Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38218 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38218 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GERACE GIOVANNI N. IL 30/12/1981
avverso la sentenza n. 1435/2009 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 26/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 21/06/2013

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 21/6/2013
Il Co

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Il Presidente
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Ritenuto:
— che la Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza 26/6/2012 ha riformato, riducendo la
pena, la sentenza 8/10/2007 del Tribunale monocratico di Palmi, che aveva affermato la penale
responsabilità di GERACE Giovanni per il reato di cui all’art. 349 cpv. cod. pen. (violazione dei
sigilli apposti su autovettura sottoposta a sequestro amministrativo — acc. in Rosarno il 18/10/2005);
— che la Corte di merito ha valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità per il delitto di
violazione dei sigilli, il complessivo materiale probatorio acquisito agli atti processuali;
— che avverso detta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo
l’insussistenza del reato a lui contestato, poiché non vi sarebbe la prova della formale nomina a
custode e non risulterebbe provato l’effettivo utilizzo da parte sua della vettura, che avrebbe potuto
essere stata utilizzata da altro familiare;
— che la motivazione della sentenza impugnata appare esauriente e corrispondente alle premesse
fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornisce
risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
dei ,fatti e dell’attribuzione degli stessi alla persona dell’imputato non sono proponibili nel giudizio
di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico
e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si
limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel
merito della sentenza impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile, in quanto articolato in fatto e
manifestamente infondato e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non
potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.
186) — consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

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