n.P/610

2

limitatamente alla pena e alle attenuanti generiche di cui al capo T in accoglimento del

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Catania, decidendo l’11 luglio 2016, in parziale
riforma della sentenza emessa il 23 dicembre 2014 dal G.u.p. del Tribunale di
Catania all’esito del giudizio abbreviato in un complesso processo plurisoggettivo
con imputazioni – anche – di criminalità organizzata, per quanto in questa sede
rileva, ha così statuito:

1.1. quanto a Cristofaro Romano detto “Cristian” (condannato in primo

armata, detta “gruppo della stazione”, riconducibile al clan Santapaola Ercolano di Catania, fino a marzo 2013 – capo A – ; e per concorso in detenzione
illegale, sino ad ottobre 2012, e per porto, nell’ottobre 2012, di arma clandestina
– capi C, C-1 e C-2 – ; e per concorso in detenzione e porto illegali di pistola, nel
febbraio 2012 – capo D – ; e per estorsione aggravata in concorso in danno di
Khallouk Maati, da novembre 2011 a giugno 2013 – capo E – ; e per estorsione
aggravata in concorso in danno di Quercioli Dessena Giulio, fino a marzo 2013 capo F – ; e per estorsione aggravata in concorso in danno di Rabuazzo Rosario
Giacomo, fino al luglio 2013 – capo G – ; e per estorsione aggravata in danno di
Carrubba Umberto, sino ad agosto 2012 – capo H – ; e per estorsione aggravata
in concorso in danno di Sciotto Francesco, sino a dicembre 2012 – capo I – ; e
per tentativo di estorsione aggravata in concorso in danno di Garozzo Gabriele,
sino ad aprile 2012 – capo i – ; e per estorsione aggravata in concorso in danno
di Guglielmino Davide, 1’11 settembre 2012 – capo K – ; e per tentativo di
estorsione aggravata in concorso in danno di Sapienza Giacomo, fino al gennaio
2013 – capo L – ; e per estorsione aggravata in concorso in danno di Puglisi
Umberto, da febbraio a maggio 2012 – capo M – ; e per estorsione aggravata in
concorso in danno di Saitta Eduardo, da luglio 2011 a febbraio 2012 – capo N – ;
e per usura aggravata in concorso in danno di Caniglia Rocco, sino ad ottobre
2012- capo O – ; e anche per estorsione aggravata in concorso in danno di
Caniglia Rocco, sino ad ottobre 2012 – capo P, erroneamente denominato, per
mera svista, alla p. 4 della sentenza impugnata “O” – ; e per estorsione
aggravata in concorso in danno di Francesco Consolo, il 27 febbraio 2013 – capo
Q – ; e per danneggiamento seguito da incendio in concorso, fatto commesso nel
maggio 2012 – capo R – ; e per partecipazione, in posizione apicale, ad
associazione finalizzata al narcotraffico, associazione armata e composta da
almeno dieci persone, sino a marzo 2013 – capo S – ; e per acquisto e cessione,
in concorso con altri, di marijuana, da maggio 2012 a marzo 2013 – capo T – ),
ebbene, assolto l’imputato perché il fatto non sussiste dal reato di usura

3

grado per partecipazione, in posizione apicale, ad un’associazione mafiosa

di cui al capo O), escluso il relativo aumento per la continuazione, ed
esclusa l’aggravante mafiosa con riferimento ai reati di cui ai capi P), S)
e T) (rispettivamente, estorsione e violazione degli artt. 74 e 73 del
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), ha confermato la pena complessiva già
inflitta di venti anni di reclusione (v. p. 30 della decisione impugnata, pp.
1400-1401 di quella del G.u.p. e dispositivi della sentenze di merito);

1.2. quanto a Benedetto Zucchero detto “Benny” (condannato in primo
grado per partecipazione ad associazione mafiosa armata, fino a marzo 2013 –

novembre 2011 a giugno 2013 – capo E – ; e per estorsione aggravata in
concorso in danno di Quercioli Dessena Giulio, fino a marzo 2013 – capo F – ; e
per estorsione aggravata in danno di Carrubba Umberto, sino ad agosto 2012 capo H – ; e per estorsione aggravata in concorso in danno di Francesco
Consolo, il 27 febbraio 2013 – capo Q – ; e per partecipazione ad associazione
finalizzata al narcotraffico, associazione armata e composta da almeno dieci
persone, sino a marzo 2013 – capo S – ; e per acquisto e cessione, in concorso
con altri, di marijuana, da maggio 2012 a marzo 2013 – capo T -), escluse le

aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, cioè il numero di almeno dieci compartecipi e la disponibilità delle
armi, quanto al capo 5), e l’aggravante mafiosa quanto ai capi S) e T),
ha rideterminato, riducendola, la pena nella misura di nove anni ed otto
mesi di reclusione;

1.3. quanto a Francesco Liberato detto “Franco” (condannato in primo
grado per partecipazione ad associazione mafiosa armata, fino a marzo 2013 capo A – ; e per concorso in detenzione e porto illegali di pistola, nel febbraio
2012 – capo D – ; e per estorsione aggravata in concorso in danno di Rabuazzo
Rosario Giacomo, fino al luglio 2013 – capo G – ; e per tentativo di estorsione
aggravata in concorso in danno di Garozzo Gabriele, sino ad aprile 2012 – capo 3
– ; e per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, associazione
armata e composta da almeno dieci persone, sino a marzo 2013 – capo S – ; e
per acquisto e cessione, in concorso con altri, di marijuana, da maggio 2012 a
marzo 2013 – capo T -), escluse le aggravanti di cui ai commi 3 e 4

dell’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, cioè il numero di almeno dieci
compartecipi e la della disponibilità delle armi, quanto al capo 5), e
l’aggravante mafiosa quanto ai capi 5) e T), ha rideterminato,
riducendola, la pena nella misura di undici anni ed otto mesi di
reclusione;

capo A – ; e per estorsione aggravata in concorso in danno di Khallouk Maati, da

1.4. quanto a Davide Giuseppe Silverio (condannato in primo grado per
partecipazione ad associazione mafiosa armata, fino a marzo 2013 – capo A – ;
e per concorso in detenzione illegale, sino ad ottobre 2012, e per ricettazione,
nell’ottobre 2012, di arma clandestina – capi C), C-1) e C-2) – ; e per estorsione
aggravata in concorso in danno di Khallouk Maati, da novembre 2011 a giugno
2013 – capo E -; e per estorsione aggravata in concorso in danno di Rabuazzo
Rosario Giacomo, fino al luglio 2013 – capo G – ; e per estorsione aggravata in
concorso in danno di Carrubba Umberto, sino all’agosto 2012 – capo H – ; e per

maggio 2012 – capo M – ; e per usura aggravata in concorso in danno di
Caniglia Rocco, sino ad ottobre 2012 – capo O – ; ed anche per estorsione
aggravata in concorso in danno di Caniglia Rocco, sino ad ottobre 2012 – capo P,
erroneamente denominato, per svista, alla p. 4 della sentenza impugnata “O” – ;
e per partecipazione, in posizione apicale, ad associazione finalizzata al
narcotraffico, associazione armata e composta da almeno dieci persone, sino a
marzo 2013 – capo S – ; e per acquisto e cessione, in concorso con altri, di
marijuana, da maggio 2012 a marzo 2013 – capo T -), assolto l’imputato
perché il fatto non sussiste dal reato di cui al capo O) ed escluso il
relativo aumento per la continuazione, esclusa l’aggravante mafiosa
quanto ai capi P), S) e T), ha confermato la pena complessiva già inflitta
di venti anni di reclusione (v. p. 30 della decisione impugnata, pp. 1398-1399
di quella di primo grado e dispositivi delle sentenza di merito);

1.5. quanto a Domenico Zuccaro

detto “Domenico U Biondo”

(condannato in primo grado per partecipazione ad associazione mafiosa armata,
fino a marzo 2013 – capo A – ; e per estorsione aggravata in concorso in danno
di Rabuazzo Rosario Giacomo, fino al luglio 2013 – capo G – ; e per estorsione
aggravata in concorso in danno di Guglielnnino Davide, 1’11 settembre 2012 capo K – ; e per partecipazione, in posizione apicale, ad associazione finalizzata
al narcotraffico, associazione armata e composta da almeno dieci persone, sino a
marzo 2013 – capo S – ; e per acquisto e cessione, in concorso con altri, di
marijuana, da maggio 2012 a marzo 2013 – capo T -), escluse le aggravanti
di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, cioè il
numero di almeno dieci compartecipi e la mafiosità quanto ai capi S) e
T), ha confermato la pena già inflitta di venti anni di reclusione (v. p. 31
della sentenza della Corte di appello, pp. 1396-1397 di quella del Tribunale e
dispositivi di entrambe).

5

estorsione aggravata in concorso in danno di Puglisi Umberto, da febbraio a

1.6. quanto a Marco Dario Arena

(condannato in primo grado per

partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, associazione armata e
composta da almeno dieci persone, sino a marzo 2013 – capo S – ; e per
acquisto e cessione, in concorso con altri, di marijuana, da maggio 2012 a marzo
2013 – capo T -), escluse le aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 74

del d.P.R. n. 309 del 1990, cioè il numero di almeno dieci compartecipi e
quella della disponibilità delle armi, quanto al capo S), e l’aggravante
mafiosa quanto ai capi S) e T), ha rideterminato, riducendola, la pena

1.7. quanto a Francesco Faro, detto “Melo meno” (condannato in primo
grado per estorsione aggravata in danno di Carrubba Umberto, sino ad agosto
2012 – capo H -; e per partecipazione ad associazione finalizzata al
narcotraffico, associazione armata e composta da almeno dieci persone, sino a
marzo 2013 – capo S – ; e per acquisto e cessione, in concorso con altri, di
marijuana, da maggio 2012 a marzo 2013 – capo T -), assolto l’imputato per

non avere commesso il fatto dal reato di cui al capo S) della rubrica ed
esclusa l’aggravante mafiosa quanto al capo T), ha rideterminato,
riducendola, la pena nella misura di cinque anni e dieci mesi di
reclusione e 1.300,00 euro di multa;

1.8. quanto ad Alessandro Albergo (condannato in primo grado per
partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, associazione armata e
composta da almeno dieci persone, sino a marzo 2013 – capo S – ; e per
acquisto e cessione, in concorso con altri, di marijuana, da maggio 2012 a marzo
2013 – capo T – ), assolto l’imputato per non avere commesso il fatto dal

reato di cui al capo S) della rubrica ed esclusa l’aggravante mafiosa
quanto al capo T), ha rideterminato, riducendola, la pena nella misura di
tre anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa;

1.9. quanto ad Alessandro Scalia detto “Picciriddo” (condannato in primo
grado per danneggiamento seguito da incendio in concorso, fatto commesso nel
maggio 2012 – capo R – ; e per partecipazione ad associazione finalizzata al
narcotraffico, associazione armata e composta da almeno dieci persone, sino a
marzo 2013 – capo S – ; e per acquisto e cessione, in concorso con altri, di
marijuana, da maggio 2012 a marzo 2013 – capo T -), assolto l’imputato dal

reato di cui al capo S), per non avere commesso il fatto, ed esclusa
l’aggravante della mafiosità quanto al capo T), ha rideterminato,

6

nella misura di sette anni e sette mesi di reclusione;

riducendola, la pena nella misura finale di tre anni e sei mesi di
reclusione e 6.000,00 euro di multa;

1.10. quanto ad Orazio Bonfiglio, detto “Orazio bassotto” (condannato in
primo grado per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico,
associazione armata e composta da almeno dieci persone, sino a marzo 2013 capo S – ; e per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, con oggetto
marijuana, da maggio a settembre 2012 – capo U – ; e per due rapine

capo Z e capo Z1 – ; e per porto illegale di arma da fuoco, dal 31 agosto al 5
ottobre 2012 – capo Z2 -),

assolto l’imputato dal reato di cui al capo S),

per non avere commesso il fatto, ed esclusa l’aggravante della mafiosità
quanto al capo U), ha rideterminato, riducendola, la pena nella misura
finale di sei anni di reclusione ed 850,00 euro di multa;

1.11. quanto ad Alessandro Vella

(condannato in primo grado per

partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, associazione armata e
composta da almeno dieci persone, sino a marzo 2013 – capo S – ; e per
acquisto e cessione, in concorso con altri, di marijuana, da maggio 2012 a marzo
2013 – capo T – ), assolto l’imputato dal reato di cui al capo S), per non

avere commesso il fatto, ed esclusa l’aggravante della mafiosità quanto
al capo T), ha rideterminato, riducendola, la pena nella misura finale di
tre anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa;

1.12. quanto a Sebastiano Caruso detto “Nuccio Taison” (condannato in
primo grado per usura aggravata in concorso in danno di Caniglia Rocco, sino ad
ottobre 2012 – capo O – ; ed anche per estorsione aggravata in concorso in
danno di Caniglia Rocco, sino ad ottobre 2012 – capo P, erroneamente
denominato, per svista, alla p. 4 della sentenza impugnata “O” -),

assolto

l’imputato perché il fatto non sussiste dal reato di cui al capo O) e
tenuto conto della esclusione dell’aggravante mafiosa con riferimento al
reato di cui al capo P), ha rideterminato, riducendola, la pena nella
misura di quattro anni e quattro mesi di reclusione e 2.000,00 euro di
multa;

1.13. quanto ad Antonio Puglisi

(condannato in primo grado per

estorsione aggravata in concorso in danno di Sciotto Francesco, sino a dicembre
2012 – capo I -; e per estorsione aggravata in concorso in danno di Saitta
Eduardo, da luglio 2011 a febbraio 2012 – capo N -), la Corte di appello ha

aggravate, commesse il 31 agosto 2012 ed il 5 ottobre 2012 – rispettivamente,

integralmente confermato la sentenza impugnata (con pena complessiva
applicata di sei anni e venti giorni di reclusione e 1.600,00 euro di multa: v. p.
33 della sentenza impugnata, pp. 1393-1394 di quella del G.u.p. e dispositivi).

2. Ricorrono per la cassazione della sentenza, lamentando violazione di
legge e vizio motivazionale, sia il Procuratore generale della Corte di appello di
Catania sia i seguenti imputati: 1. Cristofaro Romano; 2. Benedetto Zucchero; 3.
Francesco Liberato; 4. Davide Giuseppe Silverio; 5. Domenico Zuccaro; 6. Marco
Dario Arena; 7. Francesco Faro; 8. Alessandro Albergo; 9. Alessandro Scalia; 10.

Puglisi.
Si tratta di ricorsi affidati a difensori, tranne quello di Benedetto Zucchero,
che è presentato personalmente.

3. Ricorso del Procuratore generale.
Il Procuratore generale territoriale ricorre per la cassazione della sentenza
della Corte di appello di Catania, affidandosi a sei motivi, con i quali denunzia
violazione di legge e difetto motivazionale.

3.1.Con il primo motivo censura la pronunzia per violazione degli artt. 644
cod. pen. e 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, nella parte in cui ha
assolto gli imputati Sebastiano Caruso, Cristofaro Romano e Davide Giuseppe
Silverio, che erano stati condannati in primo grado, dal reato di cui al capo O),
cioè usura in danno di Rocco Caniglia aggravata da modalità e da finalità
mafiose, per insussistenza del fatto (v. dispositivo, alla p. 35 della decisione
impugnata).
Richiamata la sinteticissima ragione della riforma, e cioè che mancava la
prova che il patto usurario fosse stato dagli imputati stipulato o che gli stessi
fossero intervenuti quali intermediari (motivazione, p. 16 della sentenza
impugnata), il Requirente sottopone la decisione a serrata critica, sottolineando
che, in ragione della formula assolutoria adoperata (non avere commesso il
fatto: p. 16 della sentenza), può logicamente

«dedursi che la Corte abbia

certamente ritenuta sussistente la fattispecie in contestazione, la quale però non
poteva essere attribuita a titolo di concorso anche ai tre odierni imputati stante
che essi intervennero successivamente alla stipula del patto illecito, il Caruso
[Sebastiano] acquistando il credito ed il Romano

[Cristofaro] ed il Silverio

[Davide Giuseppe] facendosi consegnare le somme di denaro […], conclusioni
che [- stima il ricorrente -] non appaiono assolutamente condivisibili alla luce

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Orazio Bonfiglio; 11. Alessandro Vella; 12. Sebastiano Caruso; 13. Antonio

della giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione alla natura del reato di
usura e al concorso di persone nel reato» (così alla p. 6 del ricorso del P.G.).
Richiama al riguardo i principi, fissati dalla S.C., secondo cui risponde del
delitto di usura in concorso il soggetto che, in un momento successivo alla
formazione del patto usurario, ricevuto l’incarico di recuperare il credito, riesca
ad ottenere il pagamento, e ciò anche perché il reato di usura è connotato da
condotta frazionata o a consumazione prolungata.
Precisa che dall’istruttoria svolta, di cui si dà conto nella sentenza di primo
grado, era emerso (sia dal contenuto delle intercettazioni sia dalle dichiarazioni

dall’agosto 2012 Romano Cristofaro e Silverio Davide erano impegnati nel
recupero di un credito per conto di Caruso Sebastiano, che si era reso
cessionario di un credito di Sebastiano Di Bella, avendo il G.i.p. espressamente
specificato che il tasso di interesse mensile praticato era del 25 °/0.
Il P.G., inoltre, stima sussistente l’aggravante mafiosa del reato in
questione, «stante che l’inserimento del Silverio e del Romano fu determinato
proprio dalla necessità per il creditore di ricorrere a soggetti in condizioni di
intimidire il debitore in ragione della loro appartenenza alla famiglia mafiosa
denominata “stazione” del clan Santapaola – Ercolano, ed in particolare non a
due meri sodali, ma a soggetti con ruoli di assoluta preminenza come si evince
dalle contestazioni concernenti il reato di cui all’art. 416 bis c.p. confermato dalla
sentenza di secondo grado» (così alla p. 7 del ricorso).

3.2. Con il secondo motivo il P.G. lamenta violazione dell’art. 7 del decreto
legge n. 152 del 1991, nella parte in cui ha escluso l’aggravante della mafiosità
quanto al reato di estorsione consumata di cui al capo P) nei confronti di Rocco
Caniglia addebitata agli stessi tre imputati di cui al capo O), e cioè Sebastiano
Caruso, Cristofaro Romano e Davide Giuseppe Silverio, che erano stati
condannati in primo grado per tale reato nella forma aggravata.
La critica si incentra sulla esclusione di tale aggravante da parte della
sentenza, che pure conferma la condanna per il reato di estorsione consumata,
con la seguente, unica, motivazione: «Va esclusa l’aggravante di cui all’art. 7
D.L. 152/91» (così alla p. 16 della sentenza impugnata).
Lamenta al riguardo il Requirente carenza assoluta del requisito fisico e
comunque manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione rispetto a
quanto dalla stessa Corte scritto alla riga immediatamente sopra, cioè che «è
stato attraverso l’intimidazione mafiosa che il pagamento è stato ottenuto» (p.
16 della sentenza impugnata).

9

rese e dalla individuazione fotografica operata dalla vittima, Rocco Caniglia) che

Riferisce, poi (pp. 9-10 del ricorso), gli argomenti svolti dal G.u.p. per
affermare che la consumazione dell’estorsione nei confronti di Caniglia aveva
connotati sicuramente mafiosi, argomenti che si assume essere stati totalmente
trascurati dalla Corte di appello.

3.3. Con il terzo motivo il P.G. si duole dell’assoluzione degli imputati
Alessandro Albergo, Alessandro Scalia, Alessando Vella, Orazio Bonfiglio, Marco
Arena e Francesco Faro dal reato associativo di cui al capo S) per violazione di
legge (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990) e per difetto di motivazione, anche

Richiamata da parte del P.G. la ragione della pronunziata assoluzione, che si
rinviene alla p. 27 della sentenza impugnata, ove – si rammenta nel ricorso – si
legge che gli imputati rivestivano il ruolo subordinato di

“pushers” ovvero

fornitori – si assume – non caratterizzati da esclusività e da continuatività nel
tempo, si richiamano i principi puntualizzati dalla S.C. in tema di associazione ex
art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 ed anche, inserendole nel ricorso, parte delle
motivazioni di condanna del G.u.p. quanto alle posizioni dei sei imputati: di
Albergo Alessando, alle pp. 183 e ss. della sentenza di primo grado; di
Alessandro Scalia alle pp. 559 e ss. della stessa; di Alessandro Vella, alle pp. 578
e ss.; di Orazio Bonfiglio, alle pp. 263 e ss.; di Marco Arena, alle pp. 224 e ss.; e
di Francesco Faro, alle pp. 336 e ss.

