Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3822 del 05/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3822 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STABILI EMANUELE N. IL 24/03/1958
avverso l’ordinanza n. 905/2011 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
23/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette/s~ le conclusioni del PG Dotte niti,

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 05/12/2014

16967/2913

1.11 Tribunale di Bologna, con provvedimento del 27 luglio 2011,
revocava il decreto con il quale Emanuele Stabili era stato ammesso al
patrocinio a spese dello Stato. Proponeva opposizione l’interessato, ai
sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, ed il Presidente del Tribunale
stesso rigettava il gravame evidenziando che lo Stabili si era reso autore
di numerosi reati contro il patrimonio, annoverando in particolare
numerosissimi precedenti per furto (33), per possesso ingiustificato di
oggetti destinati allo scasso (9) nonché per altri reati quali porto d’armi,
guida senza patente o in stato di ebbrezza, falso ed altri, situazione che,
in base alle presunzioni autorizzate dalla giurisprudenza, portava a
ritenere la esistenza di redditi illeciti provenienti da una attività
criminosa abituale tale da aver portato il suo reddito a superare il limite
per l’ammissione al patrocinio.
2.Ricorre per cassazione lo Stabili, con atto personalmente sottoscritto,
deducendo censure che possono cosi sintetizzarsi: 1) il giudice non
avrebbe potuto discostarsi dalle risultanze reddituali desumibili
dall’ultima dichiarazione dei redditi; 2) il Presidente del Tribunale
avrebbe errato nel tener conto dei redditi illeciti provenienti da furti e
ricettazioni di modestissimo valore, senza indicare come in concreto era
stato superato il limite di 10766,33 euro previsto per l’ammissione al
patrocinio; 3) alcuni dei reati, quali quelli in materia di armi e le
contravvenzioni stradali, non sono presuntivi di alcun reddito e neppure
ostativi al beneficio; 4) si è utilizzato il numero dei reati commessi per
impedire la fruizione del beneficio a un soggetto plurirecidivo,
indipendentemente dal reddito, introducendo così una condizione
ostativa non prevista dalla legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, nel testo novellato dalla L. n. 151
del 2005, prevede la possibilità di revoca d’ufficio del provvedimento di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato se risulta provata la
mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli
artt. 76 e 92. Tali ultimi articoli fanno riferimento a requisiti reddituali
desunti dall’ultima dichiarazione dei redditi. L’art. 96 del predetto D.P.R.
prevede altresì che il magistrato respinge l’istanza se vi sono fondati
motivi per ritenere che l’interessato non versi nelle condizioni previste
dalla legge, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e
familiari e delle attività economiche eventualmente svolte. Tale
ponderazione indiziaria della capacità reddituale prevista al momento
della valutazione dell’istanza deve ritenersi senz’altro possibile anche
nell’ambito della procedura di revoca, attesa la chiara simmetria tra
provvedimenti di cui si parla.

RITENUTO IN FATTO

2. Quanto alle doglianze del ricorrente relative alle valutazioni del
giudice circa la ritenuta capacità reddituale superiore al limite stabilito
per il riconoscimento del beneficio in questione, si deve ricordare che il
ricorso per cassazione contro il provvedimento di che trattasi è
ammesso solo per violazione di legge (sez. III 10.12.2009 n. 3271 Rv.
245877) , ivi compresa la mancanza assoluta di motivazione, ipotesi
che non ricorre in questo caso atteso che il Tribunale ha espresso
puntualmente le ragioni per le quali doveva ritenersi superato il limite
reddituale tenuto conto delle pendenze e delle numerosissime condanne
per reati contro il patrimonio riportate dallo Stabili. Motivazione che,
come rilevato dal procuratore generale presso questa Corte, può anche
ritenersi opinabile, ma che non è certamente mancante.
3. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma, il 5.12.2014

Come è noto, per costante e pacifica giurisprudenza, nella nozione di
reddito, ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, rientrano tutti i beni, mobili ed immobili, che contribuiscono alla
formazione del patrimonio dell’istante e dei suoi familiari con lui
conviventi. In tal senso si è espressa questa stessa sezione con la
sentenza n. 25044/2007 (dep. 28/06/2007, Rv. 237008, rie. Salvemini
ed altri) e con quella n.21974/2010 (dep.9/6/2010 ric. Di Stefano Rv.
247300) massimata nel senso che ai fini dell’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato il giudice deve tenere conto anche dei redditi da
attività illecite posseduti dall’istante, la cui esistenza può essere provata
anche ricorrendo a presunzioni semplici, fatta comunque salva la
possibilità per l’interessato di fornire la prova dello stato di non
abbienza.

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