Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38198 del 22/05/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38198 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OLIMPI ALFREDO nato a FERMO il 06/04/1946

avverso la sentenza del 19/01/2017 del TRIBUNALE di FERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 22/05/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Fermo confermava la
sentenza con cui il giudice di pace di Fermo, in data 23.6.2016, aveva
condannato Olimpi Alfredo alla pena ritenuta di giustizia ed al
risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte
civile, in relazione al reato ex art. 595, c.p., in rubrica ascrittogli,

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l’annullamento, ha
proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando violazione di
legge e vizio di motivazione, in ordine alla inadeguata valutazione delle
risultanze processuali operata dal giudice di appello, doglianze ribadite
anche nella memoria pervenuta in cancelleria il 3.5.2018, con cui
l’imputato insiste affinché il ricorso sia dichiarato ammissibile.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, sia con i motivi
originari, che con le osservazioni svolte nell’indicata memoria, il
ricorrente propone una mera e del tutto generica rivalutazione del
compendio probatorio operata dal giudice di secondo grado, non
consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di
legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e
considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il
compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è
quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di
merito ai fini della decisione (cfr.

ex plurimis,

Cass., sez. VI,

22/01/2014, n. 10289), nel caso in esame fondata su di un approfondito
e coerente percorso motivazionale, con cui il ricorrente, in ultima analisi,
non si confronta.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa

commesso in danno di Spadavecchia Luigi.

nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della

cassa delle ammende.

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