3.4. Mediante il quarto motivo di ricorso la parte pubblica denunzia difetto
motivazionale ed ulteriore violazione di legge (artt. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990
e 7 del decreto legge n. 152 del 1991) in relazione alla esclusione delle
aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, cioè il
numero di – almeno – dieci compartecipi (derivante dall’assoluzione dei sei
imputati di cui si è detto al motivo di ricorso che precede) e di quella della
disponibilità delle armi, quanto al capo S), e anche dell’aggravante mafiosa,
quanto al capo S) (relativamente agli imputati Alessandro Albergo, Marco Arena,
Orazio Bonfiglio, Francesco Faro, Francesco Liberato, Cristofaro Romano,
Alessandro Scalia, Davide Giuseppe Silverio, Alessandro Vella, Domenico Zuccaro
e Benedetto Zuccaro ed Angelo Gallo, che è nominato nel ricorso alle pp. 1 e 19
– vi si tornerà al punto n. 1.4.5. del “considerato in diritto”).

3.4.1. Sotto il profilo della esclusione dell’aggravante del numero di dieci o
più persone, il P.G. si riporta alle considerazioni svolte al motivo di ricorso che
precede (punto n. 3.3. del “ritenuto in fatto”), dal cui accoglimento
deriverebbero conseguenze sulla sussistenza della circostanza in questione.

10

sotto il profilo della assoluta carenza di giustificazione.

3.4.2. Quanto, poi, all’aggravante della disponibilità delle armi da parte
dell’associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, il ricorrente ritiene che la
giustificazione della decisione che si legge alla p. 27, incentrata esclusivamente
sull’affermazione che le armi, pur sussistenti, apparivano destinate solo
all’azione di intimidazione propria dell’associazione mafiosa, sia priva di effettivo
contenuto giustificativo e, inoltre, sia in contraddizione e con gli elementi emersi
dall’istruttoria e con altre statuizioni della medesima sentenza, oltre che frutto di

Infatti, come già sostenuto dal G.u.p. nella sentenza impugnata (alle pp. 2123, 26-27 e 222-223), l’aggravante in questione ha natura oggettiva e va riferita
all’attività dell’associazione e non necessariamente alla condotta del singolo
sodale che, dunque, ne risponde per il solo fatto della consapevole
partecipazione.
Richiama al riguardo il P.G. gli insegnamenti di legittimità, dallo stesso
stimati pertinenti, di Sez. 1, n. 21040 del 12/05/2010, Rv. 247557, di Sez. 2, n.
13682 del 08/01/2009, Aveta, Rv. 243948, e di Sez. 5, n. 4750 del 13/03/1996,
Rizzo, Rv. 204844, insegnamenti, a suo avviso, disattesi senza alcuna
giustificazione dalla Corte di merito.

3.4.3. Inoltre, denunzia la sentenza sotto il profilo della esclusione, rispetto
all’associazione volta al narcotraffico, dell’aggravante di cui all’art. 7 del decreto
legge n. 152 del 192, basata – si legge alla p. 27 – sulla seguente, esclusiva,
motivazione:

«non apparendo il traffico di sostanze stupefacenti volto a

perseguire o agevolare i fini della associazione mafiosa».
La motivazione viene additata a sostanzialmente tautologica e censurata,
richiamati i principi giurisprudenziali ritenuti pertinenti, alla stregua della
motivazione della sentenza di prime cure, che (v. pp. 22-23 del ricorso del P.G.
in relazione alle pp. 18-21, 23-24 e specc. pp. 179-182 della sentenza di primo
grado), richiamati i risultati dell’istruttoria (contenuto di alcune intercettazioni
del 13 giugno e del 17 giugno 2012 riportato nel ricorso), aveva puntualizzato
che i proventi dello spaccio, oltre che delle attività estorsive, servivano a pagare
gli “stipendi” ai sodali e a mantenere le famiglie degli associati detenuti.
Il ricorrente, inoltre, sottolinea la sovrapposizione soggettiva, almeno
parziale, tra gli imputati ai quali sono stati contestate l’appartenenza sia
all’associazione mafiosa sia all’associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990,
operando in entrambe.

11

erronea interpretazione della legge penale.

3.5.Con il quinto motivo censura l’ulteriore esclusione dell’aggravante della
mafiosità rispetto al reato di cessione di droga di cui al capo T) (imputati
Alessandro Albergo, Marco Arena, Francesco Faro, Francesco Liberato, Cristofaro
Romano, Alessandro Scalia, Davide Giuseppe Silverio, Alessandro Vella,
Domenico Zuccaro e Benedetto Zucchero) per violazione di legge (art. 7 del
decreto legge n. 152 del 1991) e difetto motivazionale, anche sotto il profilo
della omissione di pronunzia circa tale esclusione.
Il P.G., preso atto che la esclusione dell’aggravante, che era stata ritenuta in

richiama le considerazioni svolte al punto che precede quanto alla stretta
correlazione tra appartenenza al sodalizio mafioso e all’associazione volta al
narcotraffico (quanto agli imputati Francesco Liberato, Cristofaro Romano,
Davide Giuseppe Silverio, Domenico Zuccaro e Benedetto Zucchero); quanto,
invece, agli imputati cui non si è contestata l’appartenenza mafiosa (cioè
Alessandro Albergo, Marco Arena, Francesco Faro, Alessandro Scalia ed
Alessandro Vella), il ricorrente si riporta alle considerazioni spese nel terzo
motivo di ricorso relativamente all’assoluzione degli stessi dal reato di cui al capo
S) dell’editto, integrate dal richiamo (quanto ad Alessandro Albergo, Marco
Arena, Francesco Faro, Alessandro Scalia ed Alessandro Vella) a circostanze
fattuali tratte dalla sentenza di primo grado (con specifico riferimento alle
intercettazioni del 7 luglio 2012 e del 29 giugno 2012) che dimostrerebbero, ad
avviso del ricorrente, la piena consapevolezza in capo agli imputati di agire,
nell’attività di spaccio, per conto del sodalizio mafioso.

3.6. Infine, con l’ultimo motivo denunzia ulteriore violazione di legge (art. 7
del decreto legge n. 152 del 1991) e difetto motivazionale in relazione alla
esclusione dell’aggravante della mafiosità quanto ai capi S) ed U), cioè,
rispettivamente, violazione degli artt. 74 e 73 d.P.R n. 309 del 1990, contestati
ad Orazio Bonfiglio. Si richiama la motivazione della sentenza del G.u.p. (pp.
264-270), per affermare che Orazio Bonfiglio aveva consapevolezza di operare
con la volontà di agevolare il

consortium sceleris, in particolare coltivando

Bonfiglio con Cristofaro Romano non solo rapporti di natura interpersonale ma
relazioni indicative della piena consapevolezza di agevolare gli interessi del
gruppo malavitoso, tanto che proprio Bonfiglio ha dato a Romano la droga che
questi cederà, contro corrispettivo (4.600,00 euro) alla famiglia dei Nizza.

4. Ricorsi degli imputati.
Si passi ad illustrare i motivi di ricorso proposti dagli imputati (nel seguente
ordine logico: prima, gli imputati ai quali è contestata l’appartenenza ad

12

primo grado, è stata giustificata in maniera, a suo avviso, meramente assertiva,

associazione mafiosa, a partire da colui – Cristofaro Romano – cui è addebitata
la partecipazione apicale; poi, coloro cui è contestato il reato di cui all’art. 74 del
d.P.R. n. 309 del 1990; infine, gli altri).

4.1. Ricorso di Cristofaro Romano.
Cristofaro Romano è stato ritenuto dai Giudici di merito essere al vertice
(insieme al suocero Giuseppe Zucchero, separatamente giudicato)
dell’associazione mafiosa.

530 e 192 cod. proc. pen.; artt. 416, 648, 629, 56, 424, 133 e 62-bis cod. pen.;
artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990; artt. 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre
1967, n. 895; art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110; art. 7 del decreto legge
n. 152 del 1991) e difetto di motivazione ed è affidato ad otto motivi.

4.1.1.

Con il primo motivo si censura la nullità delle intercettazioni,

telefoniche ed ambientali, che sarebbero state disposte ed eseguite in violazione
di legge (art. 267 cod. proc. pen.), sotto plurimi profili.
In particolare, alcune intercettazioni, i cui estremi identificativi (data, utenza
e numero di registro delle intercettazioni, il cui acronimo è r.i.t.) sono indicati
alle pp. 1-4 del ricorso, sarebbero frutto di proroghe illegittime, perché disposte
per periodi differenti e più lunghi di quelli prescritti o “a tempo scaduto” o su una
utenza mobile con prefisso 349… diversa da quella che sarebbe stata, in realtà,
da intercettare, con numeri di registro r.i.t. erronei, con microspie da collocarsi
su automobili nella disponibilità di Romano ma non meglio specificate ovvero con
oggetto non specificato.

4.1.2. Inoltre, il contenuto delle captazioni telefoniche sarebbe, secondo il
ricorrente, probatoriamente insufficiente per affermare la penale responsabilità
dell’imputato, anche in ragione della controvertibilità del significato delle parole
registrate.

4.1.3.

La prova dell’appartenenza, peraltro in qualità di vertice,

all’associazione mafiosa, sarebbe stata illegittimamente tratta dalle dichiarazioni
di persone offese, che sarebbero, però, poco credibili, e dal contenuto di
intercettazioni, privo però di riscontri e, comunque, erroneamente interpretato
dagli inquirenti, prima, e dai Giudici, poi, emergendo, in realtà, solo una vera e
propria “megalomania” di Romano Cristofaro, dallo stesso chiarita nelle sue
dichiarazioni spontanee, nel parlare con estranei e congiunti e, al più, la sua
mera volontà criminale, da collocarsi, tuttavia, al di sotto della soglia del

13

Il ricorso denunzia promiscuamente plurime violazione di legge (artt. 267,

tentativo punibile. Difetterebbe, insomma, qualsiasi contributo materiale da
parte dell’imputato e la coscienza e volontà di contribuire all’associazione come
semplice affiliato e, ancor meno, come soggetto al vertice dell’associazione.

4.1.4. Il quarto motivo di ricorso attiene a tutti i capi di accusa per i quali
Cristofaro Romano è stato giudicato colpevole, fatta eccezione per i capi A) (art.
416-bis cod. pen., di cui si è detto al punto precedente) e T) (art. 73 del d.P.R.
n. 309 del 1990) dell’editto, di cui si dirà al punto successivo.

penale responsabilità dell’imputato: sarebbero, dunque, violati gli artt. 192 e 530
cod. proc. pen. e la regola di giudizio, codificata all’art. 533 cod. proc. pen., dell’
“al di là di ogni ragionevole dubbio”.

4.1.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole, richiamando un precedente
di merito (così indicato: «Trib. La Spezia, 412/12») che si stima pertinente, la
ritenuta insufficienza probatoria anche per il reato di cui al capo T).
In ogni caso, trattandosi di cessione soltanto di marijuana – e non già di
cocaina – e in quantitativi che si afferma da parte del ricorrente essere
bassissimi, i fatti, in subordine, andrebbero derubricati in mere ipotesi di lieve
entità ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 ed eventualmente,
l’associazione di cui al capo 5), ove mai ritenuta sussistente, qualificata come
associazione ai sensi del comma 6 dell’art. 74 del d.P.R. richiamato.

4.1.6. Con il sesto motivo Cristofaro Romano lamenta l’erronea applicazione
dell’aggravante di cui all’art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991 per tutti i capi
di imputazione, non emergendo, a suo avviso, prova né della finalità di
agevolazione mafiosa né dell’utilizzo del metodo mafioso.
Si assume che la Procura della Repubblica avrebbe «stravolto la realtà dei
fatti» (p. 17 del ricorso), che, a ben vedere, nessuna delle persone entrate in
contatto con l’imputato ha precedenti di mafia e che, in realtà, il ricorrente non
ha riportato condanne da cui possa desumersi la frequentazione di ambienti di
criminalità organizzata.

4.1.7.

Con il settimo motivo il ricorrente si duole del mancato

riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (con violazione, dunque,
dell’art. 62-bis cod. pen.).

4.1.8. Con l’ultimo motivo, infine, censura la mancata applicazione del
minimo edittale sanzionatorio (ergo: la violazione dell’art. 133 cod. pen.).

14

Difetterebbe per tutte le contestazioni, ad avviso del ricorrente, la prova di

4.2. Si passi ad affrontare il ricorso di

Benedetto Zucchero, figlio di

Giuseppe Zucchero, separatamente giudicato.
Si tratta dell’unico ricorso personale, depositato in Cancelleria data 13
marzo 2017: vi si svolgono sei motivi, con cui si denunzia promiscuamente
violazione di legge e difetto motivazionale, anche sotto il profilo della mancanza
di giustificazione.

degli artt. 416-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen., oltre che difetto assoluto di
motivazione ovvero illogicità della stessa.
L’imputato sarebbe stato condannato per partecipazione ad associazione
mafiosa, pur in assenza di prove di responsabilità, solo perché, ad avviso del
ricorrente, secondo quanto si legge alle pp. 12 e 14 della sentenza impugnata,
Benedetto Zucchero sarebbe – si ritiene – l’autista del gruppo e, in tale veste,
potrebbe avere, all’interno dell’automobile, ascoltato discorsi svolti tra altri circa
fatti interni dell’associazione; inoltre, il riferimento operato alla p. 14 della
sentenza impugnata all’estorsione al supermercato Despar proverebbe la
debolezza del ragionamento giudiziale, in quanto, in realtà, il reato di cui al capo
G) non è stato nemmeno addebitato all’imputato.
Si sottolinea che Benedetto Zucchero, essendo nato I’ll maggio 1993,
all’epoca dei fatti, nell’anno 2011, era giovanissimo, appena diciottenne:
pertanto, «il giovane imputato si accompagnava spesso ai suoi familiari, messo a
parte di ciò che veniva proferito di volta in volta dagli astanti, non per questo
contribuendo attivamente alla vita della contestata associazione mafiosa» (così
alla p. 2 del ricorso), non essendovi dunque la prova di alcun contributo causale
fornito da Benedetto Zucchero al clan.

4.2.2. Con il secondo motivo di ricorso Benedetto Zucchero lamenta il
riconoscimento dell’aggravante di cui al comma 4 dell’art. 416-bis cod. pen.
dell’associazione armata, ritenendo che la motivazione sul punto, svolta alla p. 7
della sentenza impugnata, sia insufficiente e addirittura mancante. Si afferma,
infatti, che «il Giudice d’appello non ha individuato in sentenza le concrete e
specifiche finalità che l’associazione contestata mirava a conseguire, anche solo
in idea, con l’impiego delle armi. In verità, nell’intero compendio probatorio non
è dato rinvenire neppure un’ipotesi nella quale i presunti partecipi abbiano fatto
riferimento a finalità associative per il cui conseguimento sarebbe stato anche
solo ipotizzabile l’uso delle armi. Ne deriva che la detenzione delle armi non va
ricondotta alla ipotizzata associativa nel suo complesso» (così a p. 4 del ricorso).

15

4.2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in particolare, violazione

4.2.3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia promiscuamente violazione
di legge (artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990) e difetto motivazionale, in quanto
la Corte territoriale alla p. 26, in sole ventuno righe, limitandosi a richiamare
solo sei intercettazioni, ad avviso del ricorrente non probanti perché dimostrative
solo del fatto che a Benedetto Zucchero vengano fornite dagli interlocutori
informazioni e che, in un unico caso, lo stesso dimostri, parlando al telefono, un
interesse negativo, cioè un interesse a che non si spacci, ha condannato a severa
pena un ragazzo di soli diciannove anni, che, al più, sarebbe solo a conoscenza

4.2.4.Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e difetto
motivazionale in relazione alle condanne per i fatti di droga, cioè per i capi S) e
T) dell’editto.
Si assume che tali fatti sarebbero stati, anche in caso di condanna,
comunque da riqualificare ai sensi degli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, del
d.P.R. n. 309 del 1990, attesa la natura della sostanza – che è solo marijuana,
come stabilito nella sentenza di primo grado – e che i quantitativi smerciati
sarebbero di modestissima entità, dunque produttivi di compensi irrisori;
modesti sarebbero anche i mezzi impiegati.
La motivazione alla p. 31 della sentenza impugnata sarebbe insufficiente e,
anzi, mancante; la telefonata n. 1152 del 16 maggio 2010, riferita alla p. 26
della stessa decisione, dimostrerebbe il basso grado di offensività della condotta
in questione, avendo Cristofaro Romano informato Benedetto Zucchero che con
dieci euro si sarebbero potuti acquistare tre spinelli.

4.2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della mancata assoluzione
dalle contestazioni di estorsione di cui ai capi sub lett. E), F), H) e Q), con
violazione di legge (artt. 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) e difetto
motivazionale, anche sotto il profilo dell’assenza e della illogicità dell’apparato
giustificativo. In sole sedici righe alla p. 14, infatti, la Corte di appello avrebbe
condensato la – assai insufficiente, secondo il ricorrente – motivazione di
condanna per quattro reati assai gravi.

4.2.6. L’ulteriore motivo di ricorso nell’interesse di Benedetto Zucchero è
incentrato su ritenute violazioni di legge (artt. 7 del decreto legge n. 152 del
1991, 629 e 59 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) e difetto motivazionale della
sentenza con riferimento all’aggravante di mafia relativamente ai quattro reati di
estorsione di cui al motivo di ricorso che precede (capi sub lett. E, F, H e Q).

16

di confidenze altrui ma che non avrebbe commesso reati.

In particolare, la sentenza impugnata non specificherebbe né le modalità
mafiose né il fine di favorire il contesto criminale né, limitatamente
all’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen., il motivo per cui
l’imputato, assai giovane e poco più che diciottenne, avrebbe dovuto sapere che
altri coimputati erano gravati dalla condizione di appartenenza ad associazione
mafiosa: conseguirebbe la violazione della disciplina di cui all’art. 59 cod. pen.
sulla comunicabilità della circostanze.

violazione di legge (artt. 62-bis e 133 cod. pen.) e difetto motivazionale, sotto il
profilo della assoluta mancanza e della illogicità della stessa, in quanto la
motivazione reiettiva del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla p. 31 della sentenza impugnata – non considererebbe la giovanissima età
dell’imputato, la sua incensuratezza, l’assenza di altre pendenze giudiziarie e la
risalenza indietro nel tempo (cioè all’anno 2013) dei fatti.

4.3. Ricorso di Francesco Liberato.
Il ricorso di Francesco Liberato è affidato a cinque motivi, con i quali si
denunzia violazione di legge (il secondo, il terzo e il quarto motivo) e difetto
motivazionale (il primo ed il quinto).

4.3.1. Il primo motivo censura mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione per avere la sentenza di appello confermato quella di
primo grado trascurando del tutto, secondo il ricorrente, le doglianze difensive e
limitandosi ad indicare le fonti di prova (che consisterebbero esclusivamente in
intercettazioni telefoniche ed ambientali illegittime e, perciò, inutilizzabili) senza,
tuttavia, approfondire analiticamente il tema della sussistenza dei reati; inoltre,
«la sentenza di secondo grado non fa altro che rimarcare un vizio di motivazione
già gravante sulla sentenza di primo grado con grave violazione dei principi del
giusto processo», poiché la sentenza del G.u.p. altro non sarebbe che il mero
integrale “copia ed incolla” di una memoria depositata dal Pubblico Ministero nel
corso del processo di primo grado.

4.3.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della ritenuta nullità della
sentenza perché fondata esclusivamente su prove – le intercettazioni – che
sarebbero inutilizzabili per violazione degli artt. 267 e 271 cod. proc. pen. In
particolare, la Corte di merito, pur avendo fornito risposta al denunziato vizio
inerente la durata delle proroghe delle intercettazioni, non si sarebbe
pronunziata sulla eccezione circa la motivazione dei provvedimenti di proroga.

17

4.2.7. Mediante il settimo ed ultimo motivo Benedetto Zucchero denunzia

4.3.3. Con il terzo motivo Francesco Liberato lamenta violazione di legge
per mancato rispetto dell’art. 74 cod. proc. pen. sotto il profilo della mancata
valutazione delle doglianze difensive a proposito delle statuizioni civili.
Si assume, infatti, che la Corte di appello, in accoglimento di motivo di
impugnazione sul punto, avrebbe dovuto procedere alla «esclusione mediante
revoca della varie costituzioni di parte civile in quanto mancanti dei requisiti di
legge sia sotto il profilo formale che sostanziale. In particolare, va rilevata la
nullità dalla costituzione di parte civile, erroneamente ritenuta valida dal

della parte del potere di legitimatio ad causam» (p. 5 del ricorso) e di una
costituzione avvenuta direttamente dalla parte, da sola, senza ministero di
difensore; al riguardo, «Occorre inoltre evidenziare che nessun vaglio è stato
operato dal Giudice di seconde cure sulla eccezione avanzata anche con i motivi
d’appello sull’interesse che avrebbero avuto alcuni enti (dove peraltro non era
chiaro da statuto) al fine di potersi costituire parte civile (si allegano motivi di
appello)» (così alla p. 6 del ricorso).

4.3.4. Con il quarto motivo Francesco Liberato denunzia una serie di ritenute – violazioni di legge (artt. 416-bis, 628, 629 e 56 cod. pen., 2, 4 e 7
della legge n. 895 del 1967, 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990) che
inficerebbero la validità e la “tenuta” della decisione.

