Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38193 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38193 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRETTO GIAMPIERO N. IL 06/04/1961
avverso la sentenza n. 1355/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 21/06/2013

1. Pretto Giampiero propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la
quale la corte di appello di Salerno ha confermato quella resa dal tribunale della medesima
città che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli articoli 81 capoverso
del codice penale e 2 comma 1 bis della legge 683/83 per avere omesso di versare all’Inps le
ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il
mese di aprile 2006, per complessivi euro 2385. Il fatto risulta contestato al 16 maggio 2006
2. Deduce in questa sede il ricorrente:
2.1 la contraddittorietà e mancanza di motivazione e l’omessa valutazione di prova decisiva sul
rilievo formulato nei motivi di appello secondo cui egli avrebbe cessato la carica di
amministratore nell’aprile del 2006 e, pertanto, un mese prima della consumazione del reato.
Si fa rilevare altresì che anche il funzionario dell’Inps aveva confermato la circostanza in
dibattimento esaminando la visura della società e che di ciò non si sarebbe tenuto conto in
2.2 illogicità della motivazione sulla pena, ritenuta eccessiva.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure di merito ed, altresì,
manifestamente infondato.
Sul primo motivo, la corte di appello ha correttamente risposto evidenziando che l’imputato,
secondo la visura storica della società, risulta avere acquistato la qualità di legale
rappresentante di quest’ultima sin dal 23/2/2006 e di avere poi, senza soluzione di continuità,
acquisito la qualità di liquidatore nel luglio 2007, e che incombeva all’imputato fornire la prova
di elementi in contrasto con la situazione riscontrata. Il ricorrente in questa sede produce il
verbale delle dichiarazioni rese dal funzionario dell’Inps per dimostrare che in realtà era
cessato dalla carica nell’aprile 2006.
Orbene, a prescindere dal rilievo che è stato proprio il teste – escusso in due occasioni – a
confermare che l’imputato era stato presidente del consiglio di amministrazione dal 23.2.2006
e poi liquidatore dal 18 luglio 2007, si rileva che, così come affermato in sentenza, il ricorrente
non ha mai indicato – e non lo fa nemmeno in questa sede – chi avrebbe gestito la società
dopo l’aprile 2006; il che correttamente ha indotto i giudici di appello a ritenere che di fatto sia
sempre stato l’imputato a gestire la società prima di assumere l’incarico di liquidatore nel 2007
e che, pertanto, allo stesso doveva essere ricondotta l’omissione contestata.
Appartengono al merito i rilievi dedotti con il secondo motivo.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000, peF-ciascuna
delle ricoRti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna liericorrenteal pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1.0004
efersetH4e.

Così deciso, il giorno 21.6.2013

sentenza;

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