Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38226 del 21/06/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38226 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nel procedimento a carico di:
SAMPAOLESI EMANUELE nato a RECANATI il 03/05/1992

avverso la sentenza del 17/07/2017 del TRIBUNALE di MACERATA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alla durata della
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, sospensione che
ridetermina in anni uno

Data Udienza: 21/06/2018

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Macerata il 17 luglio 2017 ha riconosciuto Emanuele
Sampaolesi responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica (art.
186, commi 2, lett. b, 2-bis e 2-sexies, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), con
tasso alcoolemico rilevato di 1,21 grammi/ litro al primo controllo e di 1,5 g / 1 al
secondo, con le aggravanti di avere provocato un incidente stradale e dell’ora
notturna, fatto commesso il 21 settembre 2013, e, in conseguenza, lo ha
condannato, riconosciute le attenuanti generiche e stimate le stesse equivalenti

di 1.000,00 euro di ammenda, con aumento di 500,00 euro per l’aggravante
dell’ora notturna; pena condizionalmente sospesa. Il Giudice ha altresì disposto
la sospensione della patente di guida dell’imputato per sei mesi.

2. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza il Procuratore
generale della Corte di appello di Ancona, affidandosi ad un unico motivo con il
quale lamenta violazione di legge (art. 186, comma 2-bis, del d. Igs. n. 285 del
1992), limitatamente alla sospensione della patente di guida per la durata di sei
mesi. La causazione di incidente da parte dell’imputato avrebbe, infatti, imposto
– segnala il Requirente – il raddoppio della sospensione, da applicarsi, dunque,
nella misura minima di un anno, ininfluente essendo, al riguardo, l’avvenuto
bilanciamento dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, d. Igs. n. 285 del
1992 con le circostanze attenuanti generiche.
Richiamata giurisprudenza di legittimità stimata pertinente, chiede, dunque,
l’annullamento della sentenza e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso del P.G. è fondato e deve essere accolto.
Infatti, come è stato già puntualizzato dalla Corte di legittimità, «L’art. 186,
comma 2 bis, cod. strada prevede il raddoppio delle sanzioni di cui al comma 2
dello stesso articolo ove il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente
stradale. Come si evince dall’uso, da parte del legislatore, del termine
“sanzione”, notoriamente di portata più ampia del termine “pena”, potendo
riferirsi anche a sanzioni di carattere extrapenale, la previsione di cui all’art. 186,
comma 2 bis, cod. strada si applica non solo alla pena ma anche alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (Cass., Sez.
4, n. 38141 dell’11-7-2013, Rv. 256402). Non ha d’altronde rilievo,
analogamente a quanto ritenuto, in giurisprudenza, in tema di revoca della

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all’aggravante della causazione di un incidente, alla pena di due mesi di arresto e

patente di guida, che, in sede di bilanciamento, la predetta aggravante sia stata
ritenuta equivalente, come nel caso in esame, o, addirittura, subvalente (Cass.,
Sez. 4, n. 37743 del 28-5-2013, Rv. 256209; Sez. 4, n. 48534 del 24-10-2013),
poiché per effetto del giudizio di valenza non vengono meno i profili di
particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell’aggravante in esame
(Cass., Sez. 4, n. 7821 del 6-2-2015, Rv. 262446)» (così in motivazione, al
punto n. 5 del “considerato in diritto”, della sentenza di Sez. 4, n. 30240 del

2. In applicazione del richiamato principio, la sentenza impugnata va,
dunque, annullata, limitatamente alla durata della sanzione della sospensione
della patente, con rideterminazione della stessa direttamente da parte della S.C.
nella misura – minima – in dispositivo, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc.
pen., non essendovi valutazioni discrezionali da compiere.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che
ridetermina in anni uno.
Così deciso il 21/06/2018.

15/03/2017, P.G. in proc. Mantese, non mass.).

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