Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38216 del 15/06/2018


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 38216 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
FIORILLO MARIA nata a Napoli 1’11.7.1971
avverso la sentenza n. 3660 della Corte d’Appello di Milano del 21.12.2017
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza del 15.6.2018 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Giulio Romano, che ha
concluso chiedendo di rigettare il ricorso;

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 dicembre 2017 la Corte d’appello di Milano ha
confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Pavia il 15 ottobre 2013, con
cui FIORILLO MARIA, in atti generalizzata, è stata condannata alla pena ritenuta
di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 615 ter, co. 1 e 3, e 61 n. 2 c.p.
nonché agli artt. 110 e 640 ter c.p.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il
difensore dell’imputata, deducendo l’erronea notifica all’imputata dell’estratto
contumaciale della sentenza di secondo grado, in quanto avvenuta ex art. 157
comma 8 bis c.p.p., nonostante l’imputata non avesse nominato un difensore di
fiducia.

Data Udienza: 15/06/2018

All’odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di
rito; all’esito, la parte presente ha Concluso come da epigrafe e questa Corte,
riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato
mediante lettura in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La notificazione dell’estratto contumaciale persegue lo scopo di informare

contumacia, affinché ne possa acquisire conoscenza per esercitare il proprio
autonomo diritto di impugnazione, che non si esaurisce con la semplice
presentazione dell’impugnazione da parte del difensore (cfr. Sez. 2, n. 36441 del
21.7.2015, Rv 264832; Sez. 5, n. 11651 del 23.1.2012; Rv 252957).
Nel caso in esame, la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di
appello è avvenuta ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, c.p.p., nonostante
l’imputata non avesse nominato un difensore di fiducia.
L’irritualità della notifica ha determinato la mancata decorrenza del termine
per proporre impugnazione da parte dell’imputata, sicché si impone la
trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano perché provveda
all’incombente in questione.
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Milano per la notifica
all’imputata Fiorillo Maria dell’estratto contumaciale della sentenza del
21.12.2017.
Così deciso in Roma, udienza pubblica del 15 giugno 2018

l’imputato dell’esistenza di una sentenza emessa nei suoi confronti in sua

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