4.3.4.1.

Si censura, anzitutto, l’affermazione di penale responsabilità

dell’imputato in relazione alla condanna per partecipazione ad associazione
mafiosa, difettando, in realtà, ad avviso del ricorrente, tutti i requisiti strutturali
della fattispecie, sia oggettivi che soggettivo, che i Giudici di merito – ma
erroneamente ed illegittimamente – desumerebbero dal contenuto di una unica
intercettazione ambientale in data 15 novembre 2011, intervenuta per di più tra
altri, che fanno riferimento ad un certo “Franco”, peraltro non meglio identificato,
“da utilizzare per quella cose a Natale”: si segnala che Franco, anche ove fosse
identificabile in Francesco Liverato, essendo all’epoca agli arresti domiciliari (con
scarcerazione avvenuta solo il 6 aprile 2012, come da documento allegato sub n.
2 al ricorso), sarebbe stato impossibilitato ad uscire dall’abitazione; si sottolinea,
peraltro, come il Pubblico Ministero non abbia contestato all’imputato l’evasione.
Si osserva anche che Liberato, con particolare riferimento al «fondamentale
elemento dell’aggregazione […,

dai coimputati]

è ritenuto soggetto poco

affidabile data la sua precedente appartenenza al clan mafioso dei c.d.
Carcagnusi fino al 2001 e il presunto repentino passaggio al gruppo dei c.d.

18

Giudicante, effettuata dal sostituto processuale non specificamente investito

Mussi che vedrebbe cessata la sua presunta appartenenza

[all’associazione

contestata al capo A] nel mese di giugno 2012» (così alla p. 8 del ricorso).
Inoltre, «L’unico e concreto elemento agli atti del processo attraverso cui
sarebbe stata desunta l’appartenenza del Liberato al Gruppo della Stazione (pag.
297 e pag. 305, par. II 1.D informativa di reato) verrebbe collocato
temporalmente in data 06 giugno 2012; periodo in cui il Liberato reciderebbe i
rapporti con gli altri presunti associati. Inoltre, considerato che il reato di cui
all’art. 416 bis c.p. sarebbe stato commesso fino a giugno 2012, appare pertanto
illogico che Liberato abbia aderito al grippo della Stazione per le finalità di

passare ad altro clan. Se così fosse il lasso di tempo e l’esiguità dell’apporto
fornito possono far escludere con estrema certezza che il Liberato abbia mai
assunto il ruolo di partecipe al Gruppo della Stazione quanto meno per
l’associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti» (così alle pp. 8-9
del ricorso).

4.3.4.2. Le violazioni di legge riguarderebbero anche gli altri capi di accusa
addebitati a Liberato, cioè i capi D), G), 3), S) e T) dell’editto, in quanto la Corte
di appello non avrebbe offerto risposta oppure ne avrebbe offerta di inadeguata
rispetto alle doglianze difensive che erano state sollevate nei motivi di appello
quanto ai reati in materia di armi (capo D: pp. 9-11 del ricorso), alle estorsioni,
consumata e tentata (capi G e 3: pp. 11-14 del ricorso) ed ai reati concernenti gli
stupefacenti (capi S e T: pp. 19 del ricorso), tutte ipotesi di reato di cui,
richiamati vari precedenti di legittimità stimati dal ricorrente pertinenti,
difetterebbero gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivo.
Si ribadiscono, quanto all’accusa di cui al capo S), le perplessità già svolte al
motivo precedente circa l’emersa inaffidabilità dell’imputato e la breve durata del
vincolo associativo, che, al più, «a tutto voler concedere, se mai ci fosse stata
una partecipazione in tal senso questa sarebbe da circoscrivere ad un arco
temporale di solo un mese», tra maggio e giugno 2012 (v. p. 18 del ricorso),
oltre che l’insufficienza probatoria, ad avviso del ricorrente, degli elementi tratti
dalle conversazioni intercettate, peraltro – si assume – prive di riscontri,
segnalandosi anche che le immagini videoriprese dai Carabinieri non sarebbero
nitide e che una intercettazione – quella del 25 maggio 2012 – viene attribuita al
ricorrente sulla sola base del riconoscimento verbale, e nulla più.

4.3.5.

Con l’ultimo motivo, infine, Francesco Liberato lamenta difetto

motivazionale quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, diniego
che sarebbe del tutto privo di motivazione, avendo la Corte di appello, peraltro in

19

Pr-Q

spaccio di stupefacenti con l’episodio specifico del 06 giugno 2012, per poi

violazione dei principi più volte puntualizzati dalla S.C., fatto mero «riferimento
alla posizione di altro imputato per il quale manca ogni riferimento specifico alla
mancata concessione delle generiche» (così alla p. 20 del ricorso).

4.4. Ricorso di Davide Giuseppe Silverio.
Il ricorso dell’imputato è affidato a sette motivi, con cui si denunziano
promiscuamente plurime violazione di legge (artt. 132,

62-bis, 416-bis, 81,

comma 2, 629, 63, comma 4, e 99 cod. pen., 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e
125, comma 3, e 458 cod. proc. pen.) e difetti motivazionali (motivi nn. 1, 2, 3,

nn. 1, 2, 3 e 7), ovvero solo violazione di legge (motivo n. 6).

4.4.1.

Con il primo motivo, in particolare, lamenta l’erroneità e la

illegittimità della decisione per non avere tratto le doverose conseguenze, sul
piano del trattamento sanzionatorio, dalla intervenuta assoluzione dell’imputato,
perché il fatto non sussiste, dal reato di cui al capo O), con conseguente venire
meno del nesso e dell’aumento per la continuazione, in primo grado ritenuta, e
dalla intervenuta esclusione dell’aggravante mafiosa quanto ai capi P), S) e T):
la sanzione finale, infatti, è rimasta immutata (venti anni di reclusione).

4.4.2. Con il secondo motivo ci si duole del mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche, che erano state richieste nell’atto di appello, in cui si era
sottolineato l’avere Davide Giuseppe Silverio depositato un memoriale
confessorio, rilevante – si assume – sotto il profilo del comportamento
processuale, e anche lo stato di tossicodipendenza dell’imputato: il silenzio
serbato dalla Corte di appello sul punto, costituendo omissione di pronunzia,
imporrebbe l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4.4.3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia omissione di pronunzia in
relazione alla richiesta, avanzata in appello (p. 11), di porre la condanna per il
capo A) in continuazione rispetto al reato per cui lo stesso Silverio è già stato
condannato il 27 maggio 2005 dalla Corte di appello di Catania.

4.4.4. Il quarto motivo censura l’insussistenza degli elementi costitutivi
dell’illecito di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e, in ogni caso, l’assoluta
mancanza di prove circa il ruolo apicale rivestito dall’imputato.

4.4.5.

Il quinto motivo di impugnazione è incentrato sulla ritenuta

mancanza di prove della responsabilità di Davide Giuseppe Silverio per il reato di

20

4, 5 e 7), talora anche sotto il profilo della mancanza di giustificazione (motivi

estorsione di cui al capo H) dell’editto in danno di Carrubba Umberto, in
particolare sottolineando sia che è stato il coimputato Cristofaro Romano a
percepire il denaro, per il tramite di Francesco Faro, sia che sarebbe stato
travisato da parte dei Giudici di merito il contenuto della telefonata n. 7399, in
cui si usa un tono amicale, trattandosi, in realtà, di soli 50,00 euro prestati da
Carrubba a Silverio Davide Giuseppe.

4.4.6. Con il sesto motivo si lamenta la nullità della sentenza di primo grado

rituale avviso al co-difensore, avv. Sebastiano Piccolo, dell’avviso di
procedimento in camera di consiglio in data 10 aprile 2014.

4.4.7. L’ultimo motivo nell’interesse dell’imputato è così, testualmente ed
integralmente (pp. 10-11), strutturato: «Dalla sentenza impugnata, nonostante
in essa manchi ogni sorta di riferimento in ordine al trattamento sanzionatorio ed
alla determinazione della pena, risulta che all’imputato è stata applicata la
recidiva, della quale si è tenuto conto ai fini della determinazione della pena.
Essendosi in presenza di più aggravanti ad effetto speciale, la Corte territoriale
avrebbe dovuto tenere conto del principio di cui al comma 4 dell’art. 63 c.p. che,
in presenza di più circostanza aggravanti ad effetto speciale, prevede che il
Giudice applichi la più grave e possa poi apportare ulteriore aumento per l’altra
nei limiti di un terzo. Parimenti, non è stato esplicato nella parte motiva il motivo
per il quale si è nella specie ritenuto di applicare la circostanza soggettiva ex art.
99 c.p. L’assoluto silenzio serbato dalla gravata sentenza al riguardo determina e
sostanzia la dedotta violazione di legge, che si chiede venga dichiarata
dal’Ecc.ma Corte con le consequenziali statuizioni».

4.5. Ricorso di Domenico Zuccaro.
L’impugnazione è articolata su quattro motivi, con cui si denunziano
promiscuamente violazione di legge (artt. 416-bis, 629, 62-bis e 99 cod. pen.,
267 cod. proc. pen. e 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990) e difetto
motivazionale.

4.5.1.

Con il primo motivo, in particolare, si lamenta l’illegittimità e

l’ingiustizia della condanna per i reati di associazione mafiosa (capo A) e di
estorsione in danno di Rabuazzo Rosario Giacomo (capo G).
Rammenta il ricorrente di avere, con l’atto di appello, sottoposto la sentenza
di primo grado a serrata critica segnalando sei puntuali circostanze fattuali
emerse dall’istruttoria che costituirebbero, in sostanza, altrettanti elementi di

21

per violazione dell’art. 458 cod. proc. pen., in quanto non sarebbe stato dato

disturbo logico rispetto all’affermazione di penale responsabilità di Domenico
Zuccaro circa la consapevole partecipazione dello stesso ad un’associazione
mafiosa e la commissione dell’estorsione di cui al capo G) (pp. 2-5 dell’appello
manoscritto) ma di non avere rinvenuto alcuna risposta nella decisione di appello
(pp. 15-16), che sarebbe, conseguentemente, illegittima, anche sotto il profilo di
omissione di pronunzia.

4.5.2.

Lo stesso tipo di critica si muove all’affermazione di penale

nove elementi di fatto rilevanti in senso critico, in quanto a loro volta costituenti
altrettanti elementi di disturbo logico, circa la condanna per i fatti di droga di cui
ai capi S) e T) dell’editto (pp. 5-8 dell’impugnazione di merito), ma di non avere
rinvenuto alcuna risposta nella decisione di appello, che sarebbe, perciò,
ulteriormente illegittima, anche per omissione di pronunzia.
In ogni caso, le pp. 22-27 della sentenza impugnata nulla direbbero sulla si ritiene pienamente dimostrata – assoluta marginalità ed occasionalità delle
condotte di Domenico Zuccaro, sulla modestissima rilevanza delle stesse e sul
carattere palesemente subordinato ed esecutivo dei suoi compiti, trascurandosi
di offrire risposta persino alle censure difensive avanzate in via subordinata,
quali quelle incentrate sulla riconducibilità dei fatti di spaccio all’ipotesi di cui al
comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e sulla riconducibilità della
partecipazione all’ipotesi di cui al comma 6 dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

4.5.3. Si denunzia ulteriore violazione di legge ed assenza di motivazione a
proposito delle circostanza attenuanti generiche, invocate in appello con corredo
di plurimi, puntuali, rilevanti elementi fattuali di supporto (p. 9 dell’appello) ma
rigettate con motivazione che si definisce «telegrafica, tautologica ed apodittica
[… e perciò] meramente apparente» (p. 6 del ricorso) che si riporta alla stessa
motivazione adottata per altre posizioni e cioè che, ad avviso della Corte di
appello,

«Non emergono poi circostanze che attenuino la responsabilità; al

contrario l’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti viene ad
affiancare quella mafiosa» (pp. 30-31 della sentenza impugnata).
Stesse censure si muovono alla omessa disapplicazione della recidiva ed al
mancato contenimento della pena (p. 6 del ricorso), avendo già a suo tempo con
l’appello evidenziato, da un lato, la mancata emersione di una maggiore ed
attuale pericolosità dell’imputato e, dall’altro, la sproporzione della pena
applicata rispetto all’effettivo, marginale, ruolo avuto dall’imputato (p. 9
dell’appello) Domenico Zuccaro, che, al limite, sarebbe – si assume –

22

«una

responsabilità per i fatti di droga, segnalando di avere indicato nell’appello ben

oscura e occasionale “comparsa”»

(così alla p. 7 del ricorso) colpita

ingiustamente ed illegittimamente da una pesantissima condanna.

4.5.4. Con l’ultimo motivo si lamenta il mancato riconoscimento da parte
dei Giudici di merito delle denunziate plurime ragioni di nullità-inutilizzabilità
degli esiti delle intercettazioni (p. 7 del ricorso in relazione alla p. 10
dell’appello).

generale.

4.6. Ricorso di Marco Dario Arena.
Marco Dario Arena si affida a sette motivi con i quali denunzia violazione di
legge (tutti i motivi), in relazione a vari parametri (artt. 125 e 545, 546 cod.
proc. pen., 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, 62-bis, 229 e 133 cod. pen.), e anche
difetto motivazionale (il secondo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo
motivo).

4.6.1. Con il primo motivo, in particolare, lamenta violazione di legge per
palese difformità tra dispositivo e motivazione, in quanto, mentre nella
motivazione (in particolare, alla p. 27, punti nn. 6 e 7, p. 31, punto n. 9.7, e p.
34) l’imputato è stato assolto dal capo S) e condannato solo per il capo T),
invece, nel dispositivo è stato – si assume, contraddittoriamente – condannato,
in relazione proprio al capo S), alla pena di sette anni e sette mesi di reclusione,
escluse le aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990
e quella della mafiosità. Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, non
potrebbe attribuirsi prevalenza al dispositivo sulla parte giustificativa, che
contiene plurimi elementi logici che fanno emergere l’erroneità, l’ingiustizia e
l’illegittimità della decisione condensata nel dispositivo.

4.6.2. Il secondo motivo di ricorso è strettamente connesso al precedente:
ove dovesse ritenersi, infatti, «che la Corte territoriale [… comunque] abbia
inteso confermare la sentenza di condanna in ordine al capo 5) della rubrica, [si]
rileva[..] l’assoluta carenza di motivazione sul punto» (così alla p. 4 del ricorso).

4.6.3. Il terzo motivo di ricorso presuppone risolte in senso favorevole al
ricorrente le questioni poste con i primi due motivi: se, infatti, si ritiene che la
volontà giudiziale espressa nella sentenza impugnata sia nel senso di assolvere
l’imputato dal reato sub lett. S), allora ne discenderebbe che la condanna per il
23

4.5.5.Si chiede, in ogni caso, il rigetto del ricorso avanzato dal Procuratore

solo reato di cui al capo T) sarebbe illegittima perché contra legem, in quanto
pari ad una pena di sette anni e sette mesi di reclusione per droga leggera (v. p.
1385 della sentenza di primo grado) a fronte di un massimo edittale di sei anni
di reclusione, peraltro con la diminuente obbligatoria di un terzo per il rito.

4.6.4.

Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e difetto

motivazionale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche,
che erano state richieste in appello, sottolineando l’incensuratezza dell’imputato,
la buona condotta processuale anche durante l’esecuzione della misura cautelare

appello nel corso della requisitoria.

4.6.5. Il quinto motivo presuppone, a sua volta, risolte nel senso auspicato
dalla difesa le questioni poste con il primo ed il secondo motivo: se, infatti, la
condanna è intervenuta soltanto per il capo T), non aggravato, non si comprende
quale porzione della sanzione sia da addebitarsi al reato già in primo grado (v. p.
1402 della sentenza del G.u.p.) riconosciuto in continuazione con il capo T), e
cioè quello giudicato con la sentenza del Tribunale di Catania del 9 novembre
2012, irrevocabile il 2 febbraio 2013.

4.6.6. Il sesto motivo denunzia ulteriore violazione di legge (art. 229 cod.
pen.) e difetto motivazionale.
Sul presupposto che la formula “conferma nel resto” che si legge nel
dispositivo della sentenza impugnata (p. 36) sia comprensivo della statuizione
applicativa della misura di sicurezza della libertà vigilata, che era stata disposta
in primo grado (p. 1404), se ne denunzia la – ritenuta – palese illegittimità,
poiché, a fronte – ritiene il ricorrente – di una condanna intervenuta soltanto per
il capo T), la inflizione della libertà vigilata, di cui si sottolinee la facoltatività, in
assenza di qualsiasi indice di pericolosità sociale dell’imputato e di precedenti
penali ulteriori rispetto a quello di cui alla continuazione già riconosciuta in primo
grado (e di cui si è detto al motivo precedente), sarebbe del tutto priva di
supporto motivazionale ed in palese violazione di legge.

4.6.7. L’ultimo motivo di Marco Dario Arena censura violazione di legge e
difetto motivazionale quanto alla determinazione della pena: la motivazione
svolta dalla Corte di appello al riguardo sarebbe in chiara violazione degli artt. 25
e 27 Cost. e 132 e 133 cod. pen. e, anzi, sarebbe assente, illogica ed in
contrasto con il trattamento riservato a coimputati che si troverebbero nella
medesima posizione processuale.
24

(pp. 8-9) e la conforme richiesta effettuata dalla Procura generale della Corte di

4.7. Ricorso di Francesco Faro.
L’impugnazione nell’interesse di Francesco Faro è strutturata su tre motivi
con i quali si denunzia sia violazione di legge sia difetto motivazionale.

4.7.1. Con il primo motivo si censura violazione di legge (artt. 88-89 cod.
pen. e 603 cod proc. pen.) in relazione al rigetto della richiesta di perizia sulla
capacità di stare in giudizio dell’imputato. L’istanza della difesa, che aveva,

dimostrato il ritardo mentale dell’imputato, con invalidità riconosciuta al 61 °/0,
sarebbe stata disattesa sulla base di una motivazione non condivisibile del G.i.p.,
avallata dalla Corte di appello, che avrebbe in conseguenza violato l’art. 603 cod.
proc. pen.

4.7.2. Con il secondo motivo Francesco Faro lamenta promiscuamente
difetto motivazionale,

sub specie

di manifesta illogicità, carenza e

contraddittorietà della motivazione, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e
88-89 cod. pen., poiché il non avere accolto la perizia (di cui al precedente
motivo di ricorso) avrebbe compromesso la difesa, eliminando la possibilità di
proscioglimento dell’imputato per vizio totale di mente ovvero di applicazione
della diminuzione per il vizio parziale di mente.

4.7.3. Mediante l’ultimo motivo denunzia difetto motivazionale in relazione
alla condanna intervenuta per violazione dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990
(capo T), poiché si sarebbe travisato il contenuto di una intercettazione
telefonica e mancherebbero elementi probanti di tipo oggettivo, quali, ad
esempio, un sequestro di droga a carico dell’odierno ricorrente.

4.8. Ricorso di Alessandro Albergo.
Il ricorso è impostato su di un unico motivo, con il quale si denunzia
violazione di legge e difetto motivazionale, anche sotto il profilo della mancanza
del requisito fisico della motivazione, quanto al capo T), in relazione al mancato
riconoscimento dell’ipotesi di cui al comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, in
quanto l’imputato avrebbe, in realtà, posto in essere un’attività di “piccolo
spaccio” cioè di cessione continuativa di “fumo” ad un numero indeterminato di
persone ma solo per un limitato periodo di tempo, ciò che «risuit[..erebbe]

del

tutto compatibile con l’ipotesi autonoma scartata “senza motivazione” in secondo
grado e, viceversa, ampiamente argomentata dalla difesa nel relativo motivo di
appello cui ci si richiama integralmente»

(penultima pagina del ricorso).

25

tramite la produzione di documenti provenienti da strutture pubbliche,

4.9. Ricorso di Alessandro Scalia.
Il ricorso di Alessandro Scalia è affidato a due motivi con i quali si denunzia
violazione di legge e difetto di motivazione, anche sotto il profilo della mancanza
dell’apparato giustificativo.

4.9.1. Con il primo motivo si censura la mancanza di motivazione quanto
all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato in relazione al capo T),

osservare solo che “il motivo di appello relativo al capo T è generico”. Ne
consegue, ad avviso del ricorrente, che «Pur tuttavia la corte, per il fatto di non
averlo dichiarato inammissibile, lo ritiene idoneo a fondare la propria cognizione
in appello ma non spiega affatto, neanche con un richiamo alla sentenza di prima
istanza, su cosa si basa il proprio convincimento circa il giudizio di colpevolezza
dello Scalia. L’assoluta impossibilità di ricostruire il percorso logico intrapreso dal
decidente impone la cassazione […]» della decisione (p. 1 del ricorso).

