Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38213 del 05/06/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38213 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: FILIPPINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OLLIO ROCCO nato a LOCRI il 06/02/1973

avverso la sentenza del 07/12/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
CENICCOLA
che ha concluso per l’inamrnissibilita del ricorso.

ELISABETTA

Data Udienza: 05/06/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. La CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA, con sentenza in data 7/12/2017, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LOCRI, in data 16/03/2015,
nei confronti di OLLIO ROCCO in relazione al reato di cui all’ art. 640 cod.pen. posto in essere nella
compravendita di un orologio.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità penale,
affermata dalla Corte territoriale con motivazione apodittica, che trascura i rilievi difensivi al
riguardo (secondo i quali il prevenuto ha fornito i suoi dati, ed ha risposto alla corrispondenza, così
dimostrando la volontà di voler adempiere nonchè l’assenza di un dolo di reato)

attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati.
3.1. Quanto al primo, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri
della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402,
Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv.
229369).
Il motivo in esame tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante
criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente
da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. E’ stato infatti precisato che
la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non
consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di
merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può
essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati
in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione
rispetto ad essi sia percepibile ‘ictu oculi’, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere
limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze.
(Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).
3.2. Nella specie, la Corte territoriale ha congruamente e logicamente evidenziato come dalle
risultanze di causa sia emerso nitidamente il fatto che l’imputato abbia offerto in vendita un
orologio mediante annuncio su sito internet, abbia portato avanti le relative trattative, indicato i
propri riferimenti bancari e, infine, riscosso il prezzo, senza poi provvedere alla consegna del bene
oggetto di compravendita (nonostante precisi accordi al riguardo). Circostanze, tutte, logicamente
inquadrabili, come ritenuto dai giudici del merito, in una vicenda truffaldina caratterizzata sin
dall’inizio dal necessario elemento soggettivo, nonché dagli artifici idonei a trarre in inganno.
3.3. Quanto al secondo motivo, devesi rilevare che trattasi di questione non posta al giudice
dell’appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc.
pen., come si evince dall’atto di appello; peraltro, dette attenuanti sono già state concesse in primo
grado.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della

– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle

causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione
semplificata.

Così deciso il 05/06/2018
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Il Consiglier

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