Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38222 del 05/06/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38222 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BEJAN ION nato a COMANESTI BACAU( ROMANIA) il 27/07/1979

avverso la sentenza del 31/03/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
che ha concluso per la rettifica dell’errore di calcolo della pena e per l’inammissibilità
nel resto.

Data Udienza: 05/06/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha
parzialmente riformato la pronuncia emessa nei confronti di Bejan Ion dal
Tribunale di Torino, con la quale questi era stato giudicato responsabile del reato
di furto aggravato dalla violenza su cose esposte alla pubblica fede e condannato
alla pena di quattro mesi di reclusione ed 80 euro di multa, previo
riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle concorrenti aggravanti
ed applicazione della diminuente prevista in caso di celebrazione del rito

di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e per l’effetto ridotto la pena a tre mesi di
reclusione e 60 euro di multa.

2.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del

difensore di fiducia, avv. Antonio Foti, il quale, con un primo motivo, deduce
violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.
Rileva l’esponente che la Corte di Appello ha dapprima affermato di voler
riconoscere l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. con diminuzione della
pena nella massima misura consentita, quindi ha rideterminato la pena in tre
mesi e 60 euro di multa; secondo le premesse date dalla corte distrettuale la
pena finale avrebbe dovuto essere di due mesi venti giorni di reclusione ed euro
53 di multa.
Con un secondo motivo lamenta il vizio della motivazione in relazione al
rigetto del motivo di appello che atteneva al riconoscimento dell’aggravante di
cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.
Ad avviso dell’esponente dalle dichiarazioni del Summa (persona offesa) non
risulta alcuna constatazione di danno prodotto dall’azione svolta per il prelievo
del carburante dal serbatoio del camion dello stesso; quindi la Corte di Appello
avrebbe dovuto ritenere che il tappo fosse stato soltanto svitato, senza violenza
alcuna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato nel primo motivo.
3.1. Risulta opportuno prendere le mosse dal secondo motivo,
manifestamente infondato. Invero, la Corte di Appello, alla quale era già stato
posto il tema della ricorrenza degli elementi costitutivi dell’aggravante della
violenza sulle cose, ha affermato che la circostanza che il tappo del serbatoio del
camion fosse stato chiuso a chiave dal suo proprietario – secondo la puntuale
dichiarazione fatta dal Summa – rendeva implicazione necessitata che esso
dovette essere forzato per poter raggiungere l’interno del serbatoio. Vi è stata
quindi la esplicita indicazione del danno prodotto con violenza sulle cose,

2

abbreviato. La Corte di Appello, infatti, ha riconosciuto la circostanza attenuante

consistito nella rottura del meccanismo di chiusura del tappo del serbatoio
mediante chiave.
3.2. Quanto al primo motivo, la Corte di Appello ha effettivamente affermato
di voler applicare nella misura massima la diminuzione derivante dall’aver
riconosciuto la circostanza attentante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.; tuttavia ha
poi in concreto calcolato una diminuzione significativamente inferiore, secondo
quanto esposto dal ricorrente.
Ciò determina una manifesta illogicità della motivazione, che espone una

deve darsi luogo all’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, poiché
non appare dubbio che la Corte di Appello sia incorsa in un mero errore
materiale nell’indicazione della quantità di pena risultante dall’applicazione della
diminuzione correlata all’attenuante di cui trattasi. Sicché ad esso è possibile
porre rimedio ad opera di questa stessa Corte, ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod.
proc. pen.
La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio, limitatamente alla
statuizione concernente la misura della pena, che va rideterminata in due mesi e
venti giorni di reclusione e 53 euro di multa.
Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena che
ridetermina in mesi due giorni venti di reclusione ed euro 53,00 di multa.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/6/2018.
Il Considiliee estensore
Salvat

overe

Il Presidente
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manifestazione di volontà e una statuizione tra loro antitetiche. Tuttavia non

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