4.9.2. Con l’ulteriore motivo lamenta la mancanza di giustificazione quanto
al trattamento sanzionatorio, limitandosi la Corte di merito, alla p. 33 della
sentenza, a definire il reato grave perché spaccio su strada e, quindi, grave,
senza spiegare, peraltro, perché lo spaccio su strada sarebbe più grave di altri
tipi di cessione in diversi luoghi e, comunque, quale criterio abbia seguito per
commisurare la pena, anche rispetto alla posizione di altri coimputati, quali
Alessandro Albergo ed Alessandro Vella.

4.10. Ricorso di Orazio Bonfiglio.
Orazio Bonfiglio si affida a quattro motivi, con i quali denunzia
promiscuamente difetto motivazionale e violazione di legge.

4.10.1. In particolare, con il primo motivo contesta l’utilizzabilità di due
intercettazioni ambientali, quella prorogata il 18 marzo 2012, siccome il relativo
decreto fa riferimento ad un istituto di pena e non già, come in concreto
avvenuto, all’abitacolo di un’autovettura, e quella del 17 maggio 2012, poiché
non si comprenderebbe quale sia la proroga dell’ambientale autorizzata (se cioè
nell’autovettura oppure nell’abitazione). Ulteriori profili di illegittimità
deriverebbero dalla mera motivazione operata

per relationem

mediante

“richiamo del richiamo”, in ritenuta violazione dei principi giurisprudenziali in
materia e dalla inconferenza della giustificazione dei decreti di proroga

26

non avendo la Corte di merito speso parole al riguardo ma essendosi limitata a

dell’ambientale nell’auto di Cristoforo Romano contraddistinta dal numero di
registro nt. n. 50/12.

4.10.2. Il secondo motivo lamenta la mancata riconduzione dell’attività di
spaccio (lett. T) all’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Si tratterebbe, infatti, di quantitativi modesti di cessioni di sostanze
stupefacenti e la Corte di merito, sollecitata sul punto tramite l’appello, non

4.10.3. Il terzo motivo (indicato però come n. 4 nel ricorso, v. p. 8) censura
l’omessa motivazione in relazione alle rapine del 31 agosto 2012 e del 5 ottobre
2012: la intercettazione ambientale dell’ottobre 2012, che costituirebbe fonte di
prova, non avrebbe, secondo il ricorrente, un valore indiziario inequivocabile.

4.10.4. Con il quarto ed ultimo motivo (indicato come n. 5, v. p. 9 del
ricorso) ci si duole della motivazione che sarebbe omessa o contraddittoria
rispetto alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e di
applicazione del minimo della pena.

4.11. Ricorso di Alessandro Vella.
L’impugnazione è affidata a tre motivi, con cui si denunziano
promiscuamente altrettante violazioni di legge e vizi motivazionali.

4.11.1.

Con il primo motivo, in particolare, si censura la mancata

applicazione delle attenuanti generiche, con motivazione che sarebbe incentrata
esclusivamente sulla gravità del fatto, senza considerare l’ammissione operata
dall’imputato in primo grado, significativa di una presa di coscienza da parte
dello stesso e anche di una presa di distacco dalla realtà delinquenziale.

4.11.2. Si lamenta, poi, l’applicazione della pena in misura che si indica
come prossima al massimo edittale, senza considerare la brevità dell’attività di
spaccio, il tipo di droga (leggera), la confessione dell’imputato e l’assenza di altri
procedimenti penali a carico.

4.11.3.

Infine, ci si duole della mancanza di qualsiasi indicazione in

sentenza circa il quantum di pena applicato a titolo di continuazione.

4.12. Ricorso di Sebastiano Caruso.

27

bN-

L

avrebbe adempiuto all’obbligo motivazionale, che è costituzionalmente imposto.

Il ricorso nell’interesse di Sebastiano Caruso si affida ad un unico motivo,
con il quale denunzia violazione di legge e difetto motivazionale quanto alla
mancata riqualificazione del reato di estorsione addebitato al capo P) in esercizio
arbitrario delle proprie ragioni.
Si segnala, al riguardo, di avere chiesto la riqualificazione mediante l’atto di
appello ma che la Corte avrebbe del tutto trascurato il profilo di doglianza
incentrato sulla ritenuta insussistenza dell’elemento psicologico (intenzione di
ottenere il pagamento di quanto dovuto), limitandosi a valorizzare – ma

non costituisce il discrimine tra i reati di cui agli art. 629 e 393 cod. pen.,
essendo elemento comune ad entrambe le fattispecie.

4.13. Ricorso di Antonio Puglisi.
L’impugnazione si articola su due motivi, con i quali si denunzia violazione di
legge e difetto di motivazione, anche sotto il profilo della mancanza di apparato
argomentativo.

4.13.1. Con il primo motivo si censura l’avere la Corte di merito con
motivazione mancante ovvero gravemente insufficiente disatteso il primo motivo
di appello, con il quale si era dedotta la nullità della sentenza del G.u.p. per
mancanza di motivazione poiché, al di là della mole delle pagine di cui è
composta, la stessa consisterebbe soltanto nella mera riproduzione di atti
istruttori e sarebbe priva del necessario vaglio critico giudiziale (pp. 1-3).
Con particolare riferimento ai capi I) ed N), si afferma che le emergenze
istruttorie sarebbero di segno diverso rispetto alla motivazione della sentenza del
G.u.p.

4.1.3.2. Mediante l’ulteriore motivo il ricorrente lamenta la non corretta
costituzione quali parti civili delle associazioni “A.S.A.A.E.” e “Obiettivo legalità”,
la prima perché carente di interesse e, dunque, di legittimazione, alla stregua
degli stessi scopi statutari dell’ente, la seconda perché iscritta nel registro
prefettizio in data successiva ai fatti: tali circostanze, pur segnalate in appello,
sarebbero state del tutto trascurate dalla Corte di merito, con conseguente
illegittimità ed ingiustizia della decisione.

5. Con memoria pervenuta in Cancelleria il 13 giugno 2018 la parte civile
Comune di Catania ha chiesto il rigetto dei ricorsi degli imputati; con vittoria di
spese.

28

illegittimamente ed erroneamente – la sola condotta violenta, che, come noto,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Si passi ad esaminare i ricorsi, prendendo le mosse da quello del
Procuratore generale.

1.1.11 primo motivo di ricorso del P.G. (avente ad oggetto l’assoluzione per il
reato di usura, capo sub lett. O) è fondato.
Tutta la motivazione della Corte di appello sul punto è compendiata nelle

Giuseppe] che la parte offesa Caniglia Rocco ha dichiarato di avere ricevuto un
prestito da tale Di Bella Salvatore, il quale lo aveva poi ceduto al coimputato
Caruso Sebastiano. Questi a sua volta si era rivolto a Romano e al Silverio per la
riscossione di quanto dovutogli. Orbene, non risulta provato che il patto usurario
sua stato stipulato dal Silverio o che questi abbia assunto la veste di
intermediario. Il motivo è fondato e l’imputato unitamente al Romano (v. supra)
e al Caruso (v. in fra) va assolto per non aver commesso il fatto».
Il G.i.p. aveva, invece, con ben diverso impegno ricostruttivo ed espositivo,
spiegato (alle pp. 279-307, 977-1010 e 1332-1360, specc. pp. 305-307)
modalità concrete della cessione del prestito, interventi valutati minacciosi dei
tre imputati e riscossione da parte loro di interessi pari, almeno, al 25 %
mensile.
Adeguata parte della motivazione della sentenza di primo grado era dedicata
alla sussistenza dell’aggravante mafiosa (pp. 307-308 e ss., ove si valorizzano le
modalità dell’azione e la consapevolezza di avvalersi della forza intimidatrice
derivante dalla consorteria mafiosa), a proposito della quale si prende atto che
Cristofaro Romano e Davide Giuseppe Silverio, incaricati (da Sebastiano Caruso)
della riscossione, sono stati entrambi condannati nel doppio grado per
partecipazione ad associazione mafiosa, il primo in posizione apicale.
Corretto, peraltro, è il principio di diritto richiamato dal P.G., in quanto si è
già – condivisibilmente – precisato che «Il delitto di usura si configura come
reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti
effettuati dalla persona offesa, in esecuzione del patto usurario, compongono il
fatto lesivo penalmente rilevante; ne consegue che rispondono a titolo di
concorso nel reato i terzi, estranei all’accordo originario, che intervengono dando
impulso alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e
per il conseguimento dell’illecito vantaggio usurario dagli stessi preteso» (Sez. 2,
n. 40380 del 11/06/2015, ric. P.G. e Tiesi in proc. Cardamone, Rv. 264887; in
conformità, v. Sez. 2, n. 37693 del 04/06/2014, PMT in proc D’Alessandro, Rv.
260782; Sez. 2, n. 42322 del 19/06/2009, Iannini e altri, Rv. 245240).

29

hyR

seguenti otto righe contenute alla p. 16: «Osserva il difensore [di Silverio Davide

La Corte di appello, a ben vedere, afferma che non vi sarebbe responsabilità
per il reato di usura, ma non spiega il perché della decisione.
Le surriferite osservazioni (unitamente al rilievo che la confusione è
aumentata dall’avere la Corte territoriale in motivazione, alla p. 16, giustificato
l’assoluzione “per non avere commesso il fatto”, mentre nel dispositivo, alla p.
35, contraddittoriamente, si legge che “il fatto non sussiste”) impongono
annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di Sebastiano Caruso,
Cristofaro Romano e Davide Giuseppe, quanto all’assoluzione dal reato di cui al

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso del P.G. (esclusione dell’aggravante
di cui all’art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991 quanto al reato sub lett. P) è
fondato, e ciò non soltanto per la assoluta povertà argomentativa della Corte di
appello circa l’esclusione dell’aggravante quanto alla estorsione ma proprio per la
manifesta contraddittorietà interna rispetto alla stessa pagina della sentenza
impugnata (p. 16), in cui si legge, testualmente, quanto segue: «Venendo al
capo P), il difensore chiede la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 393 c.p.
[ragion fattasi].

Osserva la Corte che dalla conversazione n. 8530 del

31/08/2012 tra il Romano e il Silverio risulta che il Caruso si era rivolto a loro
per ottenere il pagamento con l’uso di violenza (il Silverio dice di averlo
maltrattato). Pertanto è stato attraverso l’intimidazione mafiosa che il
pagamento è stato ottenuto e si configura il reato di estorsione. Va esclusa
l’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/91».
Inoltre, la esclusione da parte della Corte di appello dell’aggravante di cui
all’art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991 non si misura affatto con le plurime
parti della sentenza di primo grado al riguardo, ove si valorizzano le modalità
dell’azione, la fama criminale degli agenti e la effettiva percezione, in tal senso,
da parte della vittima (v. specc. pp. 305-307 ma anche 279 ss., 977 ss. e 1332
ss. della sentenza del G.u.p.).
Consegue, di necessità, l’annullamento della impugnata nei confronti di
Caruso Sebastiano, Romano Cristofaro e Silverio Davide Giuseppe anche con
riferimento alla esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 del decreto legge n.
152 del 1991 relativamente al reato di estorsione di cui al capo P) dell’editto

1.3. Il terzo motivo di ricorso del P.G. è, del pari, fondato.
Si premette che la intera motivazione assolutoria dei sei imputati
(Alessandro Albergo, Alessandro Scalia, Alessando Vella, Orazio Bonfiglio, Marco
Arena e Francesco Faro) dal reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del
1990 (capo S) sta nelle seguenti otto righe che si rinvengono alla pagina 27:

30

capo O) di usura aggravata in danno di Caniglia Rocco.

«Tutti gli imputati chiedono l’assoluzione dal reato sub S) perché il fatto non
sussiste o per non aver commesso il fatto. Gli appelli sono fondati, essendo gli
imputati o “pushers” – che rivestivano un ruolo subordinato rispetto ai
componenti dell’associazione – ovvero fornitori, per i quali non può ritenersi la
partecipazione all’associazione, non trattandosi di rapporti di fornitura esclusivi e
continuativi nel tempo (diversi erano i fornitori cui di volta in volta si rivolgeva il
Romano)».
Al riguardo, le considerazioni svolte dal G.u.p. erano le seguenti:

200, 202-204 e 223 della sentenza di primo grado, si sottolinea, in particolare,
che Alessandro Albergo agiva per conto di Romano Cristofaro e che Albergo
partecipava agli utili derivanti dall’attività di spaccio svolta per conto del gruppo;
quanto ad Alessandro Scalia, alle pp. 559 e ss., specc. 570-573, della
sentenza del G.u.p., si evidenzia che Scalia aveva consapevolmente messo a
disposizione dell’associazione sia il proprio motociclo sia la propria abitazione per
nascondervi la droga e che lo stesso veniva retribuito da Romano per l’attività di
spaccio;
quanto ad Alessandro Vella, alle pp. 578 e ss., specc. pp. 579-581, della
decisione del G.u.p., si sottolineano gli accordi, registrati dagli investigatori in
data 20 e 22 giugno 2012 e 7 luglio 2012, intervenuti tra Romano Cristofaro e lo
stesso Vella, affinchè il secondo spacciasse in via esclusiva per il primo e la
emersa struttura verticistica dell’associazione;
quanto ad Orazio Bonfiglio, alle pp. 263 e ss., specc. pp. 264-269, della
decisione di primo grado, si pone il luce la ritenuta comunanza di interesse tra
Bonfiglio ed il gruppo, la abitualità delle forniture di droga da parte di Bonfiglio
all’associazione e la piena consapevolezza da parte dell’imputato di agevolare gli
interessi del gruppo;
quanto a Marco Arena, alle pp. 224 e ss., specc. pp. 225-235, e 240-242,
244 e 257, della decisione del Tribunale, si rimarca il ruolo di Arena di custode,
retribuito, nell’interesse del gruppo capeggiato da Romano Cristofaro, dello
stupefacente, oltre che delle armi, all’interno della propria abitazione-magazzino,
avendo, tra l’altro, Arena fornito a Cristoforo la disponibilità della chiave
dell’immobile;
quanto, infine, a Francesco Faro, alle pp. 336 ss., specc. pp. 337-343 della
sentenza del Giudice dell’udienza preliminare, si evidenzia che le immagini
videoriprese e le intercettazioni effettuate hanno dimostrato che Romano
Cristofaro il 19 maggio 2012 invita Francesco Faro ad indicare ad un’altra
persona, cioè Roberto Di Mauro, dove nascondevano la droga, e che Faro, già
incaricato di spacciare marijuana per conto del gruppo, il 20 giugno 2012 viene

31

quanto ad Alessandro Albergo, alle pp. 183 e ss., specc. pp. 183-184, 199-

incaricato da Cristofaro Romano anche di recuperare da Salvatore Bonaccorso,
detto “Salvuccio”, il denaro relativo ad una fornitura di droga pagata
dall’acquirente soltanto in parte.
Ciò posto, la decisione di riforma risulta viziata perché è violato il principio
della motivazione rafforzata (sostanzialmente evocato dal ricorrente), principio
che – come ben noto – riguarda tanto il ribaltamento di un’assoluzione quanto
quello di una condanna. Infatti, la regola, enunciata in termini generali dalla S.C.
a partire dalla decisione di Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.

soltanto nel caso di riforma della sentenza assolutoria emessa in primo grado ma
anche nell’ipotesi opposta di riforma, cioè, in senso liberatorio di sentenza di
condanna intervenuta in primo grado.
Si considerino, infatti, le seguenti, condivisibili, puntualizzazioni della S.C.:
«In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la
decisione di condanna pronunciata in primo grado, nella specie pervenendo a
una sentenza di assoluzione, deve, sulla base di uno sviluppo argomentativo che
si confronti con le ragioni addotte a sostegno del “decisum” impugnato, metterne
in luce le carenze o le aporie, che ne giustificano l’integrale riforma»

(Sez. 2, n.

50643 del 18/11/2014, Fu e altri, Rv. 261327);
«In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la
decisione di condanna del giudice di primo grado, nella specie pervenendo a una
sentenza di assoluzione, non può limitarsi ad inserire nella struttura
argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle
notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia
pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando
quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente
acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una
nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi
conclusioni» (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005);
«In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la
decisione di condanna di primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di
assoluzione, non può limitarsi a prospettare notazioni critiche di dissenso alla
pronuncia impugnata, dovendo piuttosto esaminare, sia pure in sintesi, il
materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito
in seguito per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia
ragione delle difformi conclusioni assunte» (Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013,
Hamdi Ridha, Rv. 257332; in termini, Sez. 4, n. 35922 del 11/07/2012,
Ingrassia, Rv. 254617).

32

231679, ed oggi costituente vero e proprio canone dell’ordinamento, vale non

Del resto, come è stato persuasivamente precisato (Sez. 5, n. 21008 del
06/05/2014, Barzaghi, Rv. 260582, in motivazione al punto n. 1.1. del
“considerato in diritto”), «È noto che, in tema di motivazione della sentenza di
condanna pronunciata in appello in riforma di sentenza assolutoria di primo
grado, il giudice ha l’obbligo di confutare in modo specifico e completo le
argomentazioni della decisione di assoluzione (ASN 200922120-RV 243946) […]
Il principio ha carattere generale e,

mutatis mutandis, non può non trovare

applicazione anche nella ipotesi inversa: quella in cui, in secondo grado,

pronunziata dal primo giudice. Invero, non è certo l’epilogo decisorio

in malam

partem ciò che obbliga il secondo giudicante a una motivazione “rafforzata”, ma
il fatto che appare necessario scardinare l’impianto argomentativo-dimostrativo
di una decisione assunta da chi ha avuto contatto diretto con le fonti di prova;
una decisione – per altro quella di primo grado – passibile, in astratto, di passare
in giudicato» ).
Di recente, peraltro, si è precisato che «Il giudice d’appello, in caso di
riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado, sulla
base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non è
obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ma è tenuto a
strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando
puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Nella fattispecie, la S. C.,
accogliendo il ricorso proposto dalle sole parti civili, ha annullato agli effetti civili
la sentenza di assoluzione di secondo grado che, nel ribaltare la precedente
decisione di condanna, aveva genericamente affermato l’esistenza di un
ragionevole dubbio in merito agli addebiti di colpa degli imputati, senza
approfondire adeguatamente la plausibilità tecnica della ricostruzione alternativa
dei fatti, prospettata dalla difesa)» (Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, dep. 2017,
P.C. in proc. Mangano e altro, Rv. 268948; in termini, v. Sez. 3, n. 29253 del
05/05/2017, P.C. in proc. C., Rv. 270149).
Consegue alle considerazioni svolte l’accoglimento anche del terzo motivo di
impugnazione, con conseguente annullamento della sentenza nei confronti di
Alessandro Albergo, Alessandro Scalia, Alessandro Vella, Orazio Bonfiglio, Marco
Dario Arena e Francesco Faro, quanto alla assoluzione dal reato associativo di cui
all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 loro contestato al capo S) della rubrica.

1.4. Quanto al quarto motivo di ricorso del P.G., si osserva quanto segue.

1.4.1. La soluzione della questione del numero degli associati, se cioè
inferiore a dieci o meno, discende direttamente dalla risposta che si è già offerta

33

intervenga assoluzione, in radicale riforma della sentenza di condanna

al motivo di ricorso precedente (punto n. 1.3. del “considerato in diritto):
l’impugnazione è, in conseguenza, sotto tale profilo, fondata.

1.4.2. Quanto all’aggravante della disponibilità delle armi, il motivo di
ricorso del P.G. è fondato.
Osserva, in primo luogo, il Collegio che i precedenti di legittimità invocati dal
ricorrente (cioè: Sez. 1, n. 21040 del 12/05/2010, P.G. in proc. De Vivo e altri,
Rv. 247557; Sez. 2, n. 13682 del 08/01/2009, Aveta e altri, Rv. 243948; Sez. 5,

di specie. Infatti:
secondo Sez. 1, n. 21040 del 12/05/2010, P.G. in proc. De Vivo e altri, cit.,
«In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante
dell’associazione armata, prevista dall’art. 74, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre
1990 n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall’art. 416 bis, quinto
comma, cod. pen. quanto all’associazione per delinquere di stampo mafioso,
richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione
tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall’associazione criminosa»;
secondo Sez. 2, n. 13682 del 08/01/2009, Aveta e altri cit.,

«In tema di

stupefacenti, l’aggravante dell’associazione armata, prevista dall’art. 74, quarto
comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, diversamente da quella analoga,
ipotizzata dall’art. 416 bis, quinto comma cod. pen. quanto all’associazione per
delinquere di stampo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi, non
esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti
dall’associazione criminosa»;
secondo Sez. 5, n. 4750 del 13/03/1996, Rizzo e altri, cit., «In tema di
stupefacenti, l’aggravante dell’associazione armata, prevista dall’art. 74, quarto
comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, diversamente da quella analoga,
ipotizzata dall’art. 416 bis, quinto comma cod. pen. quanto all’associazione per
delinquere di stampo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi, non
esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti
dall’associazione criminosa (Fattispecie nella quale armi e munizioni erano state
rinvenute nel fondo che fungeva da struttura logistica del sodalizio, quale luogo
di ritrovo e di custodia dei veicoli utilizzati dagli affiliati)».
Inoltre, anche di recente la S.C. ha, condivisibilmente, ribadito che «In tema
di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell’associazione
armata, prevista dall’art. 74, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 diversamente da quella analoga, ipotizzata dall’art. 416 bis, quinto comma, cod.
pen. con riguardo all’associazione per delinquere di stampo mafioso – richiede
unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra

34

n. 4750 del 13/03/1996, Rizzo e altri, Rv. 204844) sono tutti pertinenti al caso

queste ultime e gli scopi perseguiti dall’associazione criminosa»

(Sez. 5, n.

