Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38217 del 21/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38217 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUSACCA ALESSANDRA N. IL 11/12/1969
avverso la sentenza n. 7005/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
01/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO MARIA
LOMBARDI;
Data Udienza: 21/06/2013
Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Roma con sentenza del 01/02/2012 ha confermato la sentenza del
Tribunale di Roma in data 14/01/2010, con la quale Busacca Alessandra era stata dichiarata
colpevole del reato di cui all’art. 44 lett. b) del DPR n. 380/2001, a lei ascritto per avere realizzato
la chiusura di un terrazzo con un manufatto in muratura senza il permesso di costruire, e condannata
alla pena di giorni venti di arresto ed € 3.000,00 di ammenda;
– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva sostenuto che l’opera risaliva all’anno 2003 e la
natura pertinenziale della stessa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, la quale, denunziando
vizi di motivazione ed il travisamento della prova, ripropone la medesima questione già sottoposta
all’esame dei giudici di merito in ordine all’epoca di realizzazione dell’opera abusiva, risalente
all’anno 2003 secondo la deposizione di due testi escussi in dibattimento;
– che le censure concernenti la valutazione delle risultanze probatorie non sono proponibili nel
giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie,
da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo,
integrata sul punto della valutazione della inconferenza della predetta prova testimoniale dalla
pronuncia di primo grado, alla cui motivazione espressamente rinvia;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per
questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 21.06.2013.
materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la corte territoriale ha rigettato