Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38222 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38222 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALANTE DIEGO N. IL 11/07/1937
avverso la sentenza n. 2518/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO MARIA
LOMBARDI;

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Palermo con sentenza del 05/12/2012 ha confermato parzialmente la
sentenza del Tribunale di Palermo in data 21/12/2010, con la quale Galante Diego era stato
dichiarato colpevole del reato di cui agli art. 81 cpv. c.p., 44 lett. c) del DPR n. 380/2001, 181 del
D. Lgs n. 42/2004, a lui ascritto per avere realizzato una struttura in metallo su un massetto in
cemento armato con copertura ad ombrello occupante la superficie di circa 55 mq., una recinzione
metallica su cordolo cementizio ed un gazebo di circa 25 mq. senza il permesso di costruire e senza

– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la corte territoriale ha rigettato
i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva sostenuto di non essere l’autore del primo
manufatto di cui alla contestazione, dedotto la natura precaria delle opere e, quanto, al reato
paesaggistico, l’estinzione dello stesso per effetto del ripristino dello stato dei luoghi; la sentenza
ha, però, convertito la pena detentiva inflitta all’imputato in quella pecuniaria corrispondente;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale, denunziando
violazione di legge e vizi di motivazione, ripropone le medesime questioni già sottoposte all’esame
dei giudici di merito;
– che il ricorso è manifestamente infondato;
– che infatti in ordine alla attribuibilità delle opere abusive il ricorrente si limita a prospettare una
diversa lettura delle risultanze probatorie, inammissibile in sede di legittimità, mentre la decisione
impugnata si palesa fondata su un adeguato e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli
elementi offerti dal processo, di cui il ricorrente sostanzialmente sollecita la rilettura;
– che la sentenza ha correttamente escluso la natura precaria delle opere abusive, risultando i
manufatti, unitariamente considerati, stabilmente infissi al suolo e non destinati a soddisfare
esigenze meramente temporanee;
– che altresì correttamente, infine, è stata esclusa l’operatività dell’effetto estintivo del reato
afferente alla violazione paesaggistica per la causale dedotta dall’imputato, sia in considerazione
della parzialità del ripristino dello stato dei luoghi, sia per essere stato effettuato dopo l’emissione
del corrispondente ordine da parte dell’amministrazione competente (cfr. sez. 3, sentenza n. 3064
del 2008, P.G. in proc. Boninsegna, RV 238628);
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per
questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.

l’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico;

Così deliberato in camera di consiglio il 21.06.2013.

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