Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 382 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 382 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RADOSAVLJEVIC DANIELA N. IL 12/11/1986
avverso la sentenza n. 5905/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

‘,

Radosavlievic Daniela ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla
Corte d’appello di Roma, in data 21-11-12 , che ha confermato la pronuncia di
primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385
cp.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale,
in ordine alla quantificazione della pena, anche per il mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla
dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie , la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai gravi
e specifici precedenti penali da cui è gravato l’imputato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del

4. og. 13 .

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