Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38220 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38220 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAPA MICHELINA N. IL 02/11/1946
avverso la sentenza n. 1449/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO MARIA
LOMBARDI;

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Lecce con sentenza del 26/10/2012 ha confermato la sentenza del
Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, in data 09/03/2012, con la quale Papa Michelina
era stata dichiarata colpevole del reato di cui agli art. 81 cpv. c.p., 44 lett. c) del DPR n. 380/2001 e

181 del D. Lgs n. 42/2004, a lei ascritto per avere realizzato un vano allo stato rustico, nonché altri
due piccoli vano sottostanti ad un portico, rispettivamente adibiti a cucina e stanza da letto, in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico, senza il permesso di costruire e senza l’autorizzazione
dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, e condannata alla pena di mesi quattro di
arresto ed € 23.000,00 di ammenda;
– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la corte territoriale ha rigettato
i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva, chiesto la rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale finalizzata alla escussione di un teste, dedotto la intervenuta prescrizione dei reati
prima della notifica del decreto penale di condanna e censurato la subordinazione della sospensione
della pena alla demolizione delle opere abusive;
– che sul primo punto la sentenza ha affermato che le opere di cui alla contestazione dovevano
essere considerate unitariamente e che il manufatto allo stato rustico non risultava ancora ultimato
alla data del sequestro eseguito il 05/12/2007;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, la quale, denunziando
vizi di motivazione ed il travisamento della prova, ripropone la medesima questione, già sottoposta

all’esame dei giudici di merito, dell’intervenuta prescrizione, prima della sentenza di appello, con
riferimento ai reati edilizi relativi ai manufatti realizzati nella parte sottostante il portico, in quanto
ultimati prima del sequestro; denuncia inoltre la mancata riapertura dell’istruzione in appello per
esaminare un teste e la subordinazione della sospensione della pena alla demolizione delle opere
abusive;
– che il ricorso è manifestamente infondato;
– che, infatti, ai fini del decorso del termine di prescrizione, la Corte territoriale ha correttamente
ritenuto le opere di cui alla contestazione quale intervento edilizio unitario, con valutazione di
merito che si sottrae al sindacato in sede di legittimità;
– che nel resto le censure del ricorrente sul punto si limitano sostanzialmente a sollecitare la rilettura
del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
– che anche in ordine alla superfluità della riapertura dell’istruzione in appello la sentenza si palesa
adeguatamente motivata, tenuto conto delle argomentazioni già espresse circa il carattere unitario
dell’intervento edilizio;

i

,

- che è, infine, manifestamente infondata la doglianza relativa alla subordinazione della sospensione
della pena alla demolizione delle opere abusive, trattandosi di statuizione correttamente ancorata al
consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte in materia (sez. un. sentenza n. 714 del 1997);
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per
questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del

Così deliberato in camera di consiglio il 21.06.2013.

procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.

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