Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38221 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38221 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONANNO ROSARIA N. IL 29/12/1956
avverso la sentenza n. 2960/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 20/1R2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO MARIA
LOMBARDI;

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Palermo con sentenza del 20.12.2012 ha confermato la sentenza del
Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Carini, in data 25/01/2012, con la quale Bonanno
Rosaria era stata dichiarata colpevole del reato di cui agli art. 81 cpv. c.p., 44 lett. b), 72 e 95 del

DPR n. 380/2001, a lei ascritto per avere realizzato un fabbricato in muratura e cemento armato
della superficie di 50 mq., senza il permesso di costruire e senza l’osservanza della altre
disposizioni di legge citate;
– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la corte territoriale ha rigettato
i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva chiesto la rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale per escutere il tecnico comunale in ordine alla stato della richiesta di concessione in
sanatoria e la riduzione della pena inflitta;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, la quale, denunziando
vizi di motivazione e violazione di legge, ripropone le medesime questioni già sottoposta all’esame
dei giudici di merito, censurando la motivazione con la quale sono state respinte;
– che con memoria depositata il 06/06/2013 la difesa della ricorrente ha ulteriormente ribadito le
precedenti censure in punto di mancata ammissione della prova e di dosimetria della pena,
deducendo inoltre la intervenuta prescrizione del reato;
– che il ricorso è manifestamente infondato;
– che, infatti, la sentenza impugnata ha correttamente escluso la necessità di disporre la riapertura
dell’istruzione dibattimentale per l’esame del tecnico comunale, avendo rilevato che, ai sensi
dell’art. 36, comma 3, del DPR n. 380/2001, decorsi sessanta giorni dalla presentazione della
richiesta di sanatoria, la stessa si intende rifiutata;
– che anche in ordine alla dosimetria della pena, più prossima al minimo edittale, la sentenza risulta
adeguatamente motivata mediante il riferimento alla palese violazione delle norme poste a garanzia
dell’ordinata gestione del territorio e della sicurezza delle costruzioni;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per
questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 21.06.2013.

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