Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38194 del 21/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38194 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COSTAGLIOLA LAURA N. IL 18/03/1967
avverso la sentenza n. 19427/2010 TRIB.SEZ.DIST. di POZZUOLI, del
19/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 21/06/2013
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata Laura Costagliola è stata
riconosciuta responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cod.pen., 54 e 1161
cod.nav., e 650 cod.pen. per avere arbitrariamente occupato, con il
gommone di sua proprietà marca Calligari, di mt. 4, uno spazio del
la scogliera, in località Casevecchie di Bacoli, sottraendola al pubblico
utilizzo, nonostante l’apposizione sul detto gommone della diffida alla
rimozione entro giorni tre dalla affissione, ed è stata condannata alla
pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa della prevenuta ha proposto ricorso per cassazione, col
rilevare che il fatto di cui al capo A) della imputazione non è previsto
dalla legge come reato; e , quanto al capo B), la insussistenza del fatto;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, svolta dal decidente, sia in ordine alla concretizzazione
delle contravvenzioni contestate, che in relazione alla ascrivibilità di esse
in capi all’imputata, con effettuazione di puntuali richiami alle emergenze
istruttorie ( deposizione M.Ilo Mario Velotti ), assoggettate a compiuto
esame valutativo;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 21/6/2013.
demanio marittimo, costituito dall’arenile immediatamente prospiciente