Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38193 del 22/05/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38193 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TUFANO GIUSEPPE ERNESTO nato a ACERRA il 21/10/1982
avverso la sentenza del 24/11/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Data Udienza: 22/05/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Genova
confermava la sentenza con cui il tribunale di Imperia, in data
11.11.2015 aveva condannato Tufano Giuseppe (à -Ila pena ritenuta di
giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.
2.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla
mancata concessione delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi
manifestamente infondati.
Ed invero la corte territoriale ha correttamente individuato nella negativa
personalità dell’imputato, quale si evince dalla esistenza a suo carico dì
plurimi precedenti penali, l’ostacolo alla concessione delle invocate
circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso dei criteri
fissati dall’art. 133, c.p., conformemente all’orientamento dominante
nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle
attenuanti generiche anche solo sulla base dell’esistenza di precedenti
penali (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. IV, 28/05/2013, n.
24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22.5.2018.
l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,