Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38209 del 05/06/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38209 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: FILIPPINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI DIO LAURA nato a ENNA il 10/02/1981

avverso la sentenza del 10/01/2017 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA
CENICCOLA
che ha concluso per l’inammissibilita del ricorso.

Data Udienza: 05/06/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. La CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA, con sentenza in data 10/01/2017, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CALTANISSETTA, in data
19/02/2015, nei confronti di DI DIO LAURA in relazione al reato di cui all’ art. 640 cod.pen.,
aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 7 cod.pen., posto in essere mediante l’acquisto di un rilevante
quantitativo di olio extravergine di oliva dando in pagamento un assegno firmato in maniera non
conforme alle regole di emissione.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità penale,
affermata dalla Corte territoriale con motivazione apodittica, che trascura i rilievi difensivi quanto a
riferibilità all’imputata della condotta ascritta (dal momento che le trattative che hanno preceduto
la vendita sono state gestite da un uomo) e quanto alla attribuibilità alla medesima della falsità dei
dati riportati in una fattura emessa o del concorso in tale azione;
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle
attenuanti generiche in prevalenza sulla contestata aggravante nonché del minimo della pena;
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per i capi civili, affermata
senza adeguata verifica della esistenza di un danno .
3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati.
3.1. Quanto al primo, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri
della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402,
Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv.
229369). Il motivo in esame tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti
mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con
motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
E’ stato ulteriormente precisato che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto
della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a
quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette
valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento
della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e
sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ‘ictu oculi’,
dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza,
senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia,
Rv. 234099).
3.1.1. Nella specie, la Corte territoriale ha congruamente e logicamente evidenziato come dalle
risultanze di causa sia emerso con evidenza il concorso dell’imputata nella condotta truffaldina,
essendo la stessa amministratrice della società che ha ordinato la partita di olio, sottoscrittrice
dell’assegno dato in pagamento e compilato in maniera non conforme alle regole di emissione (nella
specie doveva figurare il timbro della ditta intestataria del conto corrente), nonché titolare
dell’utenza telefonica fissa utilizzata per inviare le e-mails con le quali è stata portata avanti la
trattativa commerciale.
3.2. Quanto al secondo motivo, secondo condivisa giurisprudenza, la sussistenza di circostanze
attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis C.P. è oggetto di un giudizio di fatto e puo’ essere
esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione,

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di talchei la stessa motivazione, purche’ congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in
cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori
attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899;
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV
242419). Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti
atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta
alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze
attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato
negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da
tale valutazione. E’ pertanto sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali
dell’imputato, perchè in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di

18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).
Nel caso di specie si e’ dato atto della rilevante gravità del danno e della assoluta mancanza di
qualsiasi condotta risarcitoria o comunque indicativa di resipiscenza.
3.3. Quanto al terzo motivo, lo stesso risulta inammissibile per genericità. Tra i requisiti del ricorso
per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il
ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della
decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue
lagnanze. Nel caso di specie il motivo contesta l’affermazione di sussistenza di un danno che,
invece, appare davvero evidente (trattandosi del mancato pagamento di una partita di 200 latte da
5 Kg ciascuna di olio extravergine di oliva), per giunta senza specificare le ragioni per le quali il
giudice avrebbe dovuto orientarsi diversamente. Quanto alla provvisionale, secondo costante
giurisprudenza di legittimità, trattasi di apprezzamento di merito, non sindacabile in cassazione.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione
semplificata.
Così deciso il 05/06/2018.
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