Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38197 del 21/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38197 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPARACIO VITO N. IL 04/01/1959
SCIACCHITANO GAETANA N. IL 23/06/1966
avverso la sentenza n. 815/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
24/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO MARIA
LOMBARDI;
ID E
IN CA
3 A TA
L. R tA
17 ST 2G13
Data Udienza: 21/06/2013
Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Palermo con sentenza del 24/10/2012 ha confermato la sentenza del
Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Carini, in data 30/09/2011, con la quale Sparaci° Vito e
•
Sciacchitano Gaetana erano stati dichiarati colpevole del reato di cui agli art. 81 cpv. c.p.. 44, 71. 72
•
e 95 del DPR n. 380/2001, loro ascritto per avere in corso di realizzazione una veranda con solaio in
c.a. occupante la superficie di mq. 47 senza il permesso di costruire e senza avere ottemperato agli
ulteriori adempimenti di legge; che la Corte territoriale ha, però, ridotto la pena inflitta alla
– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la corte territoriale ha rigettato
i motivi di gravame con i quali gli appellanti avevano chiesto la rinnovazione parziale del
dibattimento, sostenuto l’estraneità della Sciacchitano alla commissione del reato e dedotto che il
manufatto era stato demolito;
– che la sentenza ha osservato sui predetti punti che la richiesta di rinnovazione del dibattimento era
carente di specificità; che la responsabilità della Sciacchitano era provata dal fatto di essere
comproprietaria delle opere abusive e di essere stata trovata sul posto dai verbalizzanti; che la
demolizione delle opere non produce l’effetto estintivo dei reati ascritti agli imputati;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, i quali.
denunziando violazione di legge e vizi di motivazione, ripropongono le medesime questioni già
sottoposte all’esame dei giudici di merito e rigettate con motivazione giuridicamente corretta ed
immune da vizi logici;
– che con atto, pervenuto il 28/05/2013 i ricorrenti hanno dedotto di avere ricevuto provvedimento
di sanatoria edilizia;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge:
– che la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale preclude a questa Corte la
possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., tra cui anche quella
afferente all’intervenuta sanatoria;
– che, peraltro, l’autorizzazione edilizia prodotta dai ricorrenti si palesa del tutto inidonea a
determinare l’estinzione del reato, trattandosi di interventi che dovevano essere assentiti mediante il
permesso di costruire;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
nonché della somma di E 1.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 21.06.2013.
Sciacchitano nella misura ritenuta di giustizia;