Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38195 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38195 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRESTIGIACOMO SALVATORE AMEDEO N. IL 06/08/1946
avverso il decreto n. 125/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
25/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO MARIA
LOMBARDI;

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Palermo con ordinanza del 25/09/2012 ha rigettato l’istanza presentata da
Prestigiacomo Salvatore, con la quale era stata chiesta la revoca della confisca di un terreno
abusivamente lottizzato, disposta con sentenza in data 11/07/2008 del Tribunale di Palermo, sezione
distaccata di Carini, confermata sul punto con sentenza della predetta Corte territoriale in data
18/02/2011, divenuta irrevocabile;

sentenza n. 39078 del 13/07/2009), ha affermato che la lottizzazione deve essere disposta anche
quando non si pervenga ad una sentenza di condanna dell’imputato, ma risulti accertata la
sussistenza del reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo; che il fatto sopravvenuto ed allegato
dalla parte, costituito dall’approvazione del PRG del Comune di Torretta, con il quale è stata
modificata la destinazione urbanistica dell’area da verde agricolo a verde attrezzato, non incide sulla
legittimità della disposta confisca;
– che l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, reiterando le deduzioni in ordine alla
incompatibilità del provvedimento di confisca con la declaratoria di prescrizione del reato, nonché
in ordine alla modificazione della destinazione urbanistica dell’area da verde agricolo ad area
attrezzata per lo sport;
– che i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati;
– che, infatti, in ordine al primo motivo di gravame deve rilevarsi, oltre alla già affermata
compatibilità del provvedimento di confisca con la declaratoria di prescrizione del reato di
lottizzazione abusiva, che la statuizione sul punto è coperta dal giudicato, con la conseguenza che la
confisca non può essere revocata sulla base di deduzioni che avrebbero dovuto essere fatte valere
nel corso del processo, ma, stante la natura amministrativa della statuizione, solo per la
sopravvenuta incompatibilità della misura ablatoria con provvedimenti successivamente adottati
dalla pubblica amministrazione; che correttamente l’ordinanza ha inoltre affermato che la
intervenuta modificazione della destinazione dell’area, sia pure da precisarsi in area attrezzata per lo
sport, non appare compatibile con l’esecuzione di interventi di edificatori in assenza di un piano di
lottizzazione regolarmente approvato;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 21/06/2013.

– che la Corte di appello, citando la giurisprudenza di questa Suprema Corte (ex plurimis, sez. 3,

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