Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38198 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38198 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUSTERNA ROSA N. IL 08/01/1953
avverso la sentenza n. 473/2009 TRIBUNALE di SCIACCA, del
27/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 21/06/2013

– che il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica con sentenza del 27/6/2012 ha affermato
la responsabilità penale di BUSTERNA Rosa per il reato di cui all’articolo 727 cod. pen.
(abbandono di due cuccioli di cane — acc. in Menfi, il 22/9/2008);
— che avverso detta sentenza ha proposto appello- convertito in ricorso per cassazione – l’imputata,
deducendo l’erronea interpretazione delle risultanze processuali, in quanto non risultavano
adeguatamente valutate le deposizioni dei testimoni escussi;
— che, in data 28.5.2013 è pervenuta in cancelleria dichiarazione con la quale l’imputata dichiara di
rinunciare al ricorso;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte
Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
500,00

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 21/6/2013

Ritenuto:

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