Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38199 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38199 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELLEGRINO PRATELLA LUIGI N. IL 09/10/1957
DIOLOSA’ FILADELFIO N. IL 03/12/1978
avverso la sentenza n. 112/2009 TRIBUNALE di NICOSIA, del
22/09/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO MARIA
LOMBARDI;

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
– che il tribunale di Nicosia con sentenza del 22/09/2010 ha dichiarato Pellegrino Pratella Luigi e
Diolosà Filadelfio colpevoli del reato di cui agli art. 110 c.p., 64, 65 e 71 del DPR n. 380/2001, loro

ascritto per avere realizzato opere in conglomerato cementizio armato senza aver depositato il

progetto esecutivo, senza la prescritta denuncia di inizio lavori e senza la direzione di un tecnico
abilitato, condannandoli alla pena di € 300,00 di ammenda ciascuno;
– che il giudice di merito ha valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo

ristrutturazione di un fabbricato erano stati realizzati in cemento armato un cordolo di collegamento
tra la muratura ed il tetto dell’edificio ed una scala di collegamento tra il primo ed il secondo piano;
– che avverso detta sentenza ha proposto appelli gli imputati, trasmessi a questa Suprema Corte ai
sensi dell’art. 568, ultimo comma, c.p.p.„ denunziando violazione di legge e travisamento ed
erronea interpretazione delle risultanze probatorie attinenti alla natura degli interventi eseguiti;
-che, in particolare, gli appellanti hanno eccepito che il cosiddetto cordolo in c.a. non era indicato
nell’imputazione con conseguente nullità della sentenza sul punto; che, in ogni caso, si trattava di
un cordolo di coronamento non destinato ad assolvere ad una funzione statica e si contesta la
esecuzione di opere in cemento armato nella realizzazione della scala di collegamento, trattandosi di
una struttura in pietra;
– che le censure formulate dai ricorrenti sono manifestamente infondate, oltre che fattuali e,
pertanto, inammissibili in sede di legittimità;
– che, infatti, l’accertamento della natura degli interventi di ristrutturazione del fabbricato
preesistente, descritti in imputazione, è avvenuta nel contraddittorio delle parti, con la conseguenza
che gli imputati hanno avuto piena possibilità di difendersi in sede di accertamento delle specifiche
caratteristiche e natura degli interventi eseguiti, come peraltro dimostrato dal contenuto degli stessi
atti di impugnazione, sicché non sussiste carenza di correlazione tra contestazione e sentenza in
relazione all’esercizio del diritto di difesa da parte degli imputati in ordine all’accertamento dei
singoli interventi realizzati;
– che nel resto le doglianze dei ricorrenti si esauriscono nella mera valorizzazione del materiale
probatorio ritenuto favorevole agli imputati, mentre sono ignorate le diverse risultanze citate in
sentenza;
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge;

P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento,
nonché della somma di € 1.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 21.06.2013.

materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, ha accertato che tra le opere di

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