11101 del 04/02/2015, Platania e altri, Rv. 262714).
La decisione, nella misura in cui, peraltro apoditticamente, si distacca da
tale principio di diritto, non merita conferma.

1.4.3. Sulla questione della esclusione dell’aggravante mafiosa rispetto
all’associazione volta al narcotraffico, la scarna motivazione che si rinviene alla
p. 27 della decisione («non apparendo il traffico di sostanze stupefacenti volto a
non si confronta, in

effetti, con la giustificazione della sentenza del Tribunale che (alle pp. 18-21, 2324 e specc. pp. 179-182), in base al contenuto di alcune intercettazioni, ha
evidenziato non solo la sovrapposizione soggettiva tra gli agenti ma anche che i
proventi dello spaccio, oltre che delle attività estorsive, servivano a pagare gli
“stipendi” ai sodali e a mantenere le famiglie degli associati detenuti, così
sottolinenando uno stretto legame tra le due consorterie criminali, in una
motivata

«unitarietà del fenomeno associativo»

in esame (v. p. 180 della

sentenza del G.u.p.).
Anche tale motivo deve trovare, dunque accoglimento.

1.4.4. In definitiva, deve annullarsi la sentenza impugnata nei confronti di
Alessandro Albergo, Marco Dario Arena, Francesco Faro, Francesco Liberato,
Cristofaro Romano, Alessandro Scalia, Davide Giuseppe Silverio, Alessandro
Vella, Domenico Zuccaro e Benedetto Zucchero, limitatamente alla esclusione
delle aggravanti di cui all’art. 74, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 ed
all’art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991 in riferimento al reato di associazione
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309
del 1990, contestato al capo S).

1.4.5. A diversa soluzione deve giungersi quanto al quarto motivo di ricorso
del P.G. nei confronti di Angelo Gallo, imputato nominato nel ricorso della parte
pubblica (alle pp. 1 e 19): osserva infatti il Collegio che Gallo, originariamente
imputato dei capi S) e W), cioè violazione dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990,
dall’ottobre 2012 al maggio 2013, è stato già assolto in primo grado dall’accusa
di cui al capo S), per non avere commesso il fatto (p. 1403 della sentenza del
G.i.p.), senza appello del P.M., mentre la sanzione allo stesso inflitta dal G.u.p.
per il capo W è stata rideterminata, in melius, in appello, con concessione della
sospensione condizionale della pena.
Discende dunque il rigetto del ricorso del P.G. sul punto, quanto alla
posizione di Angelo Gallo.

35

perseguire o agevolare i fini della associazione mafiosa»)

1.5.

La esclusione dell’aggravante della mafiosità quanto al capo T)

dell’editto è così, testualmente ed integralmente, motivata alla p. 27 della
sentenza impugnata (non è chiaro se con esplicito riferimento soltanto all’art. 74
del d.P.R. n. 309 del 1990 ovvero anche all’art. 73 del d.P.R. cit.):

«Va altresì

esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/91, non apparendo il traffico di
sostanze stupefacenti volto a perseguire o agevolare i fini dell’associazione
mafiosa».

censura, non potendosi ricostruire il ragionamento del decidente: discende,
anche sotto tale profilo, l’accoglimento del ricorso della parte pubblica, con
conseguente annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Marco
Dario Arena, di Francesco Faro, di Francesco Liberato, di Cristofaro Romano, di
Alessandro Scalia, di Davide Giuseppe Silverio, di Alessandro Vella, di Domenico
Zuccaro e di Benedetto Zucchero Benedetto, con riferimento alla esclusione
dell’aggravante di cui all’art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991 quanto al
delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990
contestato al capo T) dell’editto.

1.6. L’ultimo motivo di ricorso del P.G. riguarda unicamente la posizione di
Orazio Bonfiglio (che – si rammenta – è stato condannato in primo grado per
partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, associazione armata e
composta da almeno dieci persone – capo S – , per il reato di cui all’art. 73 del
d.P.R. n. 309 del 1990, n. 309, con oggetto marijuana – capo U – , per due
rapine aggravate – capi Z e Z1 – e per porto illegale di arma – capo Z2 – ed in
appello assolto dal reato di cui al capo S, per non avere commesso il fatto, ed
esclusa l’aggravante della mafiosità quanto al capo U, con riduzione di pena).
Si osserva che la esclusione dell’aggravante è così, testualmente ed
integralmente, motivata, alla p. 28 della sentenza impugnata:

«Va esclusa

l’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/91».
Alle pp. 268-279 della sentenza di primo grado si trova, invece, ampia e
congrua motivazione di merito circa la – ritenuta – consapevolezza da parte di
Orazio Bonfiglio di partecipare, attraverso lo spaccio, all’attività associativa,
motivazione con cui la Corte di merito non si confronta in alcun modo.
La vistosa mera assertività delle decisione di riforma impone l’accoglimento,
anche sul punto, del ricorso del Procuratore generale. Consegue l’annullamento
della sentenza impugnata con riferimento alla posizione di Bonfiglio Orazio,
limitatamente alla esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 del decreto legge n.
152 del 1991 per i reati di cui ai capi S) ed U).

36

L’evidente assenza del requisito fisco della motivazione merita severa

2.

Si passi ad esaminare i ricorsi degli imputati, affrontando, per

omogeneità di aree tematiche, prima quelli degli imputati cui è contestata, quale
reato più grave, l’appartenenza all’associazione mafiosa “gruppo della stazione”,
riconducibile al clan Santapaola – Ercolano di Catania (cioè Cristofaro Romano, in
posizione apicale, e poi Benedetto Zucchero, Francesco Liberato, Davide
Giuseppe Silverio e Domenico Zuccaro; a Cristofaro Romano, Domenico Zuccaro
e Davide Giuseppe Silverio è contestata la posizione apicale nell’associazione di

vertice Cristofaro Romano, poi quelli cui è contestata anche l’associazione, in
posizione di partecipi, finalizzata al narcotraffico (ossia Marco Dario Arena,
Francesco Faro, Alessandro Albergo, Alessandro Scalia, Orazio Bonfiglio ed
Alessandro Vella), infine, quelli cui sino contestati soltanto reati-satellite
(Sebastiano Caruso ed Antonio Puglisi).

2.1. Ricorso di Cristofaro Romano.
La posizione di Cristofaro Romano è affrontata nella sentenza impugnata alle
pp. 5-10, 22-27 e 29-30 e in quella di primo grado alle pp. 3 e ss., spec. 10161380 (quanto all’an della penale responsabilità) e alle pp. 1400-1401 (quanto
alla determinazione della pena).

2.1.1.

Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla ritualità delle

intercettazioni, è la reiterazione di questioni già poste in primo grado e già
adeguatamente risolte dal G.u.p. (v. pp. 3-8 della sentenza di primo grado) ed
inoltre già poste con l’appello (v. pp. 1-4 dell’impugnazione di merito) e, quindi,
risolte con motivazione immune da vizi nella sentenza impugnata (v. pp. 5-7).
Le due decisioni giurisdizionali, peraltro, sono congruamente motivate e non
presentano profili di illegittimità ovvero sindacabili da questa Corte. Peraltro,
secondo tradizionale insegnamento della S.C., da cui non vi è ragione alcuna di
discostarsi, «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della
motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di
primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato
organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv.
209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016,
Genitore e altro, Rv. 266617; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti ed altri,
Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano ed altri, Rv. 224079;
Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497).
Il motivo in questione, pertanto, è aspecifico, non confrontandosi
puntualmente con le sentenze di merito, e meramente reiterativo: in particolare,

37

cui al capo S ai sensi dell’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), con in posizione di

rileva il Collegio che le pp. 1-4 del ricorso sono testualmente identiche, con
minimi aggiustamenti imposti dal tipo di impugnazione (ad esempio, si afferma
di censurare la decisione della Corte di appello anziché quella del G.i.p.), alle pp.
1-4 dell’appello.

2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si pone in dubbio, in maniera
peraltro assai vaga, l’effettivo contenuto e significato delle intercettazioni, che
non costituirebbe adeguata prova della commissione degli illeciti da parte di

E’ appena il caso di rammentare, anche al di là della estrema genericità dei
termini in cui viene concretamente posta la questione, che, secondo il qualificato
insegnamento delle Sezioni Unite, «In tema di intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti
intercettatí, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto,
rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in
relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di
legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715) e che il
contenuto delle conversazioni captate, pur dovendo essere valutato con rigore,
non ha necessità di riscontri (v., ex plurimis, Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016,
Ferrante e altri, Rv. 266509; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016,
Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri,
Rv. 260842; Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, dep. 2012, Annunziata, Rv.
251527; Sez. 5, n. 21878 del 26/03/2010, Cavallaro e altro, Rv. 247447).
Il motivo è, perciò, inammissibile perché manifestamente infondato.

2.1.3. Valgono per il terzo motivo di ricorso i medesimi argomenti svolti per
il secondo, non senza notare che le pp. 4-10 dell’atto sono la trasposizione
testuale, con minimi adattamenti grafici, delle pp. 4-10 dell’appello.
Il motivo, perciò, è aspecifico e meramente reiterativo.

2.1.4. Vale lo stesso argomento per il successivo motivo: infatti si rileva che
le pp. 10-14 del ricorso sono identiche alle pp. 10-14 dell’appello e che la Corte
territoriale ha già adeguatamente risposto al riguardo.
Anche il quarto motivo, dunque, è aspecifico e ripetitivo.

2.1.5.

Il quinto motivo di ricorso (pp. 14-16) ricalca, sia pure senza

sovrapponibilità testuale, gli stessi motivi svolti alle pp. 15-18 dell’appello.
Ciò posto, si osserva che la Corte territoriale ha fornito risposta certamente
sintetica, ma adeguata, risposta con la quale il ricorrente non si confronta, circa

38

Romano Cristofaro.

la non riconducibilità dei fatti sub lett. S) e T) dell’editto né all’art. 74, comma 6,
né all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990,

«non apparendo la

costituzione dell’associazione costituita per commettere fatti che integrano i reati
di cui all’art. 73 co. 5, trattandosi, come si è visto, di spaccio su strada, peraltro
non di minima rilevanza» (pp. 29-30 della sentenza impugnata).
Il motivo in questione, dunque, è inammissibile siccome aspecifico.

2.16.

Il sesto motivo è strutturato in maniera generica e puramente

sussistenza dell’aggravante da parte dei Giudici di merito la sua negazione.
In ogni caso, le pp. 16-17 del ricorso corrispondono quasi testualmente alle
pp. 18-19 dell’appello.
Discende l’inammissibilità del ricorso, per genericità, aspecificità e
ripetitività.

2.1.7.

Il settimo e l’ottavo motivo di impugnazione si concretizzano

entrambi nella mera postulazione difensiva circa il possibile riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche e circa l’invocata applicazione di una sanzione
più mite, che il ricorrente auspica espressamente come, a suo avviso,
“opportuna”, senza, tuttavia, sottoporre a serrata critica le decisioni di merito.
Inoltre, la p. 18, che ingloba il ricorso sui due punti in questione, è
contenutisticamente identica alla p. 19 dell’appello, che ha trovato risposta
sintetica ma non illogica né illegittima nella sentenza impugnata.

2.1.8.

Discende, in definitiva, l’inammissibilità di tutti i motivi di

impugnazione proposti nell’interesse di Romano Cristofaro.

2.2. Ricorso di Benedetto Zucchero.
La posizione di Benedetto Zucchero è affrontata nella sentenza impugnata
alle pp. 5-10, 14, 22-27 e 30-31 e in quella di primo grado alle pp. 3 e ss., spec.
709-856 (quanto all’an della penale responsabilità) e alle pp. 1397-1398 (quanto
alla determinazione della pena).
Va preliminarmente affrontata la questione della tipologia del ricorso, che è
stato presentato personalmente dall’imputato in data 13 marzo 2017. E’ ben
noto, infatti, che la legge 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017),
modificando, attraverso l’art. 1, comma 63, l’incipit dell’art. 613, comma 1, cod.
proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista
dall’ordinamento, del ricorso personale di legittimità.

39

assertiva, limitandosi, in realtà, il ricorrente a contrapporre all’affermazione della

Al riguardo, le Sezioni Unite penali hanno recentemente puntualizzato che
«È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art.
613 cod. proc. pen., come modificato dall’art.1, comma 55, legge n. 103 del
2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella
parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione
all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore
richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in
cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (In

professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende
ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che
ammette il patrocinio a spese dello Stato)» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017,
dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
Trattandosi di ricorso antecedente l’entrata in vigore della novella, nulla
quaestio circa la ritualità dell’impugnazione di Benedetto Zucchero (v., infatti,
sulla questione la motivazione di Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv.
271780, non mass. sul punto, sub n. 4.1 del “considerato in diritto”).

2.2.1. Tanto chiarito, con il primo motivo il ricorrente prospetta, in realtà,
una diversa lettura degli elementi istruttori, che è alternativa a quella fatta
propria dai decidenti nel doppio grado di merito: assume, in particolare, che
l’imputato, giovanissimo, trasportato dai parenti, avrebbe solo ascoltato, poiché
presente, discorsi svolti tra altri, senza nessuna partecipazione.
L’assunto difensivo non si confronta con le valutazioni, che, secondo la già
richiamata regola generale (v. sub n. 2.1.1. del “considerato in diritto”), si
integrano reciprocamente, delle due sentenze di merito, ove si evidenziano
compiutamente gli elementi che hanno condotto i decidenti a ritenere l’imputato
pienamente intraneo all’associazione criminale.
Si richiamano, in particolare, le ampie considerazioni svolte alle pp. 709-725
della sentenza di primo grado, ove, tra l’altro, si mette in luce come l’imputato,
figlio del detenuto Giuseppe Zucchero e cognato di Romano Cristofaro, abbia
svolto il ruolo di sostanziale “ambasciatore” del padre, trasmettendo direttive
criminali dello stesso, ricevendo importanti confidenza da parte del cognato,
anche relative ad armi nascoste, sia stato messo a parte della necessità di
minacciare i testimoni, abbia gestito in prima persona le estorsioni ai
commercianti ed abbia organizzato lo spaccio di droga.
La decisione di appello, nel confutare il motivo dell’impugnazione di merito
già incentrato sul ruolo di mero autista dell’imputato, implicitamente ribadendo

40

motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualificazione

tutte le considerazioni svolte da parte del G.u.p. (alle richiamate pp. 709-725
della decisione), disattende la tesi difensiva sottolineando che, evidentemente,
alla stregua delle intercettazioni svolte (ampiamente riferite nella sentenza di
primo grado),

«nell’autovettura si discuteva liberamente di fatti

dell’associazione. Pertanto il contenuto delle conversazioni non è compatibile con
l’estraneità all’associazione dei presenti» (p. 14 della sentenza impugnata).
Si tratta di argomento logico; non senza considerare che il ricorso sul punto
è incentrato su questioni di pieno merito, estranee, in quanto tali, al sindacato

Manifestamente infondato è, poi, l’argomento difensivo avente ad oggetto la
non riferibilità all’imputato dell’estorsione sub lett. G), poiché la lettura delle pp.
13-14 della sentenza impugnata dimostra che il riferimento alla estorsione al
supermercato Despar è, in realtà, al capo J), tentativo di estorsione che non è, in
effetti, addebitato a Benedetto Zucchero: tuttavia, lo stesso Benedetto,
significativamente, riceve il 21 aprile 2012 la confidenza (registrazione n. 152)
del capo Romano Cristofaro, che evidentemente si fida molto dell’interlocutore,
che l’attività commerciale di Garozzo è stata oggetto di un tentativo di estorsione
da parte del loro gruppo, in particolare da parte di Antonio Puglisi.

2.2.2. Quanto al motivo di impugnazione incentrato sull’aggravante della
disponibilità delle armi da parte dell’associazione mafiosa della quale l’imputato è
stato ritenuto partecipe, il Collegio osserva che esso non tiene conto che alle pp.
21-23 della sentenza di primo grado è ampiamente spiegato perché
l’associazione debba ritenersi armata e perché l’aggravante in questione debba
essere estesa a tutti i partecipi.

2.2.3. Il terzo motivo di ricorso, da un lato, è incentrato su doglianze di
puro merito e, dall’altro, non si confronta né con la ampia parte della
motivazione della sentenza di primo grado, che si salda con quella impugnata,
conforme, che ricostruisce in termini di pieno coinvolgimento l’agire di Benedetto
Zucchero nell’attività di spaccio di droga (pp. 854-856 della decisione del
G.u.p.), né con l’elemento – assai logico – che è sotteso ad entrambe le
sentenze del perché gli altri associati si sentano liberi di parlare senza riserve di
gravi reati proprio con il ricorrente, mettendolo a parte di fatti certamente da
non divulgare ad estranei.

2.2.4. A proposito, poi, della ipotizzata riconducibilità dei fatti sub lett. 5) e
T) all’art. 74, comma 6, e all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, si
osserva che il ricorso è meramente ripetitivo dei concetti già svolti alle pp. 14-

41

della Corte di legittimità.

16 dell’impugnazione di merito, cui ha offerto già adeguata risposta la Corte
territoriale. Infatti, alla p. 31 della sentenza della Corte di appello si rinviene
risposta, estremamente sintetica ma non incongrua, con la quale il ricorrente
non si confronta minimamente, continuando a ribadire i medesimi argomenti già
svolti in appello («trattandosi di spaccio su strada di non minima rilevanza»:

p.

31 della sentenza impugnata).
La sentenza di primo grado ha dato, in ogni caso, adeguato conto (cfr. pp.
854-856) del perché non possa parlarsi di spaccio di lieve entità ex art. 73,

reiterata nel tempo, lucrosa e connessa ai fini tipici di un’associazione mafiosa.
Il motivo di ricorso, dunque, è inammissibile siccome aspecifico.

2.2.5. Il quinto motivo nell’interesse di Benedetto Zucchero consiste in una
generica asserzione circa la – ritenuta – inadeguata giustificazione della
conferma della condanna, quanto ai quattro episodi di estorsione.
L’impugnazione trascura sia la estrema genericità dell’appello sui capi E), F),
H) e Q) (pp. 9-11), che consisteva, in sostanza, nell’affermazione circa
l’avvenuta violazione della regola dell’ “al di là di ogni ragionevole dubbio” sia
che le sintetiche osservazioni svolte dalla Corte di appello alla p. 14 si saldano,
secondo la più volte richiamata regola generale, con la più ampia e puntuale
ricostruzione svolta a proposito delle attività estorsive dal Tribunale alle pp. 725854 della sentenza di primo grado.
Discende l’inammissibilità del ricorso sul punto.

2.2.6. Quanto al sesto motivo, l’appello circa la denunziata insussistenza
dell’aggravante ex art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991 è strutturato in
maniera assai generica e meramente assertiva (p. 17) e non contiene la
contestazione circa la insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3,
num. 3, cod. pen.: discende che deve rilevarsi, sullo specifico punto, la causa di
inammissibilità di cui al comma 3 dell’art. 606 cod. proc. pen. (vizio di legittimità
non previamente denunziato in appello). Il ricorso, in ogni caso, al di là
dell’apparente richiamo a pretese violazioni di legge, è incentrato su valutazioni
di puro merito della difesa di Benedetto Zucchero, che divergono – ma
inammissibilmente – da quelle dei Giudici di primo e secondo grado.

2.2.7. Infine, la sintetica motivazione reiettiva delle attenuanti generiche è
contenuta alla p. 31 della sentenza impugnata, che rinvia alla p. 30, ove si indica
l’assenza di elementi positivi di valutazione.

42

comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, trattandosi di attività ben organizzata,

In realtà, i tre elementi che mediante il ricorso si indicano come
ipoteticamente dimostrativi del riconoscimento delle attenuanti generiche (e
cioè: 1. la giovanissima età dell’imputato; 2. l’incensuratezza e l’assenza di altre
pendenze giudiziarie; 3. la risalenza indietro nel tempo dei fatti) non erano stati
introdotti nell’atto di appello (p. 18), con la conseguenza che si tratta di un
inammissibile novum nel giudizio di legittimità.
Inoltre, la sentenza di primo grado indica plurimi elementi – non
illegittimamente – ostativi al riconoscimento da parte dei Giudici di merito,

attenuazione della pena: il pieno coinvolgimento del ragazzo, con un ruolo di non
secondario rilievo, la pluralità e la gravità dei fatti commessi (v. pp. 709-856) e
la non sufficienza a ciò della sola incensuratezza, ai sensi dell’art. 62-bis, comma
3, cod. pen. (p. 1383 della sentenza del G.u.p.).

