Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38194 del 22/05/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38194 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE ANTONI TOBIA nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 13/07/1978

avverso la sentenza del 09/01/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 22/05/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia
confermava la sentenza con cui il tribunale di Treviso, in data
23.11.2012, aveva condannato De Antoni Tobia alla pena ritenuta di
giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli. 2. Avverso la sentenza
della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso

motivazione, in ordine alla determinazione dell’entità del trattamento
sanzionatorio, ritenuta eccessiva dal ricorrente.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo fondato su motivi del
tutto generici ed attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, non
consentiti in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondati,
posto che il giudice di appello ha specificamente indicato le ragioni poste
a fondamento della determinazione dell’entità della pena irrogata al
ricorrente in misura superiore al minimo edittale, individuandole, con
logico argomentare, nella negativa personalità del reo, dotato di
particolare “callidità” e gravato da precedenti penali.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22.5.2018.

per cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge e vizio di

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