Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38225 del 21/06/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 38225 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALFANO ANTONIO nato a VICO EQUENSE il 27/03/1982

avverso la sentenza del 14/10/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’
E presente l’avvocato FERRAJOLI GIANFRANCO del foro di NOCERA INFERIORE in
difesa di ALFANO ANTONIO che insiste per l’accoglimento del ricorso

\

Data Udienza: 21/06/2018

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Napoli il 14 ottobre 2016 ha integralmente
confermato la sentenza con la quale Antonio Alfano il 31 maggio 2016, all’esito
del giudizio abbreviato, è stato riconosciuto dal Tribunale di Torre Annunziata
responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale (capo n. 1) e di violazione
dell’art. 187 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo n. 3), fatti entrambi
commessi il 23 maggio 2016, e, in conseguenza, condannato alla pena finale di
un anno e quattro mesi di reclusione, così calcolata: pena base, un anno di

specifica, reiterata ed infraquinquennale ad anni uno e mesi otto di reclusione,
con ulteriore aumento di quattro mesi di reclusione per l’ulteriore reato (capo n.
3) e, così, sino a ventiquattro mesi, infine ridotta di un terzo per il rito; con
sospensione della patente di guida per la durata di due anni (un anno
raddoppiato), avendo l’imputato guidato automobile di proprietà di altra persona.

2. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza l’imputato,
tramite difensore, affidandosi ad tre motivi, con i quali denunzia violazione di
legge (artt. 187 del d. Igs. n. 285 del 1992, 354 cod. proc. pen. e 114 disp. att.
cod. proc. pen.) e difetto di motivazione.
La sentenza sarebbe, ad avviso del ricorrente, nulla per violazione del diritto
di difesa e del diritto al contraddittorio e per motivazione illogica e
contraddittoria, in quanto l’esame volto ad accertare lo stato di assunzione di
sostanze stupefacenti non sarebbe stato preceduto dall’avviso all’indagato della
facoltà di farsi assistere da un difensore ai sensi degli artt. 354 cod. proc. pen. e
114 disp. att. cod proc. pen., né nella fase successiva sarebbe stato comunicato
l’avviso di deposito dell’atto; e, inoltre, per omessa ed illogica motivazione in
relazione alla responsabilità per il reato di guida in stato di alterazione, con
particolare riferimento all’art. 129 cod. proc. pen.
2.1. Sostiene, in particolare, il ricorrente che in relazione al reato di guida in
stato di alterazione psicofisica la difesa si era riservata, nel chiedere l’abbreviato,
di eccepire la inutilizzabilità della prova relativa alla rilevazione dello
stupefacente ma che al riguardo il giudicante ha stabilito che Alfano aveva dato
l’assenso a procedere senza difensore e, quindi, aveva manifestato l’intenzione di
non volersi fare assistere da difensore di fiducia: tuttavia – osserva il ricorrente
– il verbale di accertamenti urgenti delle ore 10.40 del 23 maggio 2016 sarebbe
contraddetto dal verbale di elezione di domicilio e nomina di difensore di fiducia
in pari data, dal quale si evince che alla stessa ora, cioè alle 10.40, dello stesso
giorno veniva nominato difensore di fiducia l’avv. Gianfranco Ferrajoli del Foro di

2

reclusione per il reato di resistenza a p.u., aumentato per la riconosciuta recidiva

Nocera Inferiore (SA). Ciò posto, prosegue il ricorrente, «Se questo è e se, così
come è avvenuto, l’accertamento urgente v’è stato alle ore 11.34, come da
cedolino di dimissione (alle ore 12.55 del 23/05/2016) da Pronto Soccorso, allora
è evidente che l’Alfano, non solo intendeva farsi assistere dal proprio legale di
fiducia, ma l’aveva anche nominato. Pertanto l’atto in questione di prelievo di
campioni biologici, tendente a dimostrare lo stato di alterazione è del tutto nullo
e/o inutilizzabile. Detta nullità/inutilizzabilità non può che far venire meno
l’elemento cardine su cui è stata ritenuta configurata la responsabilità dell’Alfano
per il reato in contestazione. La motivazione sul punto è del tutto illogica, sia

verbale l’indagato aveva rinunciato al difensore di fiducia e a farsi assistere, ma
nulla dice in riferimento all’altro verbale, sempre delle ore 10.40, ove l’Alfano
nomina il suo difensore […di] fiducia e fa l’elezione di domicilio, così come nulla
dice sul fatto che poi l’accertamento urgente è stato compiuto successivamente
alle ore 11.34 e che esisteva agli atti già la nomina del difensore di fiducia, cui
spettavano tutti gli avvisi del caso » (così alle pp. 2-3 del ricorso).
2.2. Quanto al secondo profilo di doglianza, il ricorrente lamenta che non
sarebbe stato fatto l’avviso di deposito dell’esame al difensore del ricorrente, che
non sarebbe stato messo in condizione di partecipare mediante “contro-analisi”;
né l’indagato sarebbe stato avvisato della possibilità di farsi assistere da un
difensore al momento dell’esame (p. 3 del ricorso).
2.3. Si censura, infine , promiscuamente vizio di motivazione e violazione di
legge quanto alla «mancata indicazione del perché l’Alfano non potesse essere
prosciolto dalla “guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti”. Codesta Corte
ha più volte affermato che si configura il reato previsto dall’art. 187, commi
primo e secondo, cod. strada non per chi “guida dopo aver assunto sostanze
stupefacenti” (come contestato e ritenuto nel caso di specie), bensì per la
condotta di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinata da tale
assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell’agente non è
sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto
alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato
d’alterazione causata da tale assunzione» (così alla p. 3 del ricorso), richiamando
al riguardo plurime sentenze di legittimità stimate pertinenti.

«Ora, sia nella

motivazione del Giudice di prime cure che della Corte d’Appello, che la recepisce
in toto, la responsabilità dell’imputato viene ritenuta sol perché l’accertamento
aveva provato l’assunzione della sostanza stupefacente, ma non si dà atto alcuna
indicazione sulla circostanza se egli avesse guidato o meno in stato di
alterazione, il che è cosa del tutto diversa e del pari alcuna motivazione sulla
possibilità di proscioglimento […]» (così alla p. 3 del ricorso).

quella di primo che di secondo grado, giacché si limita a dire che nel primo

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Si premette che il ricorso non riguarda il reato di cui al capo n. 1
dell’editto, cioè resistenza a pubblico ufficiale.
1.1.Ciò posto, il primo motivo è inammissibile.
Infatti l’impugnazione, già nella sua formulazione testuale, è strutturata in
maniera che ne rivela la manifesta infondatezza, in quanto i Giudici di merito

pagina della decisione impugnata), con motivazione congrua ed immune da vizi
logici, che l’imputato, avvisato della facoltà di farsi assistere, vi ha rinunziato,
circostanza fattuale che il difensore contesta sul presupposto – palesemente
erroneo – che nominare il difensore di fiducia sia sinonimo di richiedere che lo
stesso assista all’atto, il che, però, non è, trattandosi di cose ben diverse. Ed
infatti, come si legge nella sentenza impugnata, con la quale il ricorrente non si
confronta reiterando, quasi alla lettera, la doglianza già svolta in appello (p. 2),
«[..] del tutto irrilevante appare la circostanza che, nella medesima sede ma con
separato atto, il prevenuto provvedesse a nominare un proprio difensore di
fiducia, anche eleggendo domicilio. Tale nomina, infatti, non costituisce affatto
manifestazione di opposizione rispetto all’atto irripetibile cui

[Antonio

Alfano]aveva contestualmente prestato espresso consenso allo svolgimento»
(così alla terzultima pagina della sentenza di appello).

1.2. Quanto al secondo motivo, si osserva che esso è la mera, assertiva,
riproposizione testuale del (generico) appello sul punto (p. 2), cui si è fornita
adeguata risposta. Non senza considerare che l’omissione del prescritto avviso di
deposito integrerebbe, al più, una mera irregolarità ma non già una nullità
(costante insegnamento della S.C.: v. Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004,
Nuciforo, Rv. 230276, secondo cui

«L’omesso avviso del deposito, previsto

dall’art. 366 del cod. proc. pen., riguardante i verbali degli atti compiuti dal P.M.
e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, costituisce
una mera irregolarità che, senza incidere sulla validità ed utilizzabilità dell’atto,
rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito
l’esercizio delle attività difensive (esame dell’atto e richiesta di copia). Tale
omissione, non espressamente prevista tra le nullità assolute, non può essere
neppure inclusa tra le nullità previste dall’art. 178, comma primo, lettera c), cod.
proc. pen., riguardando queste ultime l’intervento e la presenza del difensore “al
momento” del compimento dell’atto processuale (nella fattispecie, in
applicazione di tale principio, si è ritenuto corretto l’operato del giudice di pace
che aveva utilizzato, ai fini della affermazione di responsabilità per il reato di cui

4

hanno accertato (p. 5 della sentenza di primo grado) e ribadito (terzultima

all’art. 186 del codice della strada, gli esiti dell’alcooltest effettuato dalla polizia
giudiziaria, nonostante l’omesso avviso di deposito del relativo verbale)»;

in

conformità, tra le numerose, Sez. 4, n. 24876 del 08/04/2008, Castelli, Rv.
240296; Sez. 4, n. 4159 del 15/10/2009, dep. 2010, Tamburini, Rv. 246418;
Sez. 4, n. 12025 del 02/12/2010, dep. 2011, Cinciripini, Rv. 249941; Sez. 4, n.
49407 del 21/11/2013, Grossi, Rv. 257855).
1.3. In relazione all’ultimo motivo, infine, si osserva che mediante lo stesso
si denunzia una violazione di legge non previamente dedotta in appello: con la

2.Discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 21/06/2018.

conseguenza cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA