Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38214 del 15/06/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38214 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
CALAROTA GIOVANNI nato a Rossano il 23.4.1972
avverso la sentenza n. 796 della Corte d’Appello di Catanzaro del 10.3.2017
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza del 15.6.2018 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Giulio Romano, che ha
concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Giovanni Zagarese, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 marzo 2017 la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma
della sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari il 13 luglio 2015, ha assolto
CALAROTA GIOVANNI, in atti generalizzato, dal reato di falsità in titoli di credito
perché il fatto non sussiste. Ha confermato nel resto la sentenza appellata,
rideterminando la pena per il residuo reato di ricettazione attenuata di un
assegno, denunciato smarrito.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato personalmente ha proposto ricorso
per cassazione, deducendo la violazione della legge penale, non avendo la Corte
distrettuale considerato che il reato presupposto, da sussunnere nell’ambito
dell’art. 647 c.p., è stato depenalizzato, prima dell’intervenuta sentenza di

Data Udienza: 15/06/2018

appello, per effetto del d.lgs. n. 7/2016, sicché non sarebbe configurabile il
delitto di ricettazione.
All’odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di
rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte,
riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato
mediante lettura in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di osservare che, in tema di ricettazione, la
provenienza da delitto dell’oggetto materiale del reato è elemento definito da
norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l’eventuale abrogazione, le
successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto
comunitario non assumono rilievo ai sensi dell’art. 2 c.p. e la rilevanza del fatto,
sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al
momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od
intromissione affinché altri la ricevano (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 20772 del
4/2/2016, Rv. 267034, in tema di ricettazione di un assegno, proveniente da un
carnet denunciato smarrito, nella quale la Suprema Corte ha affermato
l’irrilevanza dell’intervenuta abrogazione del reato di cui all’art. 647 c.p.).
Alla luce di tale principio, nel caso in esame, è irrilevante l’abrogazione
dell’art. 647 c.p., avvenuta, per effetto del D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016,
successivamente alla condotta ascritta all’imputato.
Ne discende che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di
merito ha correttamente ritenuto sussistente il delitto di ricettazione contestato.
2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché – valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – al versamento della
sanzione pecuniaria indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Sentenza con motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, udienza pubblica del 15 giugno 201

1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivo manifestamente

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