Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38200 del 21/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 38200 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZACCARIA MASSIMILIANO N. IL 09/11/1963
MONE MONICA N. IL 21/07/1966
FERRETTI TIZIANA N. IL 09/02/1955
avverso la sentenza n. 1848/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO MARIA
LOMBARDI;

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Genova con sentenza del 17/07/2012 ha confermato la sentenza del

Tribunale di Genova in data 28/02/2012, con la quale Zaccaria Massimiliano e Mone Monica erano

stati dichiarati colpevoli del reato di cui all’art. 44 lett. b) del DPR n. 380/2001, loro ascritto per
avere realizzato una tettoia in legno e due casette prefabbricate sul lastrico di copertura di un
fabbricato senza il permesso di costruire;
– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo

i motivi di gravame con i quali gli appellanti avevano sostenuto che i manufatti erano destinati a
copertura di strutture tecnologiche;
– che sul punto la sentenza ha affermato che la tettoia per le sue caratteristiche non poteva ritenersi
finalizzata alla funzione indicata dagli appellanti e che la casetta aveva creato una nuova volumetria
abusiva;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, i quali,
denunziando vizi di motivazione, deducono che i giudici di merito avrebbero dovuto attendere
l’esito del ricorso al TAR avverso il diniego del permesso di costruire in sanatoria; deducono inoltre
la prescrizione del reato;
– che il ricorso è manifestamente infondato;
– che, infatti, la sospensione del processo può essere disposta solo in pendenza della domanda di
sanatoria, che, decorso il termine di sessanta giorni, si intende rifiutata ai sensi dell’art. 36 del DPR
n. 380/2001, così come peraltro concretamente avvenuto;
– che l’eventuale esito del ricorso al TAR potrebbe influire solo sull’ordine di demolizione delle
opere abusive da valutarsi in sede esecutiva;
– che alla data della pronuncia impugnata non si era verificata la prescrizione del reato ascritto agli
imputati;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per
questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento,
nonché della somma di € 1.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 21.06.2013.

materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la corte territoriale ha rigettato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA