Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38212 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38212 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GONDOLA FRANCESCO N. IL 26/09/1968
avverso la sentenza n. 2051/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17/10/2012 ha confermato la decisione con
la quale, in data 17/1/2011 il Tribunale di Termini Imerese aveva riconosciuto GONDOLA
Francesco responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 44 lett. b) 64, 65, 71, 72, 83, 93, 94,
95 d.P.R. 380\01 (acc. in Altavilla Milicia, il 27/7/2009);
— che l’imputato pur dichiarando di proporre ricorso per cassazione avverso la predetta decisione,
ha omesso di enunciarne contestualmente i motivi;
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei
ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere solidale delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 1.000,00

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00 (mille/00).
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 21/6/2013

I.

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