Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38201 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38201 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALLINA ROSA N. IL 13/09/1967
avverso la sentenza n. 29/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
20/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO MARIA
LOMBARDI;

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Palermo con sentenza del 20/07/2012 ha confermato la sentenza del
Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Carini, in data 08/04/2010, con la quale Gallina Rosa
era stata dichiarata colpevole del reato di cui agli art. 81 cpv. c.p., 44 lett. b), 71, 72 e 95 del DPR n.
380/2001, a lei ascritto per avere realizzato un manufatto di circa 110 mq senza il permesso di
costruire e senza l’osservanza delle altre disposizioni di legge in materia;
– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo

i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva sostenuto che vi era carenza di prove in ordine
alla attribuibilità della costruzione all’imputata e censurato la subordinazione del beneficio della
sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo;
– che la sentenza ha valorizzato sul primo punto il fatto che l’imputata era proprietaria
dell’immobile ed era stata trovata sul posto al momento dell’accesso dei verbalizzanti e, sul
secondo, osservato che il giudice di merito può subordinare il beneficio della sospensione della
pena alla condizione imposta con la sentenza di primo grado;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, la quale, denunziando
vizi di motivazione e violazione di legge, ripropone le medesime questioni già sottoposta all’esame
dei giudici di merito;
– che il ricorso è manifestamente infondato;
– che, infatti, l’accertamento della qualità di committente delle opere abusive può essere fondata
sulla individuazione di elementi indiziari quali quelli correttamente valorizzati dalla sentenza
dell’essere l’imputata proprietaria dell’opera abusiva ed essere stata trovata sul posto dai
verbalizzanti, venendo nominata custode del manufatto sequestrato; che, secondo il consolidato
indirizzo interpretativo di questa Corte, il giudice di merito può subordinare la sospensione
condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva e la sentenza di primo grado aveva
correttamente valorizzato sul punto la persistente offensività del manufatto nei confronti
dell’interesse urbanistico tutelato dalle norme di cui è stata accertata la violazione;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per
questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 21.06.2013.

materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la corte territoriale ha rigettato

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