Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3821 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3821 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IANCU MIHAELA LAURA N. IL 20/05/1969
avverso la sentenza n. 139/2011 GIUDICE DI PACE di MILANO, del
09/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 09/10/2013

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 613, co. 1°, c.p.p., in quanto.fil ricorso] è stato
proposto da un difensore (l’Avv. Roberto Colombo) non iscritto nell’Albo speciale della
Corte di Cassazione.
Peraltro le censure formulate invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non
consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle
argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui
avere rilievo.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00= (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

1. L’imputata IANCU Mihaela Laura, a mezzo del suo difensore, in data 28\6\2012
ha proposto appello, poi qualificato come ricorso per cassazione, contro la sentenza in
epigrafe, con la quale è stata condannata per il delitto di lesioni colpose in danno di
Polito Vincenzo, aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (acc.
in Castano Vanzaghello -MI- il 16\7\2007). All’imputata veniva irrogata la pena di €
1.000= di multa. Lamenta la Iancu il difetto di motivazione della condanna, basata su
una non attenta valutazione delle prove raccolte in dibattimento.

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