Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38224 del 21/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38224 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PADULA GIOVANNA GIULIA N. IL 20/06/1967
PADULA NICOLA N. IL 12/05/1934
avverso la sentenza n. 20163/2010 TRIB.SEZ.DIST. di
MANFREDONIA, del 01/07/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO MARIA
LOMBARDI;
Data Udienza: 21/06/2013
Ritenuto:
– che il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, con sentenza del 01/07/2010 ha
dichiarato Padula Giovanna Giulia e Padula Nicola colpevoli del reato di cui agli art. 81 cpv. c.p. e
• 95 del DPR n. 380/2001, per avere eseguito lavori edili in zona sismica senza l’osservanza delle
– che avverso la predetta decisione é stato proposto appello, trasmesso a questa Suprema Corte ai
sensi dell’art. 568, ultimo comma, c.p.p., sottoscritto dal difensore degli imputati, avv. Gianluca
Vincenzo Bocchino, il quale non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 613.1 c.p.p. con le conseguenze di
legge, tra cui la preclusione per questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non
punibilità ex art. 129 c.p.p.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento,
nonché della somma di € 1.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 21/06/2013.
prescrizioni di legge, condannandoli alla pena di € 1.400,00 di ammenda ciascuno;