Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38213 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38213 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SORCI GABRIELE N. IL 06/10/1966
avverso la sentenza n. 1046/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 26/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 21/06/2013

– che la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 26/9/2012 ha confermato la decisione con la
quale, in data 19/9/2011, il Tribunale di Termini Imerese aveva affermato la responsabilità penale di
SORCI Gabriele per i reati di cui agli articoli 44, lett. c), 64, 71, 65, 72, 83, 95 d.P.R. 380\01 e 181
d.lgs. 42\2004 (realizzazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, di intervento edilizio in
difformità totale dal permesso di costruire rilasciatogli — acc. in Santa Flavia, il 10/10/2007);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il difetto di
motivazione in ordine alle risultanze processuali, la mancata disamina del motivo di appello
concernente la subordinazione della sospensione condizionale della pena, il trattamento
sanzionatorio alla demolizione delle opere e la prescrizione dei reati;
— che la Corte territoriale, con motivazione logica e corretta, ha posto in evidenza che la natura
abusiva dell’intervento risultava dimostrata dalle dichiarazioni dei testi escussi, tra i quali figurava
anche il responsabile dell’UTC e che il ricorrente si era limitato a generiche contestazioni, senza
esibire il titolo abilitativo originario, non reperito agli atti, attraverso il quale avrebbe potuto
dimostrare l’eventuale corrispondenza delle opere eseguite a quelle autorizzate;
— che dall’esame della decisione di primo grado non risulta affatto che la sospensione condizionale
concessa sia stata subordinata alla demolizione;
— che la pena risulta correttamente determinata come correttamente osservato dalla Corte
territoriale, avendo il giudice di prime cure opportunamente utilizzato i criteri direttivi di cui all’art.
133 cod. pen. ed avendo contenuto la pena entro valori minimi, in considerazione delle
caratteristiche dell’abuso;
— che, risultando i reati ascritti consumati il 10\10\2007, al momento della pronuncia della
sentenza di appello (26\9\2012) non risultava spirato il termine massimo quinquennale di
prescrizione
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00.
In ogni caso, l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei
motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi
compresa la prescrizione (Sez. IV n. 18641, 22 aprile 2004).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 21/6/2013

Ritenuto:

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