2.2.8. Il ricorso di Benedetto Zucchero è, in definitiva, da dichiararsi
inammissibile.

2.3. Ricorso di Francesco Liberato.
La posizione di Francesco Liberato è affrontata nella sentenza impugnata
alle pp. 5-7, 10-14, 22-27 e 30 e in quella di primo grado alle pp. 3 e ss., spec.
346-429 (quanto all’an della penale responsabilità), e alle pp. 1389-1390
(quanto alla determinazione della pena).

2.3.1. In relazione al primo motivo, la sentenza impugnata dà atto dei
motivi di appello, che disattende con motivazione non illegittima né incongrua (v.
infatti pp. 5-7, 10-14, 22-27 e 30 della stessa); il resto della doglianza si
sostanzia in una generica (e, perciò, inammissibile) lamentazione circa la pretesa
mancanza o insufficienza degli elementi di prova; né è stato dimostrato in alcun
modo che la sentenza di primo grado sia il mero “copia e incolla” informatico di
una memoria del Pubblico Ministero.

2.3.2.

Quanto

alla

questione

della

pretesa

inutilizzabilità

delle

intercettazioni, deve osservarsi, analogamente a quanto già detto a proposito del
primo motivo nell’interesse di Romano Cristofaro, che essa è la mera
reiterazione di questione già posta in primo grado, adeguatamente risolta dal
G.u.p. (pp. 3-8 della sentenza di primo grado), assai vagamente posta con
l’appello (pp. 2-3 dell’impugnazione di merito) e di nuovo adeguatamente risolta
nella sentenza impugnata (v. pp. 5-7).

43

malgrado, in effetti, la assai giovane età, di una ragione innominata di

In ogni caso, si tratta con tutta evidenza di un motivo generico che non
soddisfa puntualmente l’onere incombente sul ricorrente (si rileva anche che del
tutto generica era, alla p. 3 dell’appello, la contestazione circa la motivazione dei
decreti di proroga delle intercettazioni, nemmeno indicati in maniera tale da
consentirne la individuazione).

2.3.3. Quanto all’ulteriore motivo (dedotti vizi circa alcune costituzioni di
parte civile), prende atto il Collegio che risponde al vero, in effetti, che la

Tuttavia, il motivo di ricorso relativo alla omessa esclusione delle parti civili
non tiene conto che l’impugnazione di merito proposta sul punto era talmente
vaga (v. pp. 23-24 dell’appello depositato il 28 aprile 2015, in atti in copia
conforme, ovvero pp. 19-20 dell’appello allegato in fotocopia semplice al ricorso)
da doversi considerare la stessa inammissibile ab origine, non consentendo
nemmeno di individuare quali tra la plurime costituzioni di parte civile (v. infatti
pp. 2-3 della sentenza impugnata e pp. 1 e 1404-1405 della sentenza del G.u.p.)
fossero oggetto di contestazione da parte dell’imputato; allo stesso modo, il
motivo di ricorso è strutturato in maniera generica e non consente di
comprendere a quale delle costituzioni si rivolga ciascuna delle tre doglianze che
si muovono (cioè: carenza di interesse; mancanza di procura speciale;
costituzione avvenuta senza ministero di procuratore speciale).
Consegue – di necessità – la statuizione in dispositivo.

2.3.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Si tratta, infatti, per lo più di doglianze di pieno merito, non valutabili nel
giudizio di legittimità, quali quelle, ad esempio, circa il corretto significato da
attribuire al contenuto della intercettazione in carcere del 15 novembre 2011
(peraltro congruamente spiegata alle pp. 347-349 della sentenza di primo grado)
ovvero circa l’asserita impossibilità dell’imputato di uscire dal domicilio in quanto
in stato di arresto, argomento che non ha alcun peso, perché, da un lato, non si
tratta di impossibilità fisica e, dall’altro, come spiegato nella sentenza di primo
grado, Romano Cristofaro e Benedetto Zucchero, a colloquio in carcere con il
padre di Benedetto, Giuseppe, discutono della possibilità di mandare il ricorrente
in “giro per Natale”, attività che i decidenti – non illogicamente – interpretano
come programmazione di una serie di richieste estorsive. Del tutto irrilevante,
peraltro, il fatto che la Procura non abbia contestato a Francesco Liberato stando a quanto assume il ricorrente (p. 7) – il reato di evasione.

44

(\,-,

-IL,

sentenza di appello non si pronunzia sul punto.

2.3.4.1. Quanto specificamente, alla contestazione associativa, si osserva
che non risponde al vero che i fatti storici su cui il Tribunale e la Corte di appello
hanno fondato la condanna consistano soltanto in una conversazione, peraltro
intra alios, perché, in realtà, alle pp. 346-370 della sentenza di primo grado, il
cui contenuto si salda, come più volte precisato, con la motivazione di quella
impugnata, si descrivono una pluralità di elementi indiziari, coerentemente
raccordati tra loro nella sentenza di merito.
L’evidenziato (da parte del ricorrente) sospetto da parte di alcune persone

casacca” (cfr. la telefonata tra Romano Cristofaro e Silverio Davide Giuseppe del
27 giugno 2012, riferita alle pp. 346-357 della sentenza di primo grado), non
esclude, in realtà, l’affiliazione, anche solo temporanea, dell’imputato
all’associazione di cui al capo A).
Quanto, infine, alla durata temporale dell’affiliazione stessa, si osserva che,
almeno in linea di principio, dalla breve durata della stessa non può desumersi
l’insussistenza dell’associazione. Infatti, «Ai fini della configurabilità del reato di
partecipazione a un’associazione per delinquere comune o di tipo mafioso, non è
necessario che il vincolo tra il singolo e l’organizzazione si protragga per una
certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una
partecipazione di breve periodo» (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015,
Buondonno e altri, Rv. 263698; in senso conforme, v. Sez. 1, n. 31845 del
18/03/2011, D. e altri, Rv. 250771; Sez. 6, n. 3685 del 17/11/1998, Cortes J.,
Rv. 212682), salvo che, tuttavia, le concrete circostanze del caso ed una
estrema brevità della durata non impongano una particolare attenzione
giurisdizionale e, correlativamente, un adeguato sforzo motivazionale,
situazione-limite che, però, non si osserva nel caso di specie, in quanto la
partecipazione di Francesco Liberato all’associazione sia mafiosa che protesa al
narcotraffico non è affatto descritta dai Giudici di merito, contrariamente a
quanto sostenuto dal ricorrente (pp. 8-9), come “puntiforme” ma, invece, come
protratta nel tempo per un periodo apprezzabile,

Le. da novembre 2011 a

giugno 2012.

2.3.4.2. Quanto alle ulteriori critiche difensive, si osserva che anche esse
consistono nella contestazione dei risultati dell’istruttoria, auspicando – ma
inammissibilmente – una diversa lettura, in contrasto, però, con la doppia
valutazione conforme operata dai Giudici di merito.
In ogni caso, alle doglianze svolte in appello circa la condanna per i reati in
materia di armi (capo D: pp. 9-11 del ricorso), per le estorsioni (capi G e i: pp.
11-14 del ricorso) e per i reati concernenti gli stupefacenti (capi S e T: pp. 19

45

intercettate circa la scarsa affidabilità dell’imputato, non nuovo a “cambi di

del ricorso) risponde, in maniera assai sintetica ma sufficiente, la sentenza
impugnata (rispettivamente: alle pp. 11-12, ove si ritiene il concorso morale di
Liberato nella detenzione dell’arma; e alle pp. 12-14 e 22-26, ove si giustifica il
pieno coinvolgimento dell’imputato nell’attività estorsiva e nei fatti di droga), da
leggersi, secondo regola generale, unitamente a quella del G.u.p. (pp. 371-429).
Non proponibili, come ben noto, in cassazione né questioni circa la pretesa
non nitidezza dei fotogrammi tratti dalle immagini riprese dalla polizia giudiziaria
né circa l’attribuibilità di una voce ad una determinata persona (infatti, è

interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate non è necessaria una perizia
fonica ma il Giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni
imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto
riconoscimento, quali, ad esempio, il nome o il soprannome delle persone citate
nei colloqui, incombendo sulla parte che lo contesti l’onere di allegare oggettivi
elementi sintomatici di segno contrario: v., tra le numerose pronunzie, Sez. 2, n.
12858 del 27/01/2017, De Cicco e altri, Rv. 269900; Sez. 6, n. 13085 del
03/10/2013, dep. 2014, Amato e altri, Rv. 259478; Sez. 1, 08/05/2013, Mavica,
Rv. 257209; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo e altri, Rv. 252712; Sez.
6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta e altri, Rv. 239725). Si tratta, infatti, di
questioni squisitamente riguardanti il merito.
Devono, infine, valere le considerazioni già svolte al punto immediatamente
precedente circa la durata del vincolo associativo.

2.3.5. Le circostanze attenuanti generiche sono state denegate in appello
(p. 30 della decisione impugnata), sia pure con richiamo alla posizione del
coimputato Romano, sostanzialmente sulla base della mancata emersione di
elementi favorevolmente valutabili e per la gravità dei fatti.
Si tratta di motivazione assai sintetica – sì – ma sufficiente, da valutarsi
insieme a quella del G.u.p. (v. p. 1383 della sentenza di primo grado), tanto più
a fronte della mera postulazione, non argomentata, avanzata della difesa
nell’atto di appello, alla cui p. 23 si legge, testualmente ed integralmente,
quanto segue: «Mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis
c.p. In subordine, si chiede che vengano concesse le circostanze attenuanti
generiche di cui all’art. 62 bis c.p., non ravvisandosi elementi ostativi alla
concessione delle stesse e che, in ogni caso, la pena venga mantenuta nel
minimo edittale».

2.3.6. In conclusione, il ricorso di Francesco Liberato è inammissibile.
46

principio pacifico quello secondo il quale ai fini dell’identificazione degli

2.4. Ricorso di Davide Giuseppe Silverio.
La posizione di Davide Giuseppe Silverio è affrontata nella sentenza
impugnata alle pp. 5-10, 16-18, 22-27 e 30 e in quella di primo grado alle pp. 3
e ss., spec. 856-1016 (quanto all’an della penale responsabilità), e alle pp.
1398-1399 (quanto alla determinazione della pena).

2.4.1. Quanto al primo motivo di ricorso, esso è manifestamente infondato

Infatti, non risponde al vero ciò che assume il ricorrente, e cioè che la Corte
di appello abbia omesso di pronunziarsi sul trattamento sanzionatorio, malgrado
le modifiche migliorative della posizione dell’imputato (di cui si è già detto ai
punti n. 1.4. del “ritenuto in fatto”), in quanto alla p. 30 la decisione che si
impugna ha spiegato perché ha confermato la pena complessiva già inflitta (v.
anche dispositivo) e cioè che «la pena complessiva per i restanti reati supera
comunque trent’anni di reclusione», che è il limite massimo di legge per le pene
detentive temporanee, soluzione senz’altro corretta ai sensi dell’art. 78, comma
1, n. 1, cod. pen. Su tale sanzione di trenta anni di reclusione deve, poi, operarsi
la riduzione di un terzo per il rito (come puntualizzato dalle Sezioni Unite della
S.C.: «La riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica
dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di
reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la
disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della
reclusione non può essere superiore ad anni trenta», v. Sez. U, n. 45583 del
25/10/2007, P.G. in proc. Volpe e altri, Rv. 237692; in conformità le Sezioni
semplici successive: Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone e altri,
Rv. 271751; Sez. 4, n. 48820 del 19/10/2016, Salernitano e altri, Rv. 268332;
Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Agostino e altri, Rv. 257325).
Resta, dunque, del tutto corretto, malgrado la parziale riforma in appello, il
calcolo svolto alle pp. 1398-1399 della sentenza di primo grado, anche tenuto
conto, come pena-base, del minimo edittale di venti anni per il – riconosciuto ruolo di promotore dell’associazione ai sensi dell’art. 74, comma 1, del d.P.R. n.
309 del 1990.

2.4.2. Quanto al secondo motivo (diniego delle attenuanti generiche), esso
è infondato e deve essere rigettato.
In effetti, alle pp. 9-11 dell’appello si era invocato il riconoscimento delle
generiche, sottolineando al riguardo sia il contenuto del memoriale dell’imputato
sia il documentato stato di tossicodipendenza; la Corte territoriale, richiamata

47

e, perciò, inammissibile.

altra posizione, ha giustificato il rigetto della invocata diminuente con la mancata
emersione di elementi positivi e con la gravità dei fatti (p. 30).
Al riguardo deve rilevarsi che la sentenza di appello va, comunque, valutata
insieme a quella di primo grado, in cui, alla p. 1383, si motiva il diniego
valorizzando gravità dei fatti e ruolo dell’imputato, e che la richiesta difensiva è
stata implicitamente disattesa (anche tenuto conto che l’imputato, per stessa
ammissione difensiva operata alle pp. 5 del ricorso e 11 dell’appello, è stato già
condannato dalla Corte di appello di Catania nel 2005 per un fatto che si indica

dell’editto, ergo: grave).

2.4.3. Il terzo motivo di ricorso di Davide Giuseppe Silverio, invece, è
fondato e merita accoglimento.
In effetti, la Corte di appello, alla p. 16, ha dato atto della richiesta di
riconoscimento della continuazione tra il capo A) ed i fatti accertati come
commessi da Silverio con la sentenza del 27 maggio 2005 specificamente
indicata alla p. 11 dell’appello: tuttavia, la sentenza non ha offerto alcuna
risposta, né esplicita né implicita.
Sul punto si impone, allora, l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di
Catania.

2.4.4. Il quarto motivo di impugnazione nell’interesse di Davide Giuseppe
Silverio è inammissibile, sotto due profili: in primo luogo, perché affronta aspetti
di puro merito, contrapponendo alla – concorde – ricostruzione dei Giudici di
merito la diversa opinione soggettiva del ricorrente; inoltre, perché le pp. 6-8 del
ricorso sono la mera trasposizione grafica, con lievi adattamenti, delle pp. 7-9
dell’appello, cui la Corte peraltro ha adeguatamente risposto (alle pp. 22-27 della
sentenza impugnata, da leggere insieme alle pp. 856-1016 di quella del G.u.p.),
sicché si è in presenza di una impugnazione meramente ripetitiva di doglianze
già risolte.

2.4.5.

Anche il quinto motivo, relativo all’estorsione

sub

lett. H), è

puramente ripetitivo delle doglianze – di merito – già esposte alla p. 5
dell’appello (cui corrisponde la p. 9 del ricorso) ed alle quali, comunque, ha
offerto sintetica ma adeguata risposta la Corte di appello alla p. 17 della
sentenza impugnata.

2.4.6. Il sesto motivo di ricorso – avente ad oggetto la pretesa nullità della
sentenza di primo grado a causa dell’irregolare avviso all’avv. Sebastiano

48

come in possibile continuazione con l’associazione mafiosa di cui al capo A

Piccolo, co-difensore (con l’avv. Gabriele Celesti) di Silverio Davide Giuseppe,
come già dedotto nell’appello a firma dell’avv. Piccolo, depositato il 6 maggio
2015 – è affrontato e correttamente risolto alle pp. 7-8 della sentenza di appello.
Il Collegio prende atto che il ricorrente si limita – ma aspecificannente – a
reiterare le doglianze già poste, senza confrontarsi in maniera effettiva con la
sentenza impugnata.

2.4.7. Quanto all’ultimo motivo, incentrato sul calcolo della pena previo

cod. pen. (motivo di cui non vi è traccia né nell’appello dell’avv. Gabriele Celesti,
depositato il 6 maggio 2015, né in quello dell’avv. Sebastiano Piccolo, depositato
il 6 maggio 2015), sfugge, all’evidenza, al ricorrente l’analitica giustificazione del
trattamento sanzionatorio che si rinviene, invece, alle pp. 1398-1399 della
sentenza di primo grado, ove, tra l’altro, si spiega che, attesi i precedenti in
giudicato dell’imputato, deve ritenersi sussistente la recidiva reiterata, specifica
ed infraquinquennale (p. 1398) e si fa corretta applicazione dell’art. 63, comma
4, cod. pen. (p. 1399). Si tratterebbe, in ogni caso, di violazione di legge non
previamente dedotta in appello, con le conseguenze disciplinate dall’art. 606,
comma 3, cod. proc. pen.

2.4.8. Discende dalle considerazioni svolte, in parziale accoglimento del
ricorso di Davide Giuseppe Silverio, l’annullamento con rinvio della sentenza,
limitatamente alla questione della eventuale continuazione con i fatti accertati
con la sentenza del 27 maggio 2005 della Corte di appello di Catania; con rigetto
del ricorso nel resto.

2.5. Ricorso di Domenico Zuccaro.
La posizione di Domenico Zuccaro è affrontata nella sentenza impugnata alle
pp. 5-7, 14-16, 22-27 e 31 e in quella di primo grado alle pp. 3 e ss., spec. 606709 (quanto all’an della penale responsabilità), e alle pp. 1396-1397 (quanto alla
determinazione della pena).

2.5.1. I primi tre motivi di ricorso (che si sono riassunti sub nn. 4.5.1.,
4.5.2. e 4.5.3. del “ritenuto in fatto”) possono essere affrontati congiuntamente.
Essi pongono, in realtà, al di là dell’insistito richiamo da parte del difensore
alla categoria della omissione di pronunzia, che integrerebbe, ove esistente, una
violazione di legge, questioni di puro merito, di per sé estranee al sindacato di
legittimità, trascurando, però, che le stesse sono state tutte correttamente
impostate e tutte legittimamente e congruamente risolte alle richiamate pp.

49

rk,

riconoscimento della recidiva e dedotta violazione degli art. 63, comma 4, e 99

606-709 e 1396-1397 della decisione di primo grado e che l’apprezzamento del
G.u.p. viene, per quanto sinteticamente, confermato dalla Corte di appello,
operando il noto meccanismo di integrazione a vicenda delle due motivazioni.
Non si ravvisano, in realtà, violazioni di legge, sicché non vi è spazio, in
presenza di doppia conforme, per riconoscere un difetto di motivazione.

2.5.1.1. Infatti, è ben noto che, nell’esaminare le doglianze attinenti alla
tenuta argomentativa della sentenza, particolarmente rigorosi sono i limiti del

considerazioni svolte nella parte motiva della sentenza di Sez. 4 n. 19710 del
03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636, specc. ai punti nn. 4.1. e 4.2.).
Infatti, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il
controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti
né l’apprezzamento operato dal giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica
che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono
insindacabile:
a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato;
b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità
evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo
del provvedimento.
Con l’ulteriore precisazione, quanto all’illogicità della motivazione, come
vizio denunciabile, che essa deve essere evidente (“manifesta illogicità”), cioè di
spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità
al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti
le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che,
anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico ed adeguato, le ragioni
del convincimento.
In altri termini, l’illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu
°culi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione
ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore (non modificata dalla
novella sul testo dell’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. ad opera della
legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. a e b), a riscontrare
l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della
rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Inoltre, il vizio della “manifesta illogicità” della motivazione deve risultare
dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento

50

controllo di legittimità sulla sentenza di merito (cfr. ad esempio, ex plurimis, le

va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica, come si è detto
con espressione particolarmente efficace, “rispetto a sé stessa”, cioè rispetto agli
atti processuali citati nella stessa (ovvero ad altri che devono essere
specificamente indicati nel ricorso) ed alla conseguente valutazione effettuata dal
giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente
contrastante ed incompatibile con i principi della logica.
Sicché, in sintesi, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso
giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la

I)sia “effettiva” e non già meramente apparente, cioè realmente idonea a
rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione
adottata;
II)

non sia “manifestamente illogica”, in quanto risulti sorretta, nei suoi

punti essenziali, da argomentazioni

non viziate da evidenti errori

nell’applicazione delle regole della logica;
III)

non sia internamente “contraddittoria”, ovvero sia esente da

incongruenze insormontabili tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche
tra le affermazioni in essa contenute;
IV)

non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo”

(indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso
per cassazione: c.d. autosufficienza dell’impugnazione) in termini tali da
risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
Nel vigente ordinamento, infatti, alla Corte di cassazione non è consentito
procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, magari finalizzata, nella
prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi
da quelli operati dal giudice del merito; così come non è consentito che,
attraverso il richiamo agli “atti del processo”, possa esservi spazio per una
rivalutazione dell’apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi
di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito: infatti al
giudice di legittimità resta preclusa – in sede di controllo della motivazione – la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,
ipoteticamente preferibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito perché
ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, in
quanto un tale modo di procedere trasformerebbe la Corte di legittimità
nell’ennesimo giudice del fatto.
Ciò posto, occorre rammentare che, dinanzi ad doppia pronuncia di eguale
segno, c.d. “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova (nell’accezione
di vizio di tale gravità e centralità da scardinare il ragionamento probatorio,

51

motivazione della pronuncia:

rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato
processuale / probatorio non considerato ovvero alterato quanto alla sua portata
informativa, secondo la nozione pacificamente accolta nella giurisprudenza di
legittimità: v., ex plurimis, Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri,
Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n.
19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007,
Musumeci, Rv. 237207) può essere rilevato in sede di legittimità soltanto nel
caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che l’argomento

oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Invero, sebbene in tema di giudizio di cassazione, in forza della
richiamata novella dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della
legge n. 46 del 2006, risulti sindacabile il vizio di travisamento della
prova (che sia desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti
specificamente indicati dal ricorrente), travisamento che si ha quando nella
motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo o
quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto
valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo
grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del
devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice
d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti
a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (cfr., tra le tante, Sez. 4,
n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438; Sez. 4, n.
5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 2, n. 47035 del
03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; oltre alle già citate Sez. 6, n. 5146 del
16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009,
Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv.
237207). Nel caso di specie, però, i giudici di appello hanno riesaminato lo
stesso identico materiale probatorio già sottoposto al Tribunale, senza operare
richiami a dati probatori non esaminati dal primo giudice né introdurne di nuovi.

