Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3820 del 03/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3820 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TETTO PAOLO, nato il 20/04/1968
avverso l’ordinanza n. 5353/2014 G.I.P. TRIBUNALE di CATANIA, del
04/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette le conclusioni del PG Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO che ha
chiesto: «voglia la Suprema Corte annullare con rinvio l’ordinanza impugnata».

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Tetto Paolo propone ricorso avverso l’ordinanza di
convalida dell’arresto del predetto in flagranza di reato emessa dal G.I.P. del
Tribunale di Catania all’esito della relativa udienza fissata per il 4/4/2014 alle ore
10:30.
Deduce a fondamento la intempestività dell’avviso al difensore di fiducia del
decreto di fissazione dell’udienza di convalida, in quanto comunicato a mezzo fax
trasmesso solo alle ore 8:02 dello stesso giorno, quindi in orario di chiusura dello
studio legale e a poco più di due ore dalla udienza, di guisa che tale avviso è
risultato assolutamente inidoneo a porre il difensore nella possibilità di
apprendere la data di fissazione dell’udienza di convalida.
Rileva che, peraltro, il termine ultimo per procedere a tale incombente
scadeva nel caso di specie il giorno successivo e che, pertanto, non vi erano

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Data Udienza: 03/12/2014

ragioni di urgenza che imponessero di derogare ai normali criteri stabiliti per le
comunicazioni al difensore

2.

Ha depositato memoria il Procuratore Generale presso la Corte di

Cassazione, il quale ha concluso per l’annullamento con rinvio della ordinanza
impugnata.

3. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 390, comma 2, cod. proc. pen., «il giudice fissa l’udienza di

convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone
avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore».
Non è dunque previsto alcun termine specifico minimo per la notifica del
relativo avviso al difensore di fiducia e/o di ufficio (v. in tal senso giurisprudenza
di legittimità consolidata, Sez. 3, n. 17418 del 02/03/2011, Meta, Rv. 250282;
Sez. 4, n. 839 del 05/03/1999, Mutone, Rv. 213683; Sez. 4, n. 2093 del
03/09/1997, Mounir, Rv. 209059; Cass. Sez. 1, Sent. n. 630 del 13/06/90, rv
184628; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 16277 dell’11/05/06, rv 234300).
Ciò non significa tuttavia che il tempo dell’avviso e la sua distanza
dall’udienza siano variabili indifferenti rispetto allo stesso scopo dell’atto che,
come rettamente evidenziato dal P.G. nella sua requisitoria scritta, è quello di
consentire la partecipazione del difensore all’udienza di convalida e una
partecipazione informata.
Tenuto conto delle esigenze di speditezza del procedimento a tal fine
ragionevolmente la legge non fissa un termine minimo da valere in tutti i casi e
sul quale fondare una presunzione legale di idoneità/inidoneità dell’avviso: il che
però non esclude affatto che una tale valutazione debba essere compiuta ma
solo comporta che essa sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice che
dovrà valutare in concreto la congruità del termine concesso, in relazione
appunto alle variabili circostanze del singolo caso.
Ne discende che un avviso dato in orario tale o con anticipo talmente ridotto
rispetto all’udienza da rendere ragionevolmente presumibile o giustificata una
mancata conoscenza dell’avviso ovvero comunque oggettivamente impossibile
una partecipazione informata del difensore, dovrà considerarsi nullo e
determinare pertanto la nullità derivata dell’ordinanza di convalida (ai sensi degli
artt. 178, comma 1, lett. c, 179, comma 1 e 185 cod. proc. pen.), non perché
non sia stato rispettato un termine minimo in realtà non previsto ma proprio per
l’inidoneità dell’atto a conseguire il suo scopo e, dunque, per violazione del
2

CONSIDERATO IN DIRITTO

sostanziale,

diritto di difesa discendente dalla

ancorché non

formale,

inosservanza della norma (art. 390, comma 2, cod. proc. pen.) che, come detto,
impone di dare avviso al difensore dell’udienza di convalida «senza ritardo».
Condivisibilmente è stato in tal senso affermato che tale previsione
costituisce indicazione di indirizzo, che può assurgere a giustificazione di
riconoscimento di sostanziale mancato avviso e di violazione del diritto di difesa
quando nel caso concreto dovesse verificarsi comunicazione così tardiva da porre
il difensore nell’impossibilità assoluta a presenziare all’udienza (Sez. 4, n. 2093

E del resto anche nelle altre pronunce sopra citate, pur pervenendosi alla
ricordata e qui condivisa affermazione di principio, si è sempre prestata
attenzione al caso concreto e all’idoneità dell’atto al raggiungimento del suo
scopo di garantire il diritto di difesa, escludendosi nei casi esaminati che,
considerate le modalità e l’orario dell’avviso e la distanza temporale tra lo stesso
e l’udienza, potesse ravvisarsi una lesione di tale diritto (in particolare: nel caso
esaminato, da Sez. 6, n. 839 del 1999, il difensore era risultato irreperibile,
circostanza che di per sé non esclude l’idoneità dell’avviso ma interpella
responsabilità dello stesso difensore; nel caso poi esaminato da Sez. 3, n. 17418
del 2011, l’avviso risultava comunicato al difensore via fax alle ore 10,16 dunque in orario di studio – essendo l’udienza fissata tre ore più tardi).

4.

Date tale coordinate di riferimento, appare innegabile che nel caso

concreto l’ora dell’avviso e la breve distanza temporale dall’udienza – come s’è
detto, l’avviso risulta comunicato alle ore 8,02 del mattino (quindi in orario
certamente anteriore alla ordinaria apertura dello studio professionale) e
l’udienza fissata per le ore 10,30 dello stesso giorno – rendevano altamente
prevedibile, secondo criteri di comune prudenza e diligenza, che il difensore non
venisse a conoscenza dell’avviso o che comunque non riuscisse ad averla in
tempo utile per poter partecipare all’udienza debitamente informato,
derivandone pertanto una lesione del diritto di difesa; a posteriori comunque tali
circostanze giustificano l’allegazione di tale violazione a fondamento del ricorso:
apprezzamento nella specie tanto più non derogabile ove si consideri che i
termini di convalida scadevano il giorno dopo per cui non c’erano conclamati
motivi processuali che imponessero un avviso in tempi così sincopati.

5. Deve pertanto pervenirsi all’annullamento dell’ordinanza impugnata, con
rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame.

3

del 1997, cit.).

P.Q.M.

Annulla la impugnata convalida e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Catania.

Così deciso il 3/12/2014

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