Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38225 del 21/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38225 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COLELLI GIUSEPPE N. IL 17/04/1945
avverso la sentenza n. 131/2008 TRIBUNALE di LUCERA, del
01/12/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO MARIA
LOMBARDI;
Data Udienza: 21/06/2013
Ritenuto:
– che il Tribunale di Lucera con sentenza del 01/12/2009 ha dichiarato Colelli Giuseppe colpevole
del reato di cui all’art. 4 della L. n. 628/1961, a lui ascritto per non avere ottemperato alla richiesta
dell’Ispettorato del lavoro di inviare la documentazione aziendale, condannandolo alla pena di €
– che avverso la predetta decisione é stato proposto appello, trasmesso a questa Suprema Corte ai
sensi dell’art. 568, ultimo comma, c.p.p., sottoscritto dal difensore dell’imputato, avv. Serafina R.
Mancaniello, la quale non risulta iscritta nell’albo speciale della Corte di cassazione;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 613.1 c.p.p. con le conseguenze di
legge, tra cui la preclusione per questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non
punibilità ex art. 129 c.p.p.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 21/06/2013.
500,00 di ammenda;