Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38223 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38223 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CRESSANO GIANLUIGI N. IL 11/10/1961
avverso la sentenza n. 462/2011 TRIBUNALE di ALBA, del
11/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO MARIA
LOMBARDI;

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
– che il Tribunale di Alba con sentenza del 11/06/2012 ha dichiarato Cressano Gianluigi colpevole
del reato di cui agli art. 14 e 18 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 66/03, a lui ascritto per avere omesso di
far sottoporre un lavoratore dipendente alla prescritta visita medica finalizzata all’accertamento

– che avverso la predetta decisione é stato proposto appello, trasmesso a questa Suprema Corte ai
sensi dell’art. 568, ultimo comma, c.p.p., sottoscritto dal difensore dell’imputato, avv. Massimo
Rosso, il quale non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 613.1 c.p.p. con le conseguenze di
legge, tra cui la preclusione per questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non
punibilità ex art. 129 c.p.p.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 21/06/2013.

dell’idoneità al lavoro notturno, condannandolo alla pena di € 4.000,00 di ammenda;

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