Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 382 del 29/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 382 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABOU WARDA MOHAMED nato il 12/02/1978

avverso la sentenza del 09/11/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 29/09/2017

RILEVATO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Milano, in riforma
della sentenza del Tribunale di Milano del 15/01/2013, ha disposto la confisca
dell’immobile in sequestro ad Abou Warda Mohamed e ha confermato la
condanna alla pena di mesi quattro di reclusione con concessione del beneficio
della sospensione condizionale in ordine al reato di cui all’art. 12, comma 5-bis,
D. Lvo n. 286 del 1998 (in Milano il 27/08/2009).

Cassazione, per violazione di legge e vizio di motivazione sulla base dei seguenti
motivi di impugnazione: 1) mancata dimostrazione dell’esistenza del dolo,
emergendo la presenza solo di tre extracomunitari in occasione degli accessi
delle forze dell’ordine presso l’appartamento, l’insussistenza dello sfruttamento
degli extracomunitari, essendo stata prodotta documentazione nel corso del
giudizio attinente ai prezzi di mercato degli affitti in Milano; 2) impossibilità di
disporre la confisca dell’immobile, in quanto dissequestrato nel corso del
giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. In ordine al primo motivo di ricorso, in linea generale va premesso che,
secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, l’impugnazione di legittimità
è proponibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge,
ovvero la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della
motivazione del provvedimento gravato, secondo i canoni della logica e i principi
di diritto, ma non anche quando attiene a censure che – benché formalmente
prospettanti una violazione di legge o un vizio di motivazione – mirano in realtà
a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli
elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo,
Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997).
Alla Corte di cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla
peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la
congruenza logica e l’adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992
del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza alcun potere di revisionare le
circostanze fattuali della vicenda indagata.
Nel caso di specie, il ricorso, benché formalmente diretto a denunciare
l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata e il travisamento della
2

Avverso tale sentenza l’Abou, a mezzo del suo difensore, ricorre per

prova in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi a carico dell’imputato per
i reati a lui ascritti, si esaurisce in realtà in una contestazione, nel merito, degli
elementi di fatto e delle risultanze d’indagine che i giudici di merito, con
valutazione conforme, giudicavano idonei a integrare il compendio probatorio.
Le censure – più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle
argomentazioni del provvedimento gravato – si pongono in diretto confronto col
materiale probatorio, di cui il ricorrente prospetta una lettura alternativa e
sollecita un diverso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di

legittimità.
In particolare, la difesa si limita a censurare aspetti di merito, ma non si
confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha illustrato
dettagliatamente le considerazioni in base alle quali ha rilevato la presenza di
otto persone nell’appartamento (dichiarazioni dei testimoni, controllo svolto dal
personale di P.G. all’atto dell’accesso, ecc.).
La doglianza dell’Abou, dunque, si risolve nella sollecitazione di un diverso,
rinnovato ed attenuato giudizio di merito sulla consistenza e sull’idoneità degli
elementi acquisiti a supportare la prova della condotta ascrittagli, che non
compete ed è inibito al giudice di legittimità.
Peraltro, per quanto attiene al dedotto diverso valore di mercato degli affitti
in Milano, non risulta riprodotta in questa sede di legittimità la relativa
documentazione, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Ebbene, in tema di ricorso per Cassazione, sono inammissibili, per violazione
del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il
vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur
richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale
trascrizione o allegazione (in tal senso, Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015,
Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723).

2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va rilevato che la confisca è stata
correttamente disposta, in quanto prevista come obbligatoria ai sensi dell’art.
12, comma 5-bis, D.Lgs. n. 286 del 1998. Costituisce circostanza irrilevante
l’avvenuto dissequestro del bene disposto nel corso del medesimo procedimento.

3. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

3

un gravame di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.

Alp

Il Presidente
Angela Tardio

Il Consigliere estensore

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