Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38199 del 22/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 38199 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERRONE ADOLFO nato a GROTTAGLIE il 25/04/1955

avverso la sentenza del 14/12/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 22/05/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce
confermava la sentenza con cui il tribunale di Lecce, in data 26.5.2015,
aveva condannato Perrone Adolfo alla pena ritenuta di giustizia, in
relazione al reato ex art. 483, c.p., in rubrica ascrittogli.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla
inadeguata valutazione delle risultanze processuali operata dalla corte
territoriale, doglianze ribadite anche nei motivi nuovi pervenuti in
cancelleria il 10.5.2018, con particolare riferimento all’elemento
psicologico del reato, in uno con la dedotta estinzione del reato per
prescrizione consumatasi dopo il giudizio di merito, ma prima che la
sentenza divenisse irrevocabile, in presenza di motivi di impugnazione,
che, ad avviso del ricorrente, non appaiono manifestamente infondati.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, sia con i motivi
originari, che con i motivi nuovi, il ricorrente propone una mera e del
tutto generica rivalutazione del compendio probatorio operata dal
giudice di secondo grado, non consentita in questa sede, stante la
preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria
valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti
gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla
Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di
legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova
valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis,
Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289), nel caso in esame fondata su di
un approfondito e coerente percorso motivazionale, con cui il ricorrente,
in ultima analisi, non si confronta.
L’originaria inammissibilità del ricorso, determinando, con la formazione
del giudicato, una cristallizzazione dell’affermazione di responsabilità al
momento della pronuncia della sentenza di secondo grado (risalente al
14.12.2016, quindi prima della scadenza del termine massimo di
prescrizione, pari, tenuto conto degli intervenuti atti interruttivi, a sette

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

anni e sei mesi, con decorrenza dal 19.10.2009, data di commissione del
reato), rende del tutto irrilevante la questione sul presunto decorso del
termine di prescrizione del reato, verificatosi successivamente alla
conclusione del giudizio di merito.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento

tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni , da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22.5.2018.

e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA