Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38217 del 15/06/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38217 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, emessa il 1°.3.2018 nel
procedimento a carico di NIANG MODOU, nato in Senegal il 25.6.1977
Visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
Udita nell’udienza camerale del 15.6.2018 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Giulio Romano, che ha
chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata;
Udito l’avv. Alessandra Cacchiarelli, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità
del ricorso

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del primo marzo 2018 il Tribunale del riesame di Roma ha
rigettato l’appello, proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento con
cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città ha
rigettato la richiesta di sequestro a fini di confisca dell’immobile, sito in via Casali
del Drago, n. 11, int. 8, nella disponibilità, sulla base di un contratto di
locazione, di NIANG MODOU, in atti generalizzato, e – secondo la prospettazione
del Pubblico Ministero – luogo di detenzione e produzione di merce contraffatta.
Contro l’ordinanza del Tribunale del riesame il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione, deducendo
l’errata interpretazione dell’art. 321, comma 1, c.p.p., avendo il Tribunale del

Data Udienza: 15/06/2018

riesame ritenuto che il collegamento, strumentale e funzionale, del bene rispetto
alla condotta illecita fosse elemento indefettibile non solo del sequestro previsto
dall’art. 321, c. 2, c.p.p. ma anche di quello disciplinato dall’art. 321, c. 1, c.p.p.,
per il quale, invece, non è pretesa la destinazione strumentale della cosa al reato
(richiedendosi solo che il corpo di reato o altra res, pertinente al reato, possa
consentire la reiterazione della condotta criminosa ovvero la verificazione di più
gravi conseguenze del reato).
Il 6 giugno 2018 è pervenuta una memoria nell’interesse di Niang Modou,

alla commissione del reato sarebbe presupposto necessario anche per disporre il
c.d. sequestro preventivo cautelare; – il ricorso del Pubblico Ministero sarebbe
privo di specificità; – l’espressione cose pertinenti al reato non potrebbe essere
dilatata fino a comprendere anche rapporti occasionali tra la

res e l’illecito

penale; – il sequestro sarebbe misura troppo afflittiva e sproporzionata rispetto
all’illecito contestato, concretandosi come una violazione della libertà di domicilio
e del diritto all’abitazione, essendo l’immobile adibito ad abitazione dell’indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 II Tribunale del riesame romano ha affermato che “non sussiste, come
argomentato dal Gip, il nesso di strumentalità tra il bene e l’attività illecita.
Elemento indefettibile ai fini della confisca ex art. 474 bis c.p. e di quella ex art.
321, commi 1 e 2, c.p.p. è il collegamento strumentale e funzionale del bene che
si intende sequestrare rispetto alla condotta illecita. In altri termini, affinché si
possa sequestrare l’appartamento, ove l’indagato detiene le merci contraffatte, è
necessario che l’immobile sia asservito esclusivamente all’attività illecita,
secondo un collegamento strumentale funzionale alla commissione dell’attività
delittuosa e non meramente occasionale”.
Secondo il Tribunale del riesame, quindi, al fine dell’apposizione del vincolo
reale, difetterebbe un vincolo di stretta strumentalità tra l’immobile, detenuto
dall’indagato ed adibito anche ad abitazione, e il reato.
Siffatta motivazione è inficiata dalla violazione di legge, dedotta dal P.M.
ricorrente.
1.2 Deve premettersi, infatti, che l’art. 321, comma 1, c.p.p. consente il
sequestro non già delle cose che servirono a commettere il reato ma, più
genericamente, delle cose “pertinenti al reato”, sicché, a differenza del sequestro
strumentale alla confisca, previsto dall’art. 321, comma 2, c.p.p., il giudice non
deve accertare se ricorra un collegamento strutturale tra il bene e il reato tale da
richiedere un sostanziale asservimento anche funzionale del primo al secondo.

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con cui si è chiesto di rigettare il ricorso, atteso che: – la strumentalità della res

La pertinenza, richiesta dal primo comma dell’art. 321 c.p.p., comprende,
infatti, non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o
che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate
solo indirettamente alla fattispecie criminosa (cfr: Sez. 5, n. 26444 del
28/05/2014, Denaro e altro, Rv. 259850; Sez. 2, n. 34986 del 19/06/2013, Pini,
Rv. 256100).
Al riguardo, si è rimarcato (Sez. 3, n. 9149 del 17.11.2015, Rv 266454) che,
d’altra parte, se così non fosse, e se anche in tal caso si pretendesse la

secondo comma, l’ipotesi del comma 1 dell’art. 321 finirebbe per rappresentare
un “doppione” rispetto all’ipotesi del comma 2, sì che non riuscirebbe più a
distinguersi l’area applicativa dell’una rispetto all’altra.
Resta peraltro fermo, come sempre affermato da questa Corte, che la
nozione di pertinenza non può estendersi sino al punto di attribuire rilevanza a
rapporti meramente occasionali tra la

“res” e l’illecito penale (cfr. Sez. 5, n.

26444 del 28/05/2014 Rv 259850), per tali dovendosi intendere quelli solo
sporadici o provvisori, insufficienti, pertanto, a giustificare l’assoggettamento del
bene al vincolo cautelare.
Giova a tal ultimo riguardo ricordare che si è affermata, ad es., la legittimità
del sequestro preventivo impeditivo nel caso di un’autovettura non già solo
sporadicamente (come sostenuto in ricorso) bensì abitualmente utilizzata per
cedere la sostanza stupefacente a terzi recandosi presso il loro domicilio, con
conseguente sussistenza del pericolo di protrazione del reato, ove il mezzo
venisse restituito (Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014 Rv 259850).
In ogni caso, la pertinenzialità tra il bene in sequestro ed il suo possibile
utilizzo criminoso non postula necessariamente l’uso esclusivo del bene al fine
dell’attività illecita.
Si richiede, infatti, che il sequestro preventivo abbia ad oggetto “cose”
oggettivamente e specificamente predisposte per la realizzazione di attività
criminose e che per ciò stesso costituiscano mezzo indispensabile, stabile e
specifico per l’attuazione o la prosecuzione dell’attività illecita: presupposti,
questi, che non possono dirsi esclusi pur se, in ipotesi, il bene sia adibito anche
ad altri scopi.
1.3 Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha accomunato le ipotesi di

sequestro previste dall’art. 321 c.p.p., ritenendo che lo stretto collegamento
strumentale e funzionale del bene, che si intende sequestrare, rispetto alla
condotta illecita, richiesto dal secondo comma dell’art. 321 c.p.p., sia “elemento
indefettibile” anche per il sequestro di cui al primo comma della medesima

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ricorrenza delle stringenti caratteristiche di collegamento strutturale richieste dal

disposizione. Di conseguenza, ha omesso di vagliare la sussistenza dei
presupposti idonei a consentire il cd. sequestro preventivo impeditivo.
In altri termini, il giudice del riesame, per effetto dell’erronea
interpretazione dell’art. 321 c.p.p., non ha motivato in ordine all’esistenza o
meno di un legame, tra l’immobile e il reato, anche indiretto, purché non
occasionale, come innanzi specificato.
Alla luce di quanto precede l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio ad
altra sezione del Tribunale di Roma per nuovo esame.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Roma.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 15.6.2018

P.Q.M.

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