Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38209 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38209 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTALBANO TERESA N. IL 06/04/1968
LA BARBERA DOMENICO N. IL 16/05/1965
avverso la sentenza n. 2012/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 21/06/2013

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro 1.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
la camera di consiglio del 21/6/2013
Così deliberato m ‘

Ritenuto:
— che il la Corte di appello di Palermo con sentenza del 17/10/2012 ha confermato la sentenza con
la quale, in data 16/12/2010, il Tribunale di quella città aveva riconosciuto MONTALBANO
Teresa e LA BARBERA Domenico responsabili dei reati di cui agli artt.: 44, lett. c); 64 e 71; 93,
94 e 95; 65 e 72 D.P.R. 380\01 (acc. in Palermo sino al 28\4\2008);
— che il ricorso per cassazione proposto dagli imputati in punto di negato riconoscimento della
sussistenza dello stato di necessità e di quantificazione della pena (al quale in data 24.5.2013 hanno
fatto seguire una memoria ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni) è manifestamente infondato
perché:
a) in materia di abusi edilizi, la configurabilità della scriminante dello .stato di necessità,
consistente nella mancanza di un’abitazione idonea a garantire condizioni minime abitative
essenziali, deve ritenersi esclusa dal fatto che il pericolo del danno grave alla persona è evitabile,
nel caso della disponibilità di un terreno o di una superficie edificabile, chiedendo il prescritto
titolo abilitativo edilizio, mentre, in ogni altro caso, la scriminante non opera quando il pericolo
di restare senza idonea abitazione sia concretamente evitabile attraverso i meccanismi del
mercato o dello stato sociale, essendo necessaria, per l’operatività della scriminante, la
esclusione in modo assoluto della sussistenza di ogni altra concreta possibilità, priva di disvalore
penale, di evitare il danno (vedi Cass., sez. III: 20.9.2007, Ferraioli; 26.1.2006, Passamonti;
21.9.2001, Riccobono, 6.10.2000, Martinelli);
b) il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri
direttivi fissati dall’articolo 133 C.P. e la determinazione della misura tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta
legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella
richiamata disposizione (Sez. IV n.41702, 26 ottobre 2004). Nella fattispecie è stato
correttamente posto in evidenza il disvalore del fatto, concretatosi nella realizzaizone di un
manufatto di 200mq di superficie;
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.000,00

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