2.5.1.2. Sviluppando i principi suesposti, deve, dunque, ritenersi che la
sentenza impugnata non solo non sia affetta da violazioni di legge ma anche non
contenga alcun travisamento della prova o dei fatti e che, dunque, anche sotto il
profilo del denunziato difetto motivazionale, regga al vaglio di legittimità, avendo
i Giudici di merito (alle pagine che si sono in precedenza indicate, punto n. 2.5.
del “considerato in diritto”) complessivamente spiegato, appunto attraverso la
reciproca integrazione argomentativa, in maniera adeguata sia perché Domenico
Zuccaro debba ritenersi responsabile dei reati di partecipazione ad associazione

52

probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come

mafiosa (capo A) e di estorsione a Rabuazzo Rosario Giacomo (capo G) (primo
motivo di ricorso) e dei fatti di droga, nella ritenuta qualificazione giuridica (capi
S e T) (secondo motivo), sia perché non trovino applicazione le attenuanti
generiche e si applichi la recidiva sia, infine, la scelta del trattamento
sanzionatorio (terzo motivo).

2.5.2. Il quarto motivo della difesa di Domenico Zuccaro, incentrato sulla
asserita nullità / inutilizzabilità delle intercettazioni è manifestamente infondato

dell’appello manoscritto), offre congrua risposta la sentenza impugnata alle pp.
5-7 (da leggersi insieme alle pp. 3-8 della sentenza di primo grado).

2.5.3. Discende il rigetto del ricorso di Domenico Zuccaro.

2.6. Ricorso di Marco Dario Arena.
La posizione di Marco Dario Arena è affrontata nella sentenza impugnata alle
pp. 27-28 e 31-32 e in quella di primo grado alle pp. 3 e ss., spec. 346-429
(quanto all’an della responsabilità), e alle pp. 1389-1390 (quanto alla
determinazione della pena).

2.6.1. I primi due motivi di ricorso nell’interesse di Marco Dario Arena
vanno affrontati congiuntamente (denunziate disparità tra dispositivo e
motivazione circa il capo sub lett. S ovvero mancanza assoluta di motivazione).
Ebbene, osserva il Collegio che alla p. 34 della decisione di appello dispositivo – si legge che la sentenza di primo grado è stata riformata, quanto
alla posizione di Arena Marco Dario, che era stato condannato in primo grado per
i capi S) e T) aggravati, nel senso che,

«esclu[…sa] la sussistenza delle

aggravanti di cui all’art. 74, co 3 e 4 D.P.R. 309/90 con riferimento al reato di cui
al capo 5), nonché dell’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/91 con riferimento ai
reati di cui ai capi P, 5), T) e U) nei confronti di tutti gli imputati; ridetermina la
pena nei confronti di Arena Marco Sano, tenuto conto dell’esclusione delle
suddette aggravanti, nella misura finale di anni sette e mesi sette di reclusione»
(in luogo dei dieci anni e venti giorni di reclusione applicati in primo grado).
Tuttavia, nei /oci motivazionali specificamente indicati dal difensore (p. 27,
punti nn. 6 e 7, p. 31, punto n. 9.7, e p 34) si legge, senza ombra di dubbio, che
l’imputato viene assolto dal capo S) e condannato soltanto per il capo T).
Tanto premesso, osserva il Collegio quanto segue.
Ferma la nota regola generale della – tendenziale – prevalenza del
dispositivo sulla motivazione (cfr., tra le numerose, Sez. 6, n. 7980 del

53

perché alle questioni, assai genericamente invocate in appello (v. p. 10

01/02/2017, Esposito, Rv. 269375), è stato, tuttavia, opportunamente
puntualizzato dalla S.C. che vi sono casi in cui può ritenersi chiaramente
prevalente la motivazione sul dispositivo, con conseguente possibilità di ricorso
alla rettifica ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen. direttamente da parte della
Corte di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 26172 del 19/05/2016, Ferlito e
altro, Rv. 267153) ed altri in cui, invece, va dichiarata la nullità della sentenza.
Infatti, «È nulla per contraddittorietà la sentenza quando vi sia conclamata
discordanza tra motivazione e dispositivo, atteso il difetto di giustificazione in

dichiarata nulla perché il dispositivo della stessa aveva fissato la pena in misura
diversa da quella che sarebbe dovuta risultare dall’applicazione della diminuzione
indicata in motivazione)» (Sez. 3, n. 37849 del 19/05/2015, D.G., Rv. 265183;
in conformità, v. la risalente pronunzia di Sez. 2, n. 1880 del 21/12/1965, dep.
1966, Di Girolamo, Rv. 101538; del resto, «Il principio generale secondo il quale,
in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza
incontra una deroga nel caso in cui l’esame della motivazione consenta di
ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice (Fattispecie
in cui la concessione della sospensione condizionale della pena, chiaramente e
correttamente enunciata in sede di motivazione, è stata omessa in dispositivo; la
S.C. ha ritenuto tale omissione dovuta ad un mero errore del giudice di
merito)»: Sez. 2, n. 3186 del 28/11/2013, dep. 2014, Fu Fenglou, Rv. 258533).
Nel caso di specie deve farsi applicazione di tale ultimo principio, in quanto,
anche ove si volesse ritenere prevalente la statuizione posto nel dispositivo,
interpretato nel senso della conferma della condanna di Arena per il reato di cui
al capo S), vi sarebbe, comunque, assenza fisica di motivazione circa la
condanna per violazione dell’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e, nel contempo,
insanabile contraddizione rispetto a quanto si legge al riguardo nella parte
giustificativa; né evidentemente, in un siffatto contesto, ricorrono le condizioni
affinché si operi una mera rettifica da parte della Corte di legittimità.
Consegue l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

2.6.2. Anche il terzo motivo di ricorso di Arena merita accoglimento.
Infatti, essendo stato l’imputato condannato per detenzione illegale e
cessione di droga leggera (v. infatti espressamente le pp. 263, 606 e passim
della sentenza di primo grado), fatti commessi da maggio 2012 a marzo 2013
(capo T), la forbice edittale sanzionatoria di riferimento va da due anni di
reclusione e 5.164,00 euro di multa a sei anni di reclusione e 77.468,00 euro di
multa. Non si comprende, dunque, anche ove vi sia da attribuire parte della
condanna inflitta ad un aumento per la “continuazione interna” come, in assenza

54

ordine ad una o più statuizioni contenute in quest’ultimo (Fattispecie di sentenza

di aggravanti, operata la diminuente per l’abbreviato, sia stato possibile giungere
alla sanzione di sette anni e sette mesi di reclusione.

2.6.3. Il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso attengono
al trattamento sanzionatorio (in senso stretto il quarto, il quinto ed il settimo e in
senso lato il sesto) e meritano tutti accoglimento.
Infatti, nella descritta situazione di confusione, in cui non si comprende se
l’imputato sia stato assolto o condannato dall’imputazione di cui al capo S) né

questione circa la concedibilità o meno all’imputato delle attenuanti generiche,
che era stata in effetti posta in appello (v. pp. 8-9 dell’impugnazione di merito),
sia stata consapevolmente affrontata (quarto motivo).
Non si comprende, poi, dalla lettura della sentenza impugnata se, ed
eventualmente in quale misura, abbia inciso sul trattamento sanzionatorio la
continuazione, già espressamente riconosciuta in primo grado (v. infatti p. 1402)
con altro fatto in giudicato (quinto motivo di ricorso).
Inoltre, essendo stata, “per il resto”, confermata la sentenza di primo grado,
la Corte di appello risulta avere confermato anche la libertà vigilata per tre anni
applicata all’imputato (p. 1404 della sentenza impugnata), pur in mancanza di
qualsiasi motivazione che giustifichi la misura di sicurezza ed in presenza di
appello (v. ultima e penultima pagina dell’impugnazione di merito) avanzato
sullo specifico punto (sesto motivo di ricorso).
Dall’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso discende, di necessità,
l’accoglimento anche dell’ultimo (settimo motivo), incentrato sulla denunziata
illegittimità ed ingiustizia tout-court del trattamento sanzionatorio, che, peraltro,
era stato già contestato con l’appello (pp. 10-11 dell’impugnazione di merito).

2.6.4. In definitiva, consegue l’annullamento con rinvio della sentenza nei
confronti di Marco Dario Arena con riferimento al reato di cui al capo S) ed al
complessivo trattamento sanzionatorio.
Occorre, in applicazione dell’art. 624 cod. proc. pen., dichiarare irrevocabile
l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di cui al capo T).

2.7. Ricorso di Francesco Faro.
La posizione di Francesco Faro è affrontata nella sentenza impugnata alle
pp. 18-19, 27-29 e 32 e in quella di primo grado alle pp. 3 e ss., spec. 224-263
(quanto all’an della penale responsabilità), e alle pp. 1384-1385 (quanto alla
determinazione della pena).

55

quale sia la pena applicata e come vi si giunga, non è possibile ritenere che la

2.7.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il G.i.p. aveva con ordinanza del 23 dicembre 2014 respinto la richiesta di
perizia medico-legale avanzata dalla difesa il 16 dicembre 2014; ai motivi di
appello sul punto svolti alle pp. 2-4 dell’impugnazione, ha offerto risposta la
Corte territoriale, alla p. 18 della decisione gravata, incentrata, in buona
sostanza, sulla non emersione, accertata dal giudice di primo grado, di indici
ipoteticamente rilevatori di una incapacità, totale o parziale, di intendere e di
volere dell’imputato.

integrano a vicenda, appaiono stringate ma non incongrue né illegittime. Del
resto, come recentemente puntualizzato dalle Sezioni Unite,

«La mancata

effettuazione di un accertamento peritale (nella specie sulla capacità a
testimoniare di un minore vittima di violenza sessuale) non può costituire motivo
di ricorso per cassazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.,
in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva,
trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e
rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il
richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle
prove a discarico che abbiano carattere di decisività»

(Sez. U, n. 39746 del

23/03/2017, A. e altro Rv. 270936; già in precedenza, tra le Sezioni semplici,
Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815, secondo cui «La perizia
non rientra nella categoria della “prova decisiva” ed il relativo provvedimento di
diniego non è censurabile ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc.
pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da
adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione»,

e, con particolare

chiarezza, Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152, per cui

«La

sentenza con cui il giudice respinge la richiesta di una perizia, ritenuta decisiva
dalle parti, non è censurabile ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. d), cod.
proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto
da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (Nella specie, relativa al
reato di inottemperanza all’obbligo di fermarsi a seguito di incidente stradale, la
S. C. ha ritenuto corretta, in assenza della produzione in giudizio di certificazione
medica attestante le ridotte capacità psico-fisiche dell’imputato per l’ingestione
di alcool e droghe, la mancata nomina di un perito che accertasse tale stato
personale)»).

2.7.2. La soluzione che si è data al primo motivo di ricorso comporta,
logicamente, analoga soluzione da offrirsi al successivo.

56

Le motivazioni del Tribunale e della Corte di merito, che sul punto si

2.7.3. Il terzo motivo attiene a profili puramente fattuali, auspicando, in
realtà, il ricorrente una lettura dei risultati dell’istruttoria alternativa rispetto a
quella emersa all’esito del doppio grado di merito; né specifica quali sarebbero i
motivi di appello ingiustificatamente disattesi.

2.7.4. Il ricorso di Francesco Faro, dunque, è inammissibile.

2.8. Ricorso di Alessandro Albergo.

alle pp. 27-28 e 31 e in quella di primo grado alle pp. 3 e ss., spec. 183-224
(quanto all’an della penale responsabilità), e alla p. 1384 (quanto alla
determinazione della pena).
La difesa aveva con l’appello chiesto il riconoscimento dell’ipotesi di cui al
comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (pp. 11-14), valorizzando al
riguardo la non ostatività della ripetizione di condotte (arg. ex art. 74, comma 6,
del d.P.R. n. 309 del 1990), la natura della droga (leggera), la breve durata
. dell’attività, gli scarsi guadagni ricavati, il ruolo secondario dell’imputato.
La Corte territoriale ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità
argomentando, con rinvio ad altre posizioni, in base alla circostanza che si tratta
nel caso di specie «di spaccio su strada di non minima rilevanza» (così alla p. 31
della sentenza impugnata).
Osserva il Collegio quanto segue: la sentenza di primo grado descriveva i
fatti di spaccio come non lievi e, comunque, come commessi in un contesto in cui
era noto ad Alessandro Albergo che vi erano armi nascoste (v. pp. 221-223),
sicchè la valutazione complessiva, prudente e critica, del tessuto motivazionale
induce alla reiezione del motivo di ricorso, emergendo dalle due motivazioni di
merito sufficienti e non illogici elementi denotati la non lieve entità dei fatti.
Consegue il rigetto del ricorso di Alessandro Albergo.

2.9. Ricorso di Alessandro Scalia.
La posizione di Alessandro Scalia è affrontata nella sentenza impugnata alle
pp. 21-22, 27, 29 e 33 e in quella di primo grado alle pp. 3 e ss., spec. 539-577
(quanto all’an della penale responsabilità), e alle pp. 1394-1395 (quanto alla
determinazione della pena).

2.9.1. Quanto al primo motivo, osserva il Collegio che correttamente la
Corte territoriale (alla p. 29) ha stimato generico l’appello di Alessandro Scalia
sulla questione riguardante la responsabilità per il capo T), in quanto alle pp. 910 dell’impugnazione di merito si rinvengono soltanto vaghi richiami alla –

57

La posizione di Alessandro Albergo è affrontata nella sentenza impugnata

ritenuta – insufficienza probatoria, alle regole di giudizio di cui agli artt. 192 e
530 cod. proc. pen. e un breve passaggio che si afferma essere tratto da una
sentenza di merito (cioè la non ulteriormente indicata pronunzia di

«Trib. La

Spezia, 412/12»: così alla p. 10), sicché l’appellante non si era seriamente
confrontato con le pp. 539-577 della sentenza di primo grado, ove si ricostruisce
il quia della responsabilità dell’imputato per il fatto di cui alla lett. T) dell’editto.
Né la Corte avrebbe potuto tecnicamente dichiarare inammissibile l’appello
di Alessandro Scalia, in quanto vi è stato un accoglimento parziale (assoluzione

2.9.2. Quanto all’ulteriore motivo, alla p. 33 della sentenza impugnata si
rinviene la seguente affermazione: «trattasi di spaccio su strada e quindi di fatto
grave e non emergono circostanze non previste dalla legge che attenuino la
responsabilità. Pena equa per il reato sub T) appare quella di tre anni e sei mesi
di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, già ridotta per il rito».
Quella richiamata può essere ritenuta, pur, in effetti, nella estrema sintesi,
motivazione adeguata, anche alla luce della concreta strutturazione del ricorso,
connotato da estrema genericità, per lo più incentrato sulla lamentazione di una
ritenuta ingiustizia rispetto ad altre situazioni e altre posizioni; non senza
considerare che dalla lettura delle pp. 541 e ss. e 1383 della sentenza del G.u.p.
si trae una complessiva valutazione in termini di gravità delle condotte di spaccio
poste in essere dall’imputato.

2.9.3. Il ricorso di Alessandro Scalia va pertanto dichiarato inammissibile.

2.10. Ricorso di Orazio Bonfiglio.
La posizione di Orazio Bonfiglio è affrontata nella sentenza impugnata alle
pp. 27-28 e 32 e in quella di primo grado alle pp. 3 e ss., spec. 263-278 (quanto
all’an della penale responsabilità), e alle pp. 1385-1387 (quanto alla
determinazione della pena).

2.10.1. In relazione al primo motivo di ricorso (dedotta irritualità di alcune
intercettazioni ambientali e conseguente inutilizzabilità dei risultati), si osserva
che le pp. 1-4 del ricorso sono la mera riproposizione testuale dell’appello (pp. 47) e che si rinviene, comunque, sintetica, ma sufficiente, risposta al riguardo alle
pp. 6-7 della sentenza di appello, con la quale il ricorrente non si confronta,
limitandosi, appunto, solo a reiterare l’identico motivo già posto in appello.

58

dal capo S ed esclusione di circostanza aggravante quanto al capo T).

2.10.2. In relazione al secondo motivo, si rileva che l’appello di Orazio
Bonfiglio poneva (alla p. 12) la questione nei seguenti, testuali, termini: ci si
limitava ad ammettere la pluralità di episodi di cessione, sottolineando che
l’imputato è tossicodipendente, e si aggiungeva che «si è sempre trattato di
cessioni di modestissime quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana,
compatibile certamente con la configurazione del comma 5 dell’art. 73».
Ebbene, alla p. 28 della sentenza oggetto di scrutinio la Corte territoriale
esclude la compatibilità dell’ipotesi attenuata con l’avere Orazio Bonfiglio fornito

organizzatori del traffico.
Rispetto a tale, pur sintetica, ma esistente e logica, motivazione, impostata
sul ruolo significativo dell’imputato, il ricorrente si limita a richiamare lo stesso
argomento dell’appello, arricchito da richiami ai principi generali
dell’ordinamento ma senza specificamente misurarsi con la decisione gravata.

2.10.3. Con il terzo motivo si lamenta mancanza o insufficienza del
ragionamento probatorio, contestando la significatività di una unica
intercettazione, in data 9 ottobre 2012, che costituisce fonte di prova dei reati
rapina addebitati al ricorrente ai capi Z) e Z1) dell’editto.
Osserva il Collegio che alle doglianze svolte alla p. 17 dell’appello, la Corte
territoriale offre sintetica, ma congrua e logica, risposta sul punto, illustrando il
significato ed il valore da attribuirsi, nel più vasto quadro istruttorio emerso, alla
captazione in commento (p. 28).
Limitandosi il ricorrente a reiterare argomenti già svolti, il ricorso è sul
punto inammissibile.

2.10.4. Alla p. 18 dell’appello l’imputato aveva chiesto la concessione delle
generiche e l’applicazione del minimo della pena in ragione della giovanissima
età e del ruolo ritenuto marginale.
La Corte di appello, mediante richiamo ad altra posizione (pp. 31-32),
valorizza, in buona sostanza, la gravità dei fatti e l’assenza di elementi
positivamente valutabili per la concessione delle attenuanti generiche, con
valutazione sostanzialmente conforme a quella già operata dal Tribunale (pp.
263 e ss. e 1383 della decisione di primo grado). Si tratta di motivazione
congrua, logica e non illegittima.
Quanto al concreto calcolo della sanzione, i Giudici di appello partono dalla
pena base per il più grave reato di rapina di cui al capo Z1) di sei anni di
reclusione e mille euro di multa, cioè all’interno della forbice tra minimo e medio
edittale che rende non sindacabile nella sede di legittimità la prudente scelta

59

droga a Cristofaro Romano e a Davide Giuseppe Silverio, che erano gli

giudiziale di merito (cfr. Sez. 4, n. 21294 del 20/0372013, Serratore, Rv.
256197, secondo cui

«La determinazione della pena tra il minimo ed il

massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è
insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se
prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare
criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui
all’art. 133 cod. pen.»; in conformità, tra le varie pronunzie, v. Sez. 2, n. 36104
del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009,

2.10.5.

Per tutte le ragioni esposte, il ricorso di Orazio Bonfiglio è

inammissibile.

2.11. Ricorso di Alessandro Vella.
La posizione di Alessandro Vella è affrontata nella sentenza impugnata alle
pp. 27, 29 e 33 e in quella di primo grado alle pp. 3 e ss., spec. 578-605 (quanto
all’an della penale responsabilità), e alle pp. 1395-1396 (quanto alla
determinazione della pena).

2.11.1. Nell’appello (pagine terzultima, penultima ed ultima) si era chiesta
l’applicazione delle attenuanti generiche, sollecitate anche dal P.M. in primo
grado, alla luce della buona condotta processuale, contraddistinta dalla
confessione di Alessandro Vella contenuta in un memoriale.
La Corte territoriale alla p. 33 fonda il diniego essenzialmente sulla gravità
dei fatti e sulla mancata emersione di elementi positivamente valutabili a favore
dell’imputato, in linea con la valutazione già operata alle pp. 578 e ss. e 1383
della sentenza di primo grado: si tratta di valutazione, nel complesso, logica,
congrua e non illegittima.

