Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38196 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38196 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RANDAZZO PIETRO N. IL 25/03/1982
avverso la sentenza n. 2696/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO MARIA
LOMBARDI;

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Palermo con sentenza del 29/11/2012 ha confermato la sentenza del
Tribunale di Palermo in data 14/01/2011, con la quale Randazzo Pietro era stato dichiarato
colpevole del reato di cui all’art. 44 lett. b) del DPR n. 380/2001, a lui scritto per avere realizzato un
manufatto in lamiera di 16 mq. senza il permesso di costruire e condannato alla pena di mesi uno,
giorni dieci di arresto ed € 4.000,00 di ammenda;
– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo

i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva dedotto che il manufatto costituisce pertinenza di
un adiacente edificio, doveva considerarsi opera precaria e chiesto, in subordine, la riduzione della
pena inflitta;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale, denunziando
violazione di legge e carenza di motivazione, ripropone le questioni relative alla dedotta
insussistenza della fattispecie contravvenzionale ascrittagli, in considerazione della natura precaria
e pertinenziale del manufatto, nonché censura per carenza di motivazione la conferma della pena
inflittagli;
– che le censure sono manifestamente infondate;
– che, infatti, in ordine alla esclusione della natura pertinenziale del manufatto la sentenza ha
correttamente applicato i principi di diritto reiteratamente affermati da questa Corte in materia,
rilevando, tra l’altro, che il box era destinato al ricovero di rottami; che è appena il caso di osservare
sul punto che le esigenze dell’edificio principale, al cui soddisfacimento deve essere preordinata la
pertinenza, non possono consistere nella mera fruizione di ulteriori spazi da parte del proprietario
dell’edificio principale; che altresì correttamente è stata esclusa la natura precaria dell’opera in
applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte citati nella stessa pronuncia impugnata;
né, considerate le dimensioni del manufatto, può escludersi la offensività dello stesso per il bene
giuridico tutelato dalla norma; che, infine, la dosimetria della pena è stata correttamente ancorata
alla valutazione della personalità dell’imputato con giudizio di merito non sindacabile in sede di
legittimità;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 21.06.2013.

materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la Corte territoriale ha rigettato

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