Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38224 del 05/06/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38224 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRILLO FEDERICO nato a GENOVA il 28/10/1973

avverso la sentenza del 02/02/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca con
restituzione del veicolo all’avente diritto, se il documento attinente alla proprietà del
mezzo è in originale e per l’annullamento con rinvio se il documento è in copia.

Il difensore presente avvocato GIACOVAZZO FRANCESCA del foro di ROMA in
sostituzione dell’avvocato MEDICI GIAN LUIGI del foro di FIRENZE, come da nomina a
sostituto processuale che deposita, in difesa di GRILLO FEDERICO si riporta ai motivi.

Data Udienza: 05/06/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha
confermato la pronuncia emessa nei confronti di Grillo Federico dal Tribunale di
Firenze, con la quale questi è stato giudicato responsabile di due reati di guida in
stato di ebbrezza alcolica [art. 186, co. 2 lett. c), co. 2-bis e co. 2-sexies Cod.
str., commessi il 9.6.2013] e condannato alla pena di mesi cinque giorni dieci di
arresto ed euro 1.400,00 di ammenda, con le statuizioni della revoca della

2.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del

difensore di fiducia, avv. Gian Luigi Medici, che con unico motivo deduce la
violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 186, co. 2 Cod.
str., 240 cod. pen. 27, co. 2 Cost., e 533, co. 1 cod. proc. pen. e il vizio della
motivazione.
L’esponente si duole che sia stata disposta la confisca del veicolo
sull’assunto della mancata prova dell’appartenenza a terzi del veicolo. A suo
avviso tanto contrasta con il dovere dell’accusa di dare dimostrazione della
circostanza, ponendo il relativo onere probatorio a carico dell’imputato.
Peraltro, si aggiunge, il veicolo è in proprietà di terzi, come attestato da
documentazione che si chiede a questa Corte di acquisire anche di ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
Come esposto nella superiore parte narrativa, l’imputato sostiene di non
essere proprietario; ma in quanto tale egli non ha titolo per chiedere che venga
annullata la confisca.
La giurisprudenza di questa Corte insegna che è inammissibile per difetto di
interesse il ricorso proposto avverso la confisca di un bene da parte dell’imputato
del reato in riferimento al quale la confisca viene disposta, che non sia titolare o
gestore del bene stesso (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017 – dep. 13/04/2017,
Fulco e altri, Rv. 270209); o che non vanti un interesse concreto ed attuale alla
proposizione dell’impugnazione (Sez. 6, n. 11496 del 21/10/2013 – dep.
10/03/2014, Castellaccio, Rv. 262612; principio espresso in relazione all’art. 240
cod. pen. ma che appare valevole anche per la confisca prevista dall’art. 186
Cod. str.).
Infatti, è stato osservato, la sola persona legittimata ad invocare la
restituzione della vettura confiscata è la sua proprietaria, persona diversa
dall’imputato, che potrà azionare la sua pretesa anche davanti al giudice
dell’esecuzione penale (art. 676 cod. proc. pen. ). In ogni caso l’imputato non
proprietario ha l’onere di dimostrare, con il ricorso o con memoria difensiva, di

patente di guida e della confisca del veicolo.

o

vantare personale interesse, concreto e attuale, ad ottenere la restituzione
dell’autovettura.
Nel caso che occupa tale onere non è stato soddisfatto.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di duemila euro in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/6/2018.
Il Consig “ere estensore
Salvato

Il Presidente
P ariz’a

inammissibilità.

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