2.11.2. Il secondo ed il terzo motivo sono strettamente collegati e vanno
affrontati insieme.
La pena applicata non è, diversamente da quanto assunto dal ricorrente,
prossima al massimo edittale, in quanto la sanzione, prima della riduzione per il
rito, è pari a quattro anni e sei mesi di reclusione e 9.000,00 euro di multa (v. p.
33 della sentenza impugnata), a fronte di una forbice edittale compresa tra due
anni di reclusione e 5.164,00 euro di multa e sei anni di reclusione e 77.468,00
euro di multa, dovendosi tenere conto anche di un necessario aumento, in effetti
non espressamente specificato dai Giudici di appello, per la continuazione
“interna”. Deve applicarsi il principio (di cui si è già detto al punto n. 2.10.4. del

60

Denaro, Rv. 245596).

”considerato in diritto”) secondo il quale la determinazione della pena tra
il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di
merito (Sez. 4, n. 21294 del 20/0372013, Serratore, Rv. 256197, cit.; Sez. 2, n.
36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243, cit.; Sez. 2, n. 36245 del
26/06/2009, Denaro, Rv. 245596, cit.).
Quanto, poi, all’aspetto della mancata indicazione dell’aumento di pena per
la continuazione, il Collegio ritiene di dover dare continuità alla interpretazione
maggioritaria, secondo la quale non è indispensabile la specificazione degli

22/03/2017, Innocenti e altro, Rv. 270361, Sez. 3, n. 44931 del 02/12/2016,
dep. 2017, Portulesi e altri, Rv. 271787; Sez. 2, n. 50987 del 06/10/2016,
Aquila, Rv. 268731; Sez. 5, n. 25751 del 05/02/2015, Bornice, Rv. 264993; Sez.
2, n. 49007 del 16/0972014, lussi e altri, Rv. 261424), anche tenuto conto che
nel concreto caso di specie, alla stregua dei canoni edittali richiamati, in realtà
viene in luce un modesto aumento sanzionatorio operato soltanto per la
continuazione “interna” e non già con ulteriori e differenti fatti di reato.

2.11.3. Consegue il rigetto del ricorso di Alessandro Vella.

2.12. Ricorso di Sebastiano Caruso.
La posizione di Sebastiano Caruso è affrontata nella sentenza impugnata alle
pp. 21 e 32 e in quella di primo grado alle pp. 3 e ss., spec. 278-320 (quanto
all’an della penale responsabilità), e alle pp. 1387-1388 (quanto alla
determinazione della pena).
Il ricorso, incentrato su di un unico motivo, è manifestamente infondato.
La sentenza di primo grado, infatti, dedica le pp. 313-320 alla giustificazione
del perché si tratti di estorsione e non già di esercizio arbitrario, come già
richiesto dalla difesa in discussione e ribadito nell’impugnazione, in cui si
sottolinea l’elemento distintivo del più grave reato di estorsione rispetto al reato
di ragion fattasi.
Le considerazioni svolte in appello (pp. 6-11), svolte essenzialmente in
diritto, vengono disattese dalla Corte territoriale sul seguente, testuale (p. 21),
rilievo: «Caruso si era rivolto a [… Romano e Silverio] per ottenere il pagamento
mediante l’uso della violenza (il Silverio dice di averlo maltrattato). Pertanto, è
stato attraverso l’intimidazione mafiosa che il pagamento è stato ottenuto e si
configura il reato di estorsione. Va esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 0. L.
152/91» (tale aspetto della sentenza impugnata è stato già affrontato, nel
valutare le doglianze del P.G. ricorrente, ai punti nn. 1.1. e 1.2. del “considerato
in diritto”).

61

aumenti per la continuazione (a mero titolo di esempio, v. Sez. 2, n. 18944 del

In realtà, a proposito della alterità tra i reati di estorsione e di esercizio
arbitrario delle private ragioni, si è già – assai persuasivamente – puntualizzato
da parte della Corte di legittimità, in particolare da Sez. 2, n. 9931 del
01/12/2014, dep. 2015, Iovine e altri, Rv. 262566, che è configurabile il delitto
di estorsione e non quello di ragion fattasi ove la minaccia sia esercitata per
ottenere interessi usurari, in quanto il profitto in tal caso è ingiusto e la pretesa
dunque contra ius. Nella parte motiva della richiamata sentenza si osserva infatti
quanto segue:

c.p. dei fatti di estorsione contestati.
[…] In proposito, è necessario premettere che, a parere del collegio, i delitti
di cui agli artt. 393 e 629 c.p., si distinguono in relazione all’elemento
psicologico: nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella
convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero
di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione
giudiziaria; nell’estorsione, invece, l’agente persegue il conseguimento di un
profitto, pur nella consapevolezza di non averne diritto (Sez. 2, sentenza
n. 22935 del 29 maggio 2012, CED Cass. n. 253192).
Per ritenere configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
in luogo di quello di estorsione, occorre, pertanto, che l’agente sia
soggettivamente – pur se erroneamente – convinto dell’esistenza del proprio
diritto, e che detto diritto riceva astrattamente tutela giurisdizionale (Sez. 2,
sentenza n. 12329 del 4 marzo 2010, CED Cass. n. 247228).
Il collegio è consapevole dell’esistenza di un opposto orientamento, che
valorizza, ai fini della predetta distinzione, la materialità del fatto (cfr., tra le
altre, Sez. 6, sentenza n. 32721 del 21 giugno 2010, CED Cass. n. 248169, per
la quale “Ai fini della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed
estorsione nel caso che il soggetto possa far valere il suo diritto dinanzi
all’autorità giudiziaria, occorre avere riguardo al grado di gravità della condotta
violenta o minacciosa che, se manifestata in modo gratuito o sproporzionato
rispetto al fine, ovvero tale da non lasciare possibilità di scelta alla vittima,
integra gli estremi del più grave delitto di estorsione”), ma reputa tale
orientamento non rispondente al dato normativo, poiché gli artt. 393 e 629 c.p.,
inequivocabilmente descrivono la materialità degli elementi costitutivi dei reati
de quibus in termini identici, evocando i medesimi concetti di “violenza” o
“minaccia”, senza alcun riferimento al quantum di forza coercitiva impiegata dal
soggetto agente. E, d’altro canto, c’è un ulteriore dato normativo generalmente
trascurato: invero, sia l’art. 393 c.p., comma 3, che l’art. 629 c.p., comma 2, (in
quest’ultimo caso, mediante richiamo dell’art. 628 c.p., comma 3, n. 1, cod.

62

«[…] È stata insistentemente chiesta la qualificazione ai sensi dell’art. 393

pen.) prevedono che la pena è aumentata “se la violenza o minaccia è
commessa con armi”. Il riferimento appare decisivo, atteso che, a parere
dell’orientamento che qui si contesta, la violenza o minaccia alla persona
commessa con armi, all’evidenza di particolare gravità, in ipotesi (in relazione
all’arma adoperata: ma la circostanza aggravante speciale de qua non legittima
distinzioni tra armi bianche ed armi da fuoco) sproporzionata rispetto al fine e
comunque sempre tale da non lasciare possibilità di scelta alla vittima (secondo
l’id quod plerumque accidit, disarmata), dovrebbe sempre integrare gli estremi

I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione si
distinguono, pertanto, non per la materialità del fatto, che può essere identica,
ma per l’elemento intenzionale che, qualunque sia stato il livello di intensità o
gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto
quando abbia di mira l’attuazione di una pretesa non tutelabile davanti
all’autorità giudiziaria); alla speciale veemenza della comportamento violento o
minaccioso potrà, al più, riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di
estorsione, null’altro.
Va, conclusivamente, ribadito il seguente principio di diritto, già affermato
da questa Sezione (sentenze n. 705 del 10 gennaio 2014, CED Cass. n. 258071,
e n. 33870 del 6 maggio 2014, CED Cass. n. 260344):
“I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia
alle persone e di estorsione (la cui materialità è descritta dagli artt. 393 e 629
cod. pen., nei medesimi termini) si distinguono in relazione all’elemento
psicologico: nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella
convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero
di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione
giudiziaria; nel secondo, invece, l’agente persegue il conseguimento di un
profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia.
L’elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia di per sè non
legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 cod. pen., e tale lettura è
confermata dal fatto che il legislatore prevede che l’esercizio arbitrario delle
proprie ragioni possa essere – come l’estorsione – aggravato dall’uso di armi)”.
[…] Ciò premesso, nell’ipotesi in cui il creditore ponga in essere una
minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, è certamente
configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni, poiché l’agente è necessariamente consapevole di esercitare la
violenza o minaccia per ottenere il soddisfacimento dell’ingiusto profitto
derivante da una pretesa con tra ius, essendogli negata la possibilità di ritenere
ragionevolmente di far valere un diritto tutelabile con l’azione giudiziaria, in

63

del più grave delitto di estorsione, il che, per legge, non è.

considerazione della illiceità della pretesa. Ai sensi dell’art. 1815 c.c., comma 2,
(come sostituito dalla L. n. 108 del 1996, art. 4), infatti, “se sono convenuti
interessi usurari da ritenere tali ai sensi della disciplina in proposito dettata
dall’art. 644 cod. pen., la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Va, pertanto, ribadito (dopo Sez. 6, sentenza n. 1626 del 16 ottobre 1995,
dep. 10 febbraio 1996, CED Cass. n. 203736) il seguente principio di diritto:
“Nell’ipotesi in cui il creditore ponga in essere una violenza o minaccia per
ottenere il pagamento di interessi usurari, è configurabile il delitto di estorsione e

necessariamente consapevole di esercitare la minaccia per ottenere il
soddisfacimento dell’ingiusto profitto derivante da una pretesa contra ius, ovvero
in contrasto con quanto espressamente disposto dall’art. 1815 c.c., comma 2, e
non può, quindi, ragionevolmente ritenere di far valere
un diritto tutelabile con l’azione giudiziaria, che gli sarebbe negata in
considerazione della illiceità della pretesa” […]»
01/1272014, dep. 2015, Iovine e altri, cit.,

(così Sez. 2, n. 9931 del

sub punto n. 9 del “ritenuto in

diritto”; nello stesso senso v. già Sez. 6, n. 1626 del 16/10/1995, dep. 1996,
Pulvirenti ed altri, Rv. 203736, richiamata espressamente in motivazione; cfr.
altresì Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Nicosia, Rv. 269968).
Ebbene, avendo nel caso di specie il G.i.p. accertato che gli interessi
praticati erano elevatissimi (p. 307), addirittura del 25 % mensile – circostanza
questa nemmeno contestata dalla difesa – risulta corretta la soluzione adottata
dai Giudici di merito e, correlativamente, manifestamente infondata la
prospettazione difensiva.
Il ricorso di Sebastiano Caruso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

2.13. Ricorso di Antonio Puglisi.
La posizione di Antonio Puglisi è affrontata nella sentenza impugnata alle pp.
19-20 e 33 ed in quella di primo grado alle pp. 3 e ss., spec. 514-539 (quanto
all’an della penale responsabilità), e alle pp. 1393-1394 (quanto alla
determinazione della pena).

2.13.1. Quanto al primo motivo, la Corte alle pp. 7 e 19, affrontando
sinteticamente la doglianza, afferma che la sentenza di primo grado non è
carente di motivazione né basata su motivazione meramente apparente: il rilievo
è conforme all’esito dell’esame diretto della decisione del G.u.p. da parte del
Collegio, rinvenendosi amplissime parti in cui, in effetti, si riferisce il contenuto di
atti istruttori ma anche ampie parti di ricostruzione, di ragionamento e di
valutazioni del proprie decidente.
64

non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché l’agente è

Il motivo, pertanto, è manifestamente destituito di fondamento.

2.13.2. Il secondo motivo di ricorso nell’interesse di Antonio Puglisi è, a ben
vedere, la sostanziale reiterazione del contenuto delle pp. 4-5 dell’appello ma
non si confronta con le pp. 19-20 della sentenza, in cui si offre adeguata
risposta, incentrata, quanto all’associazione “A.S.A.E.E.”, proprio sulla
interpretazione dei Giudici di merito dello statuto della stessa e, quanto alla
associazione “Obiettivo legalità”, sulla non rilevanza della anteriorità della

della iscrizione nel registro prefettizio, p. 5, e non già alla effettiva costituzione
dell’ente).

2.13.3.

Discende, in definitiva, l’inammissibilità del ricorso di Antonio

Puglisi, poiché manifestamente infondato, da un lato, e meramente reiterativo di
questione già poste e già risolta, dall’altro.

3. Conseguono a tutte le considerazioni svolte, in definitiva, le seguenti
statuizioni:
accoglimento del ricorso del P.G., come specificato in dispositivo, tranne che
per la posizione di Angelo Gallo;
accoglimento dei ricorsi di Marco Dario Arena e di Davide Giuseppe Silverio,
secondo quanto specificato in dispositivo;
rigetto dei ricorsi di Alessandro Albergo, di Alessandro Vella e di Domenico
Zuccaro, cui consegue, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), la condanna degli
stessi al pagamento delle spese processuali;
declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di Sebastiano Caruso, di Romano
Cristofaro, di Bendetto Zucchero, di Francesco Liberato, di Francesco Faro, di
Alessandro Scalia, di Orazio Bonfiglio e di Antonio Puglisi, con condanna, oltre
che al pagamento delle spese processuali, anche al versamento (non
ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità: Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000) della
somma di duemila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Gli imputati i cui ricorsi sono stati rigettati (Alessandro Albergo, Alessandro
Vella, Domenico Zuccaro Domenico) o dichiarati inammissibili (Sebastiano
Caruso, Romano Cristofaro, Benedetto Zucchero, Francesco Liberato, Francesco
Faro, Alessandro Scalia, Orazio Bonfiglio ed Antonio Puglisi) vanno, infine,
condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Associazione
Antiracket Antiusura Etnea AS.A.A.E. ONLUS, F.A.I. Federazione delle
associazioni antiracket ed antiusura italiane, Comune di Catania, spese che il

65

costituzione (nell’atto di appello, in realtà, si faceva riferimento alla mera data

Collegio, esaminate le notule e vista l’attività defensionale in concreto svolta,
liquida, rispettivamente, in favore delle prime due associazioni, in euro 2.5b0,00
ciascuna, oltre agli accessori come per legge, e in favore del Comune in euro
1.000,00, oltre accessori come per legge.
Va precisato che al Comune di Catania, parte civile vittoriosa, devono essere
liquidate le voci diverse da quelle che presuppongono la partecipazione personale
del difensore dell’ente all’udienza.
Occorre, infatti, tenere conto che nel giudizio di legittimità, secondo

delle spese non soltanto la parte civile che sia comparsa in udienza ma anche
quella che non sia intervenuta alla discussione, depositando tuttavia memoria
conclusiva e nota spese, e ciò per una pluralità di ragioni, di ordine sistematico e
testuale: perché la mancata presentazione della parte civile – pacificamente non può essere qualificata come revoca tacita della costituzione; perché l’art. 12
del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, attribuisce rilievo alla partecipazione in sé alla
fase decisionale (comprensiva, come noto, di svolgimento di difese, orali o
scritte, di repliche, ove ammesse, di assistenza alle discussioni delle altre parti),
senza però distinguere in alcun modo tra difese orali e scritte; in quanto non può
ragionevolmente negarsi la idoneità astratta delle deduzioni difensive scritte,
vieppiù nel giudizio di legittimità, ad offrire un apporto utile, talora persino
determinante, per una corretta decisione giurisdizionale; ed anche – rilievo che
risulta tranciante e che supera qualsiasi opposta valutazione in ipotesi incentrata
su di una, non piana, lettura degli artt. 153 e 168 disp. attuaz. cod. proc. pen. in base a quanto disposto dall’art. 541 cod. proc. pen., che prevede un obbligo
generale, senza eccezioni, di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese
sostenute dalla parte civile, in caso di accoglimento della domanda di
restituzione o di risarcimento dei danni, salvo che il Giudice disponga,
motivatamente, la compensazione, obbligo di condanna che è svincolato da
qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza.
Occorre, dunque, dare continuità all’insegnamento di Sez. 5, n. 6052 del
30/09/2015, dep. 2016, Migliorini, Rv. 266021 (in riferimento alle considerazioni
svolte al punto n. 4 del “considerato in diritto”), e di Sez. 5, ord. n. 36805 del
22/06/2015, Bonvissuto e altro, Rv. 264906 (in relazione alla motivazione che si
rinviene al punto n. 3 del “considerato in diritto”), decisioni entrambe che si
riallacciano alle puntualizzazioni già svolte da Sez. 7, ord. n. 15908 del
19/03/2002, Randazzo, Rv. 222450, quanto alla doverosità della liquidazione
delle spese sostenute della parte civile in relazione sia all’udienza pubblica che a
quella camerale.

66

l’interpretazione che si stima preferibile, ha diritto ad ottenere la liquidazione

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Caruso Sebastiano, Romano
Cristofaro e Silverio Davide Giuseppe limitatamente all’assoluzione dal reato di
usura aggravata in danno di Caniglia Rocco, di cui al capo O);
annulla la sentenza impugnata nei confronti di Caruso Sebastiano, Romano
Cristofaro e Silverio Davide Giuseppe con riferimento alla esclusione
dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. 152 del 1991 relativamente al reato di
estorsione di cui al capo P);
annulla la sentenza impugnata nei confronti di Albergo Alessandro, Scalia
Alessandro, Vella Alessandro, Bonfiglio Orazio, Arena Marco Dario e Faro
Francesco limitatamente all’assoluzione dal reato associativo di cui all’art. 74 del
d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo S);
annulla la sentenza impugnata nei confronti di Albergo Alessandro, Arena
Marco Dario, Faro Francesco, Liberato Francesco, Romano Cristofaro, Scalia
Alessandro, Silverio Davide Giuseppe, Vella Alessandro, Zuccaro Domenico e
Zucchero Benedetto, limitatamente alla esclusione delle aggravanti di cui all’art.
74, commi 3 e 4, d.P.R. 309 del 1990 ed all’art. 7 d.l. 152 del 1991 in
riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti
di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, contestato al capo S);
annulla la sentenza impugnata nei confronti di Arena Marco Dario, Faro
Francesco, Liberato Francesco, Romano Cristofaro, Scalia Alessandro, Silverio
Davide Giuseppe, Vella Alessandro, Zuccaro Domenico e Zucchero Benedetto,
con riferimento alla esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del
1991 con riferimento al delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 73
d.P.R. 309/90, contestato al capo T);
annulla la sentenza impugnata con riferimento alla posizione di Bonfiglio
Orazio, limitatamente alla esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. 152 del
1991 per i reati di cui ai capi S) ed U);
rinvia alla Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio con riferimento agli
imputati sopra indicati ed ai punti ivi specificati;
rigetta il ricorso del P.G. nei confronti di Gallo Angelo.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Arena Marco Dario con
riferimento al reato di cui al capo S) ed al trattamento sanzionatorio e rinvia alla
Corte di appello di Catania per nuovo giudizio;
visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile l’affermazione di
responsabilità di Arena Marco Dario per il reato di cui al capo T);
annulla la sentenza impugnata nei confronti di Silverio Davide Giuseppe
limitatamente alla omessa valutazione dei vincolo della continuazione con i fatti

67

i

accertati con la sentenza del 27 maggio 2005 della Corte di appello di Catania e
rinvia sul punto alla Corte di appello di Catania;
rigetta il ricorso nel resto;
rigetta i ricorsi di Albergo Alessandro, Vella Alessandro, Zuccaro Domenico,
che condanna al pagamento delle spese processuali;
dichiara inammissibili i ricorsi di Caruso Sebastiano, Cristofaro Romano,
Zucchero Benedetto, Liberato Francesco, Faro Francesco, Scalia Alessandro,
Bonfiglio Orazio e Puglisi Antonio, che condanna al pagamento delle spese

della cassa delle ammende;
condanna Albergo Alessandro, Vella Alessandro, Zuccaro Domenico, Caruso
Sebastiano, Cristofaro Romano, Zucchero Benedetto, Liberato Francesco, Faro
Francesco, Scalia Alessandro, Bonfiglio Orazio e Puglisi Antonio alla rifusione
delle spese sostenute dalle parti civili Associazione Antiracket Antiusura Etnea
AS.A.A.E. ONLUS, F.A.I. Federazione delle associazioni antiracket ed antiusura
italiane, Comune di Catania, costituite in questo giudizio di legittimità, che
liquida, rispettivamente, in favore delle prime due associazioni, in euro 2.500,00
ciascuna, oltre agli accessori come per legge, e in favore del Comune in euro
1.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 21/06/2018.

Il Consigliere estensore

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Il Presidente
Pat(r)if P* c

processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 2.000,00 in favore

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