Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38207 del 22/05/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38207 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORELLO COSIMO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 23/07/1992

avverso la sentenza del 14/09/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 22/05/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Reggio
Calabria confermava la sentenza con cui il tribunale di Reggio Calabria,
in data 23.12.2016, aveva condannato Morello Cosimo alla pena ritenuta
di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla
determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio, ritenuta
eccessiva dal ricorrente.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su motivi, non
solo attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, ma anche del
tutto generici, in violazione dell’art. 581, lett. c), c.p.p., che nel dettare,
in generale, quindi anche per il ricorso in cassazione, le regole cui
bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo
atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri,

“i motivi, con

l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art. 591, co. 1,
lett.

c),

c.p.p.,

determina,

per

l’appunto,

l’inammissibilità

dell’impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. VI, 30.10.2008, n. 47414, rv.
242129; Cass., sez. VI, 21.12.2000, n. 8596, rv. 219087). Il ricorrente,
inoltre, non si confronta con la motivazione del giudice di secondo grado,
che, con logico argomentare, ha fondato la decisione di conferma di una
pena prossima, nella sua entità, al minimo edittale, sulla gravità dei fatti
e sulla negativa personalità del reo, gravato da precedenti penali,
facendo corretto uso, dunque, dei criteri fissati dall’art. 133, c.p.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 22.